Language of document : ECLI:EU:C:2016:774

Causa C‑135/15

Republik Griechenland

contro

Grigorios Nikiforidis

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile al contratto di lavoro – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 28 – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 9 – Nozione di “norme di applicazione necessaria” – Applicazione di norme di applicazione necessaria di Stati membri diversi dallo Stato del foro – Normativa di uno Stato membro che prevede una riduzione degli stipendi dei lavoratori del settore pubblico a motivo di una crisi di bilancio – Dovere di leale cooperazione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 ottobre 2016

1.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione che non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri – Interpretazione autonoma e uniforme – Applicabilità alla nozione di «contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009» ai sensi del regolamento n. 593/2008

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593/2008, art. 28)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento n. 593/2008 – Ambito di applicazione ratione temporis – Contratto concluso prima dell’entrata in applicazione di tale regolamento che è stato successivamente oggetto di una modifica – Esclusione – Limiti – Modifiche di ampiezza tale da aver dato origine a un nuovo contratto

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593/2008, art. 28)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento n. 593/2008 – Norme di applicazione necessaria – Presa in considerazione, in quanto norme giuridiche, di norme di applicazione necessaria diverse da quelle previste da tale regolamento – Inammissibilità – Presa in considerazione di tali norme in quanto elemento di fatto – Ammissibilità – Violazione del principio di leale cooperazione – Insussistenza

(Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593/2008, art. 9, § 3)

V. il testo della decisione.

(v. punti 28‑30)

L’articolo 28 del regolamento n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) deve essere interpretato nel senso che un rapporto contrattuale di lavoro sorto prima del 17 dicembre 2009 rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento solo nei limiti in cui detto rapporto ha subito, per effetto di un consenso reciproco delle parti contraenti che si sia manifestato a decorrere da tale data, una modifica di ampiezza tale da dover ritenere che sia stato concluso un nuovo contratto di lavoro a decorrere dalla medesima data, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare.

Il legislatore dell’Unione ha escluso, infatti, che il regolamento Roma I abbia un’applicazione immediata che avrebbe fatto rientrare nel suo ambito di applicazione gli effetti futuri di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2009. Ne consegue che qualsiasi consenso delle parti contraenti, successivo al 16 dicembre 2009, a proseguire l’esecuzione di un contratto concluso precedentemente non può, senza violare la volontà chiaramente espressa dal legislatore dell’Unione, condurre a rendere il regolamento Roma I applicabile a tale rapporto contrattuale. Tale scelta sarebbe rimessa in discussione se qualsiasi modifica, seppur minima, apportata dalle parti, a decorrere dal 17 dicembre 2009, a un contratto inizialmente concluso prima di tale data fosse sufficiente a far rientrare detto contratto nell’ambito di applicazione di detto regolamento e ciò a spregio della certezza del diritto. Per contro, non è escluso che un contratto, concluso prima del 17 dicembre 2009, sia oggetto, a decorrere da tale data, di una modifica, convenuta tra le parti contraenti, di entità tale da tradursi non già in un mero aggiornamento o adeguamento dello stesso, bensì nella creazione di un nuovo rapporto giuridico tra tali parti contraenti, di modo che si dovrebbe ritenere che il contratto iniziale sia stato sostituito da un nuovo contratto, concluso a decorrere da detta data, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento Roma I.

(v. punti 33‑37, 39, dispositivo 1)

L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che esso esclude che norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro, o dello Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, possano essere applicate, in quanto norme giuridiche, dal giudice del foro, ma non osta a che quest’ultimo prenda in considerazione siffatte altre norme di applicazione necessaria in quanto elementi di fatto nei limiti in cui ciò è previsto dal diritto nazionale applicabile al contratto in forza delle disposizioni di tale regolamento.

L’enumerazione all’articolo 9 del regolamento Roma I delle norme di applicazione necessaria a cui il giudice del foro può dare efficacia è, infatti, tassativa. Così, consentire al giudice del foro di applicare norme di applicazione necessaria appartenenti all’ordinamento giuridico di Stati membri diversi da quelli espressamente previsti dall’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento Roma I potrebbe compromettere la piena realizzazione del suo obiettivo generale che è, ai sensi del considerando 16 di tale regolamento, la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo.

Per contro, dato che il regolamento Roma I armonizza le norme di conflitto e non le norme sostanziali del diritto dei contratti, nei limiti in cui queste ultime prevedono che il giudice del foro prenda in considerazione, come elemento di fatto, una norma di applicazione necessaria appartenente all’ordinamento giuridico di uno Stato membro diverso dallo Stato del foro o dallo Stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’articolo 9 di detto regolamento non può ostare a che il giudice adito prenda in considerazione detto elemento di fatto.

Detta interpretazione non è rimessa in discussione dal principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Tale principio, infatti, non autorizza uno Stato membro a eludere gli obblighi ad esso imposti dal diritto dell’Unione e non è, pertanto, tale da consentire al giudice nazionale di prescindere dal carattere tassativo dell’enumerazione delle norme di applicazione necessaria alle quali può essere data efficacia, come figura all’articolo 9 del regolamento Roma I, al fine di dare efficacia, in quanto norme giuridiche, alle norme di applicazione necessaria di un altro Stato membro.

(v. punti 46, 49, 52, 54, 55, dispositivo 2)