Language of document : ECLI:EU:T:2011:490





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011 – Arch Chemicals e altri / Commissione

(cause riunite T‑400/04, da T‑402/04 a T‑404/04)

«Polizia sanitaria – Immissione sul mercato dei biocidi – Censimento delle sostanze attive sul mercato – Decisione di diniego di modifica di talune disposizioni della normativa – Ricorso per carenza – Obbligo di agire – Ricorso di annullamento – Mancanza di interesse individuale – Irricevibilità»

1.                     Ricorso per carenza – Competenza del giudice dell’Unione – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità – Domanda di dichiarazione di un’omissione illegittima – Ricevibilità (Art. 232, secondo comma, CE) (v. punto 40)

2.                     Ricorso per carenza – Obbligo di agire della Commissione – Termini ragionevoli entro cui rispondere ad un invito ad agire – Illegittimità di disposizioni del diritto dell’Unione – Obbligo della Commissione di modificarle – Insussistenza – Obbligo che non discende da alcuna disposizione o principio generale del diritto dell’Unione (Artt. 211 CE e 232 CE) (v. punti 57, 59‑60, 65‑67)

3.                     Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione recante diniego di revocare o di modificare un atto precedente – Ricevibilità da valutare con riguardo all’impugnabilità dell’atto di cui trattasi (Art. 230 CE) (v. punti 79, 86)

Oggetto

Da un lato, in via principale, domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, in quanto si è illegittimamente astenuta dal modificare talune disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6), e del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 e recante modificazione del regolamento n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), in subordine, domanda di annullamento della lettera della Commissione 20 luglio 2004 recante diniego di accogliere le domande delle ricorrenti e, dall’altro lato, in via principale, domanda di risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell’inerzia della Commissione e, in subordine, domanda di risarcimento del danno causato dalla lettera della Commissione 20 luglio 2004.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

L’Arch Chemicals, Inc., l’Arch Timber Protection Ltd, la Rhodia UK Ltd, la Sumitomo Chemical (UK) plc e la Troy Chemical Co. BV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.