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Ricorso presentato l'11 agosto 2006 - Bowland Dairy Products / Commissione

(Causa T-212/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bowland Dairy Products (Nelson, Regno Unito) (rappresentante: sig. J. Milligan, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione impugnata;

condanna della Commissione al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in misura pari alle perdite sofferte dalla medesima in conseguenza della decisione impugnata, più gli interessi;

condanna della Commissione al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la società ricorrente chiede l'annullamento di una decisione della Commissione delle Comunità europee contenuta in un messaggio di posta elettronica 20 luglio 2006, indirizzato alla UK Foods Security Agency (ente britannico di vigilanza sugli alimenti; in prosieguo: la "FSA"), trasmesso in copia alla ricorrente in data 21 luglio 2006, con cui si vietava di porre in circolazione una comunicazione aggiuntiva (formulata in osservanza del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi in base al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178 (GU L 31 del 1° febbraio 2002, pagg. I-24), in cui si dichiarava che la FSA acconsentiva alla messa in commercio della ricotta prodotta dalla ricorrente), a meno che non venissero soddisfatte determinate condizioni fissate dalla Commissione.

La ricorrente sostiene che la Commissione non era legittimata a imporre condizioni relative alla diffusione di una comunicazione aggiuntiva predisposta da un ente nazionale competente ai sensi dell'art. 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Inoltre, la ricorrente afferma che, nel formulare tali condizioni, la Commissione ha interpretato erroneamente il regolamento vigente in relazione sia al latte con antibiotici, sia al latte acquoso.

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