Language of document : ECLI:EU:C:2016:385

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

1° giugno 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Obbligo di includere nel mandato d’arresto europeo informazioni relative all’esistenza di un “mandato d’arresto” – Assenza di un mandato d’arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d’arresto europeo – Conseguenza»

Nella causa C‑241/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), con decisione del 22 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2015, nel procedimento per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

Niculaie Aurel Bob‑Dogi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo rumeno, da R. Radu, A. Buzoianu e R. Mangu, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, G. Koós e M. M. Tátrai, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da W. Bogensberger e I. Rogalski, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1, e, per rettifica, GU 2003, L 43, pag. 47), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro»).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto dell’esecuzione, in Romania, di un mandato d’arresto europeo emesso il 23 marzo 2015, dal Mátészalkai járásbíróság (Tribunale distrettuale di Mátészalka, Ungheria), nei confronti del sig. Niculaie Aurel Bob‑Dogi.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando da 5 a 8 e 10 della decisione quadro sono così formulati:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7)      Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 [UE] e all’articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo [5 CE].

(8)      Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(…)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. (…)».

4        L’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        Gli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo.

6        L’articolo 8 della decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

(...)

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

(...)».

7        L’articolo 15 della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», dispone, al paragrafo 2, quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17».

 Diritto rumeno

8        La legea numărul 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (legge n. 302/2004 relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale), del 28 giugno 2004, nella versione in vigore alla data dei fatti del procedimento principale (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 377 del 31 maggio 2011), è intesa ad attuare, segnatamente, la decisione quadro.

 Diritto ungherese

9        L’articolo 25 de l’az Európai Unió tagállamival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (legge n. CLXXX. del 2012 relativa alla cooperazione in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea) (Magyar Közlöny 2012/160) recita:

«1)      Qualora occorra avviare un procedimento penale nei confronti dell’indagato, il giudice emette immediatamente un mandato d’arresto europeo ai fini del suo arresto in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e della sua consegna, purché la gravità del reato lo giustifichi (...).

(…)

7)      L’ambito di applicazione del mandato d’arresto europeo si estende anche al territorio dell’Ungheria».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il 23 marzo 2015 il Mátészalkai járásbíróság (Tribunale distrettuale di Mátészalka) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Bob‑Dogi, cittadino rumeno, nell’ambito di azioni penali avviate contro costui per fatti verificatisi in Ungheria il 27 novembre 2013, che possono essere qualificati come «lesioni personali gravi».

11      Tali fatti riguardano un incidente stradale avvenuto sulla pubblica via, del quale il sig. Bob‑Dogi sarebbe responsabile a motivo della velocità eccessiva del camion che stava guidando, e che ha causato fratture e lesioni multiple al sig. Katona, cittadino ungherese, che era alla guida di un ciclomotore al momento di tale incidente.

12      Il 30 marzo 2015 è stata inserita nel sistema di informazione Schengen una segnalazione relativa al mandato d’arresto europeo controverso nel procedimento principale.

13      Il 2 aprile 2015 il sig. Bob‑Dogi è stato fermato in Romania e, dopo essere stato posto in detenzione, è stato presentato dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), affinché tale giudice decidesse in merito alla sua messa in stato di custodia cautelare e alla sua consegna alle autorità giudiziarie ungheresi.

14      Con ordinanza emessa quello stesso giorno, il giudice di cui sopra ha respinto la richiesta di custodia cautelare formulata a carico del sig. Bob‑Dogi, che gli era stata presentata dal pubblico ministero, e ha ordinato la liberazione immediata dell’interessato, disponendo comunque nei suoi confronti misure cautelari non detentive per una durata iniziale di 30 giorni, successivamente prorogate.

15      Il giudice del rinvio rileva che, al punto b) del mandato d’arresto europeo controverso nel procedimento principale, intitolato «Decisione sulla quale si basa il mandato d’arresto», compare l’indicazione «Pubblico ministero presso il Nyíregyházi járásbíróság [(Tribunale distrettuale di Nyíregyháza, Ungheria)], K.11884/2013/4», e, al punto b), 1, del medesimo mandato d’arresto, il quale prevede che venga indicato il mandato d’arresto o la decisione giudiziaria avente la stessa forza, viene fatto riferimento al «mandato d’arresto europeo n. 1.B256/2014/19‑II, emesso dal Mátészalkai járásbíróság [Tribunale distrettuale di Mátészalka], che si estende anche al territorio ungherese e che costituisce dunque anche un mandato d’arresto nazionale».

16      Detto giudice rileva inoltre che, relativamente ad una situazione quale quella oggetto del procedimento principale, nella quale un mandato d’arresto europeo è fondato su sé stesso e non su un previo e distinto mandato d’arresto nazionale, i giudici rumeni non sono concordi quanto al seguito da dare ad un mandato d’arresto europeo di questo tipo.

17      Secondo l’orientamento maggioritario, in una situazione siffatta occorrerebbe distinguere i presupposti formali e quelli sostanziali e respingere la domanda di esecuzione del mandato d’arresto europeo, per il fatto che quest’ultimo non supplisce all’assenza di un mandato d’arresto nazionale o di una decisione giurisdizionale esecutiva.

18      Altri giudici avrebbero però ammesso la richiesta di esecuzione del mandato d’arresto europeo a motivo del fatto che risultavano soddisfatti i requisiti di legge, in quanto le autorità giudiziarie emittenti avevano indicato espressamente che il mandato d’arresto europeo trasmesso costituiva altresì un mandato d’arresto nazionale, ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione.

19      A questo proposito, il giudice del rinvio ritiene che, nell’ambito del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, la decisione destinata ad essere riconosciuta dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba essere una decisione giudiziaria nazionale emessa dall’autorità competente in conformità delle norme di procedura penale dello Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo.

20      Detto giudice osserva che sussistono differenze fondamentali tra un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto nazionale. Infatti, in particolare, un mandato d’arresto europeo sarebbe emesso al fine di ottenere l’arresto e la consegna di una persona, imputata o condannata, che si trova nel territorio dello Stato membro di esecuzione, mentre il mandato d’arresto nazionale verrebbe emesso al fine di arrestare una persona che si trova nel territorio dello Stato membro di emissione.

21      Inoltre, secondo il giudice del rinvio, l’emissione del mandato d’arresto europeo è basata su un mandato d’arresto o su una decisione relativa all’esecuzione di una pena, mentre il mandato d’arresto nazionale viene emesso sulla base di condizioni e di situazioni espressamente disciplinate dalla procedura penale dello Stato membro di emissione.

22      Il giudice del rinvio reputa che, in assenza di un mandato d’arresto nazionale, una persona non possa essere arrestata e mantenuta in stato di arresto, e che non possa ammettersi che il mandato d’arresto europeo si «trasformi» in un mandato d’arresto nazionale dopo la consegna della persona ricercata. Tale interpretazione sarebbe peraltro contraria ai diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione.

23      Detto giudice trae da ciò la conclusione che il mandato d’arresto europeo deve essere fondato su un mandato d’arresto nazionale emesso in conformità delle disposizioni della procedura penale dello Stato membro di emissione, vale a dire un mandato distinto dal mandato d’arresto europeo.

24      Infine, il giudice del rinvio ritiene che, al di là dei motivi di rifiuto di esecuzione facoltativi od obbligatori previsti dalla decisione quadro, la prassi giudiziaria dimostri che esistono altri motivi di rifiuto impliciti. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui i requisiti sostanziali o formali propri del mandato d’arresto europeo non siano soddisfatti, e segnatamente ove manchi un mandato d’arresto nazionale spiccato nello Stato membro di emissione, situazione questa che si prospetterebbe nel procedimento principale.

25      Sulla scorta di tali circostanze, la Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, con l’espressione “esistenza di un mandato d’arresto” debba intendersi un mandato d’arresto nazionale emesso secondo le norme di procedura penale dello Stato membro di emissione, e pertanto distinto dal mandato d’arresto europeo.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’inesistenza di un mandato d’arresto nazionale possa costituire un motivo implicito di non esecuzione del mandato d’arresto europeo».

 Procedimento dinanzi alla Corte

26      Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

27      A sostegno della sua richiesta, detto giudice ha fatto valere, in particolare, che il sig. Bob‑Dogi non era attualmente recluso, ma era sottoposto ad una misura cautelare costituente anch’essa una misura restrittiva della libertà individuale.

28      Il 4 giugno 2015 la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso che non vi era luogo per un accoglimento di detta richiesta.

29      Con decisione in data 30 giugno 2015, il presidente della Corte ha disposto che la causa venisse trattata in via prioritaria, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d’arresto», contenuta in tale disposizione, deve essere intesa come riferita ad un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.

31      In limine, occorre ricordare che la decisione quadro, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna, tra autorità giudiziarie, delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione di sentenze di condanna in materia penale o dell’esercizio di azioni penali, sistema quest’ultimo che è basato sul principio del mutuo riconoscimento (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata).

32      Pertanto, attraverso l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, la decisione quadro mira a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).

33      Il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo si basa esso stesso sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al fatto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 77 nonché la giurisprudenza ivi citata).

34      Infine, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli Stati membri e, di conseguenza, i loro organi giurisdizionali sono tenuti a rispettare la Carta stessa nell’attuazione del diritto dell’Unione, ciò che si verifica allorché l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione applicano le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 84).

35      L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, la cui interpretazione costituisce l’oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, stabilisce che il mandato d’arresto europeo deve contenere una serie di informazioni, presentate in conformità del modello di formulario contenuto nell’allegato della decisione stessa, relative all’esistenza «di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2» di detta decisione quadro.

36      Tali informazioni devono essere menzionate nel punto b) del formulario, di cui all’allegato della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo», e il cui punto 1 prevede che sia indicato «[il m]andato d’arresto o [la] decisione giudiziaria che abbia la stessa forza».

37      Risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che in Ungheria, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, nella quale alcuni indizi mostrano che una persona ricercata si trovava già al di fuori del territorio ungherese al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo, si applica una procedura cosiddetta «semplificata».

38      Questa prassi consiste nel permettere che un mandato d’arresto europeo venga direttamente emesso senza che sia stato previamente spiccato un mandato d’arresto nazionale.

39      In questo caso, nel mandato d’arresto europeo viene indicato, al punto b), 1, del formulario di cui all’allegato della decisione quadro, il mandato d’arresto europeo di cui trattasi, indicazione che è accompagnata, eventualmente, dalla menzione del fatto che l’ambito di applicazione di questo mandato si estende anche al territorio ungherese e che il mandato d’arresto europeo costituisce dunque anche un mandato d’arresto nazionale.

40      Risulta inoltre dal fascicolo a disposizione della Corte che la prassi suddetta è fondata, in base al diritto ungherese, sull’articolo 25, paragrafo 7, della legge n. CLXXX. del 2012 relativa alla cooperazione in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, in forza del quale il mandato d’arresto europeo è valido anche nel territorio ungherese.

41      Si pone pertanto il quesito se tale prassi, così come applicata nel procedimento principale, sia conforme allo spirito e alla lettera della decisione quadro e, in particolare, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima.

42      A questo proposito, occorre constatare che, sebbene la decisione quadro non contenga alcuna definizione dell’espressione «mandato d’arresto», che figura nel suo articolo 8, paragrafo 1, lettera c), la nozione di «mandato d’arresto europeo» viene precisata, all’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione, definendosi tale mandato come una «decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».

43      È tale nozione di «mandato d’arresto europeo» ad essere utilizzata in modo sistematico nel titolo, nei considerando e negli articoli della decisione quadro, tranne che nel citato articolo 8, paragrafo 1, lettera c), il che lascia intendere che quest’ultima disposizione contempla un mandato d’arresto diverso dal mandato d’arresto europeo contemplato dall’insieme delle altre disposizioni della decisione quadro, che dunque non può che essere un mandato d’arresto nazionale.

44      Tale interpretazione è altresì corroborata dal tenore letterale del punto b) del modello di formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro, e segnatamente dai termini «Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo», modello al quale l’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, di detta decisione fa espresso riferimento e del quale occorre dunque tener conto ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione stessa, dal momento che tali termini confermano che il mandato d’arresto europeo deve fondarsi su una decisione giudiziaria, il che implica che si tratti di una decisione distinta rispetto alla decisione di emissione di detto mandato d’arresto europeo.

45      Inoltre, sebbene la prassi della procedura cosiddetta «semplificata» sia concepita dalle autorità giudiziarie ungheresi come configurante un’eccezione che si applica soltanto nel caso in cui taluni indizi mostrino che, al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo, la persona ricercata si trovava già al di fuori del territorio ungherese, il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro non contiene alcuna indicazione secondo cui la prescrizione dettata da tale disposizione ammetterebbe un’eccezione riferita specificamente all’ipotesi di cui sopra.

46      Tali diversi elementi di natura testuale confermano che la nozione di «mandato d’arresto», che figura all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, designa unicamente il mandato d’arresto nazionale, dovendosi intendere quest’ultimo come la decisione giudiziaria sulla quale si innesta il mandato d’arresto europeo.

47      Invece, la contraria interpretazione, secondo cui la nozione suddetta dovrebbe essere intesa come avente carattere generico, comprendente qualsiasi tipo di mandato d’arresto, ivi compreso il mandato d’arresto europeo, là dove essa implica che sarebbe sufficiente che il mandato d’arresto europeo si limiti ad operare un semplice «autoriferimento», sicché, in definitiva, detto mandato potrebbe fondarsi su sé stesso, deve essere respinta, anche per il fatto che essa è idonea a privare la condizione imposta dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro di qualsiasi portata propria e, dunque, della sua utilità.

48      Da ciò consegue altresì che i termini «o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», che compaiono all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, non possono essere intesi come riferiti alla decisione di emissione del mandato d’arresto europeo.

49      Inoltre, l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, secondo la quale il mandato d’arresto europeo deve necessariamente fondarsi su una decisione giudiziaria nazionale distinta da tale mandato, che assuma, se del caso, la veste di un mandato d’arresto nazionale, discende non soltanto dai termini della disposizione sopra citata, ma anche dal contesto di quest’ultima e dagli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro, di cui, in base alla giurisprudenza della Corte, occorre tener conto ai fini della sua interpretazione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

50      Quanto al contesto nel quale si inscrive l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, l’esattezza di tale interpretazione è confermata, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, dalla genesi storica di tale disposizione, in quanto quest’ultima, nella sua redazione iniziale, affermava che il mandato d’arresto europeo doveva contenere informazioni relative all’eventuale «esistenza di una sentenza definitiva o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva».

51      Pertanto, il fatto che, nella sua redazione definitiva, la disposizione suddetta non contenga più alcun elemento avente carattere facoltativo corrobora un’interpretazione di tale disposizione secondo cui il mandato d’arresto europeo deve, in ogni caso, essere fondato su una delle decisioni giudiziarie nazionali contemplate da quest’ultima, ed eventualmente sulla decisione di emissione di un mandato d’arresto nazionale.

52      Infine, quanto agli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro, occorre constatare che l’emissione di un mandato d’arresto europeo in base alla procedura cosiddetta «semplificata» e, dunque, senza che venga previamente emessa una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, la quale ne costituisca il fondamento, è idonea ad interferire con i principi del riconoscimento e della fiducia reciproci fondanti il sistema del mandato d’arresto europeo.

53      Infatti, i suddetti principi si basano sul presupposto che il mandato d’arresto europeo in questione sia stato emesso in conformità dei requisiti minimi da cui dipende la sua validità, tra i quali figura quello enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro.

54      Orbene, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso nell’ambito di una procedura cosiddetta «semplificata» – come quello in questione nel procedimento principale –, il quale si fonda sull’esistenza di un mandato d’arresto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, senza che il mandato d’arresto europeo faccia menzione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non è in grado di verificare se il mandato d’arresto europeo in questione rispetti il requisito enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro.

55      Per giunta, il rispetto del requisito dettato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro riveste un’importanza particolare, in quanto esso implica che, quando il mandato d’arresto europeo viene emesso ai fini dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata in vista dell’esercizio di azioni penali, tale persona abbia già potuto beneficiare, in una prima fase della procedura, delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la cui tutela deve essere garantita dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, in base alla normativa nazionale applicabile, segnatamente in vista dell’adozione di un mandato d’arresto nazionale.

56      Il sistema del mandato d’arresto europeo comporta dunque, in forza del requisito dettato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell’ambito dell’adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale.

57      Orbene, tale tutela giudiziaria strutturata su due livelli risulta in via di principio assente in una situazione come quella prospettantesi nel procedimento principale, in cui viene applicata una procedura cosiddetta «semplificata» di emissione del mandato d’arresto europeo, in quanto quest’ultima implica che, previamente all’emissione di un mandato d’arresto europeo, le autorità giudiziarie nazionali non abbiano adottato alcuna decisione, come l’emissione di un mandato d’arresto nazionale, sulla quale si innesti il mandato d’arresto europeo.

58      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d’arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.

 Sulla seconda questione

59      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto» ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna menzione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di darvi corso.

60      A questo proposito occorre ricordare che, nel settore disciplinato dalla decisione quadro, il principio del mutuo riconoscimento – che, come emerge in particolare dal considerando 6 di tale decisione, costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale – trova la sua applicazione nell’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, a norma del quale gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso a un mandato d’arresto europeo (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 79).

61      Ne consegue che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall’articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa, previsti dagli articoli 4 e 4 bis della medesima decisione. Inoltre, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata soltanto a una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 5 della decisione quadro (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 80).

62      È giocoforza constatare che la mancata indicazione, nel mandato d’arresto europeo, dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale non compare tra i motivi di non esecuzione elencati nei suddetti articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro e non rientra neppure nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 di quest’ultima.

63      Tuttavia, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 107 delle sue conclusioni, se invero le suddette disposizioni della decisione quadro non lasciano alcuno spazio per un motivo di non esecuzione diverso da quelli in esse elencati, ciò non toglie che queste stesse disposizioni partono dal presupposto che il mandato d’arresto europeo in questione soddisfi i requisiti di regolarità di tale mandato enunciati all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro.

64      Orbene, poiché l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro stabilisce un requisito di regolarità il cui rispetto costituisce un presupposto della validità del mandato d’arresto europeo, la violazione di tale requisito deve, in linea di principio, portare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a non dare corso a tale mandato d’arresto.

65      Ciò premesso, prima di adottare una decisione siffatta, che, per sua natura, deve rimanere eccezionale nell’ambito dell’applicazione del sistema di consegna istituito dalla decisione quadro, essendo quest’ultimo fondato sui principi del riconoscimento e della fiducia reciproci, detta autorità deve, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, chiedere all’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione di fornire con urgenza qualsiasi informazione supplementare necessaria che le consenta di stabilire se l’assenza di indicazione, nel mandato d’arresto europeo, dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale si spieghi con il fatto che manca effettivamente un siffatto mandato d’arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d’arresto europeo oppure con il fatto che tale mandato esiste ma non è stato menzionato.

66      Qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, giunga alla conclusione che il mandato d’arresto europeo, pur essendo fondato sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della citata decisione quadro, è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo, è tenuta a non dare corso al mandato d’arresto europeo, in quanto quest’ultimo non soddisfa i requisiti di regolarità previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione di cui sopra.

67      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d’arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.

 Sulle spese

68      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d’arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.

2)      L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d’arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.

Firme


* Lingua processuale: il rumeno.