Language of document : ECLI:EU:T:2012:162





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 marzo 2012 —
Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung / Commissione

(causa T‑296/08)

«Contributo versato nell’ambito del programma INTI — Determinazione dell’importo da versare al beneficiario — Errori di valutazione»

1.                     Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute — Giustificazione dell’effettività delle spese dichiarate — Insussistenza — Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 48‑50, 99)

2.                     Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Decisione di riduzione dell’importo di un contributo a causa di irregolarità — Considerazione di irregolarità non aventi un impatto finanziario preciso — Ammissibilità (Art. 274 CE) (v. punto 51)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal rincorrente nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077 è annullata per quanto riguarda le spese connesse alle voci B 9, B 10, B 37, B 38 e G 5.

2)

Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung.