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Sentenza del Tribunale di primo grado 29 ottobre 2009 - Bowland Dairy Products / Commissione

(Causa T-212/06) 1

(Ricorso per risarcimento danni - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Sistema di allarme rapido - Notifica supplementare - Competenza delle autorità nazionali - Parere della Commissione privo di effetto giuridico - Modifica dell'oggetto della lite - Irricevibilità)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bowland Dairy Products Ltd (Barrowford, Lancashire, Regno Unito) (rappresentanti: J. Milligan, solicitor, D. Anderson, QC, e A. Robertson, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, J.-P. Keppenne e L. Parpala, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento dell'asserito rifiuto della Commissione di diffondere, nell'ambito del sistema di allarme rapido previsto dall'art. 50 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), una notifica supplementare con cui è stato dichiarato l'accordo della Food Standards Agency del Regno Unito per la commercializzazione del formaggio bianco prodotto dalla ricorrente e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a motivo di detto rifiuto.

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La Bowland Dairy Products Ltd è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 - GU C 237 del 30.9.2006.