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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Arch Chemicals, Inc. e della Arch Timber Protection Limited contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° ottobre 2004.

(Causa T-400/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 1° ottobre 2004 la Arch Chemicals, Inc., con sede in Norwalk, Connecticut, USA e la Arch Timber Protection Limited, con sede in Castleford, Regno Unito, rappresentate dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ordinare alla convenuta di rispondere alla domanda delle ricorrenti,

ovvero, in subordine, ordinare l'annullamento della decisione della Commissione europea D-341571 (04),

ordinare alla convenuta di risarcire le ricorrenti per l'importo provvisoriamente stabilito di EUR 1 i danni subiti a seguito dell'inadempimento della convenuta di adempiere gli obblighi derivantile ai sensi della normativa comunitaria, per non aver fornito la risposta alla ricorrente, o, in subordine, quale conseguenza della decisione della Commissione europea D-341571 (04) maggiorato degli interessi applicabili, di qualsiasi natura essi siano, fintantoché non verrà effettuato un calcolo esatto e non sarà stato stabilito l'esatto importo,

condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti producono e vendono sostanze biocidi attive e prodotti biocidi. Le stesse notificavano talune sostanze e partecipano al riesame di tali sostanze organizzato dalla direttiva 98/8/CE 1, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, dal regolamento n. 1896/2000 2, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva 98/8/CE, e dal regolamento n. 2032/2003 3, che istituisce la seconda fase del programma di cui al predetto art. 16, n. 2.

Dal momento che, a parere della ricorrente, i loro diritti e aspettative quali partecipanti nel riesame sono stati lesi, le predette chiedono che la convenuta adotti specifiche misure per porre rimedio alle asserite illegittimità. Le ricorrenti sostengono che il regolamento n. 1896/2000 e il regolamento n. 2032/2003, lede il loro diritto di protezione dei dati concesso dalla direttiva 98/8/CE. Le ricorrenti ancora deducono che i regolamenti consentono agli esaminatori di procedere a una valutazione comparata tra le sostanze attive, dà la preferenza a valutazioni basate sul caso piuttosto cha alla valutazione del rischio e consente di tenere conto dei dati forniti da terzi.

Le ricorrenti deducono, in primo luogo, che la convenuta non ha definito la sua posizione e non ha adottato le necessarie misure. In subordine deducono che la lettera con la quale la convenuta respinge la domanda delle ricorrenti deve essere annullata.

A sostegno della loro domanda le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato l'obbligo impostole per legge di dare esecuzione alla direttiva 98/8/CE, conformemente al Trattato CE, e al testo della direttiva stessa, i suoi obblighi nei riguardi dei diritti e aspettative dei partecipanti, come le ricorrenti, e il suo dovere di assicurare, conformemente ai principi di sana amministrazione, che l'esecuzione da parte degli Stati membri è conforme al Trattato CE e alla direttiva.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1).