Language of document : ECLI:EU:T:2014:126





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014 – Italmobiliare / Commissione

(causa T‑305/11)

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Poteri della Commissione – Limite – Necessità di un collegamento tra le informazioni richieste e l’infrazione oggetto d’indagine – Qualità di holding finanziaria dell’impresa destinataria – Irrilevanza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18) (v. punti 24‑31)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Diritto delle imprese al contraddittorio – Ambito di applicazione – Decisione di richiesta di informazioni – Esclusione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18) (v. punti 35‑37)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti (v. punti 41, 42)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Indicazione del fondamento giuridico e dello scopo della richiesta – Portata – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3) (v. punti 54, 55, 62, 68)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Possibilità per l’impresa interessata di avvalersi pienamente di tali diritti solo dopo l’invio della comunicazione degli addebiti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 58, 59, 63)

6.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Diritti della difesa – Rispetto del principio generale di diritto dell’Unione che impone una tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati dell’autorità pubblica (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3) (v. punti 77, 78)

7.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Modalità – Scelta da effettuare tra una semplice richiesta di informazioni e una decisione – Rispetto del principio di proporzionalità – Sindacato giurisdizionale (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 1‑3) (v. punti 83, 89, 90)

8.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Poteri della Commissione – Limite – Rispetto del principio di proporzionalità – Richiesta di informazioni già in possesso della Commissione – Violazione di detto principio – Domanda volta a ottenere precisazioni rispetto ad informazioni precedentemente fornite – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3) (v. punti 97, 111, 112, 114, 117)

9.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Poteri della Commissione – Limite – Necessità di un collegamento tra le informazioni richieste e l’infrazione oggetto d’indagine – Carattere pubblico delle informazioni richieste (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 1) (v. punto 118)

10.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Obbligo per la Commissione di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti – Invio di varie richieste successive – Violazione del principio di buona amministrazione – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18) (v. punti 127, 128)

11.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Conseguenze (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 129‑132)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2364 definitivo della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso 39520 – Cemento e prodotti collegati).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Italmobiliare SpA è condannata alle spese.