Language of document : ECLI:EU:C:2016:418

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 giugno 2016 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 7 settembre 2016]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Copia privata – Equo compenso – Finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato – Ammissibilità – Presupposti»

Nella causa C‑470/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 10 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2014, nel procedimento

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA),

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

contro

Administración del Estado,

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic),

con l’intervento di:

Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE),

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),

Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE),

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da J. Malenovský (relatore), facente funzione di presidente di sezione, M. Safjan, A. Prechal, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° ottobre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), la Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) e la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), da J. Suárez Lozano, abogado;

–        per la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic), da A. González García e D. Sarmiento Ramirez-Escudero, abogados;

–        per la Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), da J. Montes Relazón, abogado;

–        per il Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), da S. Vázquez Senin, procuradora, assistita da I. Aramburu Muñoz e J. de Fuentes Bardají, abogados;

–        per la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) e la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), da J. Marín López e R. Blanco Martínez, abogados;

–        per il governo spagnolo, da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente;

–        per il governo ellenico, da A. Magrippi e S. Charitaki, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da D. Colas e D. Segoin, in qualità di agenti;

–        [come rettificato con ordinanza del 7 settembre 2016] per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

–        per il governo norvegese, da E. Leonhardsen e M. Schei, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), la Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) e la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) all’Administración del Estado (Amministrazione statale, Spagna) e all’Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic) in merito alla normativa nazionale relativa al sistema di equo compenso per copia privata finanziato dal bilancio generale dello Stato.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        I considerando 4, 9, 31, 35 e 38 della direttiva 2001/29 sono così formulati:

«(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

(...)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(...)

(35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. (...)

(...)

(38)      Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. (...)».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone in particolare:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

(...)».

5        L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», prevede segnatamente quanto segue al paragrafo 2:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati.

(...)».

 Il diritto spagnolo

6        Il Real Decreto-Ley 20/2011 sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (regio decreto legislativo 20/2011, recante misure urgenti in materia di bilancio, tributaria e finanziaria per la correzione del disavanzo pubblico), del 30 dicembre 2011 (BOE n. 315, del 31 dicembre 2011, pag. 146574), contiene una decima disposizione supplementare intitolata «Modifica del regime di equo compenso per copia privata» (in prosieguo: la «decima disposizione supplementare»), che prevede in particolare quanto segue:

«1.      L’equo compenso per copia privata, previsto all’articolo 25 del [Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (testo codificato della legge sulla proprietà intellettuale)], approvato con il [Real Decreto Legislativo 1/1996 (regio decreto legislativo 1/1996)], del 12 aprile 1996, e i cui limiti sono definiti all’articolo 31, paragrafo 2, di tale legge, è soppresso.

2.      Il governo stabilisce, mediante regolamento, la procedura di pagamento ai beneficiari dell’equo compenso finanziato dal bilancio generale dello Stato.

(...)».

7        Il Real Decreto 1657/2012 que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (regio decreto 1657/2012, che disciplina la procedura di pagamento dell’equo compenso per copia privata a carico del bilancio generale dello Stato), del 7 dicembre 2012 (BOE n. 295, dell’8 dicembre 2012, pag. 84141), mira ad attuare tale decima disposizione supplementare.

8        L’articolo 1 di tale regio decreto, intitolato «Scopo», così dispone:

«Il presente regio decreto mira a disciplinare:

a)      la procedura e i criteri oggettivi di determinazione dell’importo annuo dell’equo compenso per copia privata basato sul pregiudizio arrecato;

b)      la procedura di conteggio e di pagamento ai beneficiari dell’equo compenso per copia privata finanziato dal bilancio generale dello Stato».

9        L’articolo 3 di detto regio decreto, intitolato «Importo del compenso», così dispone segnatamente al suo paragrafo 1:

«L’importo appropriato per compensare il pregiudizio subito dai titolari dei diritti di riproduzione a causa dell’eccezione per copia privata definita all’articolo 31 del testo codificato della legge sulla proprietà intellettuale approvato con il regio decreto legislativo 1/1996, del 12 aprile 1996, è determinato, entro i limiti di bilancio fissati per ciascun esercizio finanziario, con decreto del ministro dell’istruzione, della cultura e dello sport, conformemente alla procedura stabilita all’articolo 4».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Le ricorrenti nel procedimento principale sono società di gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale autorizzate a riscuotere l’equo compenso destinato ai titolari di diritti in caso di copia privata delle loro opere o dei materiali protetti.

11      Il 7 febbraio 2013 esse hanno proposto un ricorso volto all’annullamento del regio decreto 1657/2012 dinanzi alla Sezione del contenzioso amministrativo del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna).

12      Tale giudice ha successivamente autorizzato la Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), il Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) e la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a intervenire nel procedimento. Alcune di tali altre società di gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale hanno del pari proposto ricorsi contro il regio decreto 1657/2012.

13      A sostegno delle loro conclusioni, le ricorrenti nel procedimento principale fanno valere che il regio decreto 1657/2012 è incompatibile, sotto due profili, con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. In primo luogo, esse sostengono sostanzialmente che quest’ultima disposizione esige che l’equo compenso accordato in caso di copia privata ai titolari di diritti sia sopportato, quantomeno in definitiva, dalle persone fisiche all’origine del pregiudizio causato da tale copia al loro diritto esclusivo di riproduzione, mentre il meccanismo posto in essere dalla decima disposizione supplementare e dal regio decreto 1657/2012 pone tale compenso a carico del bilancio generale dello Stato e quindi di tutti i contribuenti. In secondo luogo, esse fanno valere che tale normativa non garantisce l’equità del predetto compenso.

14      Le convenute nel procedimento principale sostengono, da parte loro, che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non osta a che uno Stato membro istituisca un meccanismo come quello introdotto dalla decima disposizione supplementare e dal regio decreto 1657/2012.

15      Dopo aver rammentato il contesto che ha portato le autorità spagnole a sostituire il meccanismo di prelievo digitale in vigore fino al 2011 con un sistema di equo compenso per copia privata finanziato dal bilancio generale dello Stato, il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che, conformemente al principio di non incidenza delle spese di bilancio, tale nuovo meccanismo, a differenza di quello che lo ha preceduto, è finanziato da tutti i contribuenti spagnoli indipendentemente dalla questione se essi possano o meno effettuare copie private. Inoltre, esso si chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che impone agli Stati membri che optano per siffatto meccanismo di garantire, alle medesime condizioni di quando essi privilegiano l’istituzione di un prelievo, che il suo costo sia sopportato, in modo diretto o indiretto, solo dalle persone che si ritiene abbiano arrecato un pregiudizio ai titolari di diritti in quanto effettuano, o possono effettuare, copie private. In caso di risposta negativa, tale giudice si chiede se il fatto che l’importo destinato al pagamento dell’equo compenso versato ai titolari di diritti sia predeterminato per ogni esercizio di bilancio consenta di garantire l’equità di tale compenso.

16      Ciò premesso, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia conforme all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 un sistema di equo compenso per copie private che, prendendo come base di valutazione il pregiudizio effettivamente provocato, è finanziato tramite il bilancio generale dello Stato, senza che sia quindi possibile garantire che il costo di detto compenso sia sopportato dagli utenti di copie private.

2)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia conforme all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 il fatto che l’importo totale destinato dal bilancio generale dello Stato all’equo compenso per copie private, pur essendo calcolato sulla base del pregiudizio effettivamente provocato, debba essere fissato entro i limiti di bilancio stabiliti per ogni esercizio».

 Sulle questioni pregiudiziali

17      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che osta a un sistema di equo compenso per copia privata che, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è finanziato dal bilancio generale dello Stato, cosicché non è possibile garantire che il costo di tale equo compenso sia sopportato dagli utenti di copie private.

18      A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari di tale diritto esclusivo ricevano un equo compenso che tenga conto delle misure tecniche contemplate all’articolo 6 della predetta direttiva (in prosieguo: l’«eccezione per copia privata»).

19      Come risulta dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29, tale disposizione traduce la volontà del legislatore dell’Unione europea di istituire un sistema particolare di compensazione, la cui attuazione scaturisce dall’esistenza di un pregiudizio arrecato ai titolari di diritti, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di «indennizzare» questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 41).

20      Ne consegue che, quando gli Stati membri optano per l’introduzione, nel loro ordinamento interno, dell’eccezione per copia privata prevista dalla predetta disposizione, essi sono tenuti, in particolare, a prevedere la corresponsione di un equo compenso a favore dei titolari di diritti (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 30, e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 19).

21      Peraltro, la Corte ha già sottolineato che, a meno di ammettere che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia privo di effetto utile, tale disposizione deve essere considerata nel senso che essa impone un obbligo di risultato agli Stati membri che introducono l’eccezione per copia privata, nel senso che questi ultimi sono tenuti a garantire, nell’ambito delle loro competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato a indennizzare i titolari di diritti (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 34, e dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 57).

22      Ciò premesso, dal momento che tale disposizione ha solo carattere facoltativo e non precisa neanche i diversi parametri del meccanismo di equo compenso che essa impone di introdurre, si deve considerare che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per circoscrivere tali parametri nel loro ordinamento interno (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 37; dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 20, e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 20).

23      In particolare, spetta agli Stati membri determinare le persone che devono versare tale equo compenso, nonché fissarne la forma, le modalità e l’entità, nel rispetto della direttiva 2001/29 e, più in generale, del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 23; dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 21, e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 20).

24      Tenuto conto di tale ampio potere discrezionale, e anche se la giurisprudenza citata ai punti da 19 a 23 della presente sentenza si è sviluppata nel contesto di sistemi di equo compenso finanziato tramite un prelievo, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non può essere considerato nel senso che esso osta, in linea di principio, al fatto che gli Stati membri che hanno optato per introdurre l’eccezione per copia privata scelgano di istituire, in tale ambito, un sistema di equo compenso finanziato non tramite tale prelievo, ma dal loro bilancio generale.

25      Infatti, nei limiti in cui siffatto sistema alternativo garantisce la corresponsione di un equo compenso a favore dei titolari di diritti, da un lato, e le sue modalità ne assicurano una riscossione effettiva, dall’altro, esso deve essere considerato in linea di principio compatibile con l’obiettivo fondamentale della direttiva 2001/29 che consiste, come risulta dai suoi considerando 4 e 9, nel garantire un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale e dei diritti d’autore.

26      In secondo luogo, risulta dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29 che l’equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva è volto a indennizzare adeguatamente i titolari di diritti per l’uso non autorizzato delle loro opere o dei materiali protetti. Al fine di determinare l’entità di tale compenso occorre tener conto, quale criterio utile, del pregiudizio subito dal titolare di diritti interessato a causa dell’atto di riproduzione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 39).

27      Ne consegue che incombe alle persone che riproducono opere o materiali protetti senza la previa autorizzazione dei titolari di diritti interessati, e che, in tal modo, arrecano loro un pregiudizio, indennizzare quest’ultimo, finanziando l’equo compenso previsto a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 45, e del 12 novembre 2015, Hewlett‑Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punto 69).

28      In proposito, la Corte ha precisato che non è minimamente necessario che tali persone abbiano effettivamente realizzato copie private. Infatti, dal momento che dispositivi o supporti di riproduzione sono messi a loro disposizione, tale messa a disposizione è sufficiente a giustificare che esse contribuiscano al finanziamento dell’equo compenso previsto a favore dei titolari di diritti (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punti da 54 a 56, e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 24, 25 e 64).

29      Orbene, risulta dal tenore letterale univoco dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 che l’eccezione per copia privata è concepita a esclusivo beneficio delle persone fisiche che effettuano o possono effettuare riproduzioni di opere o di altri materiali protetti per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punti da 43 a 45 e da 54 a 56, nonché del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punti da 22 a 25 e 64).

30      Ne consegue che, a differenza delle persone fisiche che rientrano nell’eccezione per copia privata alle condizioni precisate dalla direttiva 2001/29, le persone giuridiche sono in ogni caso escluse dal beneficio di tale eccezione, cosicché esse non hanno diritto di effettuare copie private senza ottenere la previa autorizzazione dei titolari di diritti sulle opere o sui materiali interessati.

31      In proposito, la Corte ha già dichiarato che non è conforme all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 applicare il prelievo per copia privata, in particolare, nei confronti di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale che sono acquistati da persone diverse dalle persone fisiche per fini manifestamente estranei a tale copia privata (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 53, e dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 28).

32      Ciò premesso, tale interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non osta a che alcune persone giuridiche siano eventualmente tenute al finanziamento dell’equo compenso destinato ai titolari di diritti, come corrispettivo di tale copia privata.

33      In tal senso, la Corte ha riconosciuto che, tenuto conto delle difficoltà pratiche che possono emergere nell’introdurre siffatto finanziamento, era consentito agli Stati membri finanziare tale equo compenso tramite un prelievo imposto, a monte della realizzazione di copie private, alle persone che dispongono di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione e li mettono a disposizione delle persone fisiche (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 46; del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 27; dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 24, e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 46).

34      Infatti, nulla impedisce che tali debitori ripercuotano l’importo del prelievo per copia privata sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione reso. In tal senso, l’onere di siffatto prelievo incomberà in definitiva sugli utenti privati che pagano tale prezzo. In tali condizioni, l’utente privato a favore del quale sono messe a disposizione le apparecchiature, i dispositivi e i supporti di riproduzione o che si avvale di un servizio di riproduzione dev’essere considerato, in realtà, come il «debitore indiretto» dell’equo compenso, in altre parole come il suo debitore effettivo (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 48).

35      Un finanziamento come quello di cui trattasi al punto 33 della presente sentenza deve, quindi, essere ritenuto conforme al giusto equilibrio da realizzare, ai sensi del considerando 31 della direttiva 2001/29, tra gli interessi dei titolari di diritti e quelli degli utenti (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 49; del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punti 28 e 29 e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 53).

36      Da tale giurisprudenza deriva che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, se è vero che agli Stati membri è consentito istituire un sistema ai sensi del quale talune persone giuridiche sono assoggettate, a determinate condizioni, al prelievo destinato a finanziare l’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, tali persone giuridiche non possono, in ogni caso, rimanere in definitiva debitrici effettive del predetto onere.

37      Le considerazioni che stanno alla base di tale giurisprudenza si applicano ogniqualvolta uno Stato membro abbia introdotto l’eccezione per copia privata, indipendentemente dalla questione se quest’ultimo abbia istituito un sistema di equo compenso finanziato tramite un prelievo o, come nel procedimento principale, dal suo bilancio generale.

38      Infatti, occorre ricordare che la nozione di «equo compenso» non è definita tramite rinvio al diritto nazionale, cosicché essa deve essere considerata come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punti da 31 a 33 e 37, e del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punto 35).

39      Nella fattispecie, risulta dalla decisione di rinvio che, tenuto conto del fatto che non vi è destinazione di entrate concrete – come quelle provenienti da uno specifico prelievo – a spese determinate, si deve considerare che la voce di bilancio destinata al pagamento dell’equo compenso è alimentata dall’insieme delle risorse iscritte al bilancio generale dello Stato e, quindi, anche dall’insieme dei contribuenti, comprese le persone giuridiche.

40      Peraltro, non risulta dal fascicolo presentato alla Corte che esista, nel caso di specie, un qualsiasi dispositivo che consenta alle persone giuridiche, che non rientrano, in ogni caso, nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, di chiedere di essere esentate dall’obbligo di contribuire al finanziamento del predetto compenso o, almeno, di chiederne il rimborso (v., a tal riguardo, sentenze dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punti da 25 a 31 e 37, e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 45), secondo modalità che spetta ai soli Stati membri determinare.

41      In tali condizioni, e come sottolinea il giudice del rinvio nella stessa formulazione della sua questione, un sistema di finanziamento di tal genere dell’equo compenso da parte del bilancio generale dello Stato membro interessato non è idoneo a garantire che il costo di tale compenso sia sopportato, in definitiva, dai soli utenti di copie private.

42      Tenuto conto dell’insieme di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a un sistema di equo compenso per copia privata che, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è finanziato dal bilancio generale dello Stato, cosicché non è possibile garantire che il costo di tale equo compenso sia sopportato dagli utenti di copie private.

43      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario esaminare la seconda questione sottoposta alla Corte.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che osta a un sistema di equo compenso per copia privata che, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è finanziato dal bilancio generale dello Stato, cosicché non è possibile garantire che il costo di tale equo compenso sia sopportato dagli utenti di copie private.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.