Language of document : ECLI:EU:F:2010:114

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)


30 settembre 2010


Causa F-29/05

Jean-François Vivier

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Inquadramento nel grado — Gradi previsti nell’invito a presentare candidature — Modifica delle norme di inquadramento degli agenti — Disposizioni transitorie — Art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto — Applicazione per analogia»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Vivier chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 21 luglio 2004, con cui il suo inquadramento viene fissato nel grado A*6.

Decisione: La decisione di inquadramento della Commissione, quale allegata alla clausola addizionale del 21 luglio 2004 al contratto di agente temporaneo firmato dal ricorrente il 10 giugno 2004, è annullata. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e le spese del ricorrente.

Massime

1.      Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2]

2.      Diritto dell’Unione — Disposizioni transitorie — Interpretazione restrittiva

3.      Funzionari — Agenti temporanei — Assunzione — Inquadramento nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 5, nn. 1‑4; allegato XIII, art. 12, n. 3; Regime applicabile agli altri agenti, art. 10, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      Risulta dal combinato disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, un motivo che costituisce l’ampliamento di un motivo formulato in precedenza, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del ricorso e che presenta un nesso stretto con quest’ultimo dev’essere dichiarato ricevibile.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 maggio 2008, causa T‑495/04, Belfass/Consiglio (Racc. pag. II‑781, punto 87)

2.      Una disposizione transitoria forma, in linea di principio, è oggetto di un’interpretazione restrittiva, a priori incompatibile con un’interpretazione per analogia. Il carattere restrittivo dell’interpretazione si giustifica con la circostanza che le disposizioni transitorie derogano alle norme e ai principi aventi validità permanente che si applicherebbero immediatamente alle situazioni in questione in assenza del detto regime.

In assenza di disposizioni aventi validità permanente, l’amministrazione può invece applicare per analogia l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto senza violare la natura transitoria di quest’ultimo.

(v. punti 67‑70)

Riferimento:

Corte: 23 marzo 1983, causa 77/82, Peskeloglou (Racc. pag. 1085, punti 11‑15); 5 dicembre 1996, cause riunite C‑267/95 e C‑268/95, Merck e Beecham (Racc. pag. I‑6285, punti 23 e 24); 7 dicembre 2006, causa C‑240/05, Eurodental (Racc. pag. I‑11479, punti 52‑54), e 12 giugno 2008, causa C‑462/05, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑4183, punti 53 e 54)

Tribunale di primo grado: 19 settembre 2000, causa T‑252/97, Dürbeck/Commissione (Racc. pag. II‑3031, punti 66 e 70)

3.      In mancanza di disposizioni transitorie nel regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, per stabilire l’inquadramento nel grado di agenti temporanei assunti dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, il 1° maggio 2004, sulla base di inviti a presentare candidature pubblicati prima di tale data, nonché in mancanza di disposizioni interne applicabili a tale fine, solo l’art. 10, secondo comma, del detto regime potrebbe servire da fondamento a tale inquadramento.

Risulta dall’art. 10 del detto regime che l’amministrazione dispone di un potere discrezionale per fissare il grado degli agenti temporanei. In assenza di disposizioni interne in materia, tale potere è unicamente limitato dall’obbligo di assumere i detti agenti nel grado annunciato nell’invito a presentare candidature e dalla necessità di rispettare la struttura delle categorie o dei gruppi di funzioni fissata dall’art. 5, nn. 1‑4, dello Statuto.

Di conseguenza, e nel caso in cui il grado annunciato nell’invito a presentare candidature sia stato abrogato, un’istituzione può validamente ispirarsi alla soluzione adottata dal legislatore all’atto dell’adozione dell’allegato XIII dello Statuto e applicare per analogia l’art. 12, n. 3, di tale allegato, articolo relativo all’inquadramento dei funzionari iscritti in un elenco degli idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006.

(v. punti 60, 64, 65, 69, 70 e 72)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F‑21/06, Da Silva/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑179 e II‑A‑1‑981, punti 64, 68 e 79)