Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 marzo 2012 —
Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung / Commissione
(causa T‑296/08)
«Contributo versato nell’ambito del programma INTI — Determinazione dell’importo da versare al beneficiario — Errori di valutazione»
1. Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute — Giustificazione dell’effettività delle spese dichiarate — Insussistenza — Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 48‑50, 99)
2. Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Decisione di riduzione dell’importo di un contributo a causa di irregolarità — Considerazione di irregolarità non aventi un impatto finanziario preciso — Ammissibilità (Art. 274 CE) (v. punto 51)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal rincorrente nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077. |
Dispositivo
1) | | La decisione della Commissione del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077 è annullata per quanto riguarda le spese connesse alle voci B 9, B 10, B 37, B 38 e G 5. |
2) | | Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung. |