Language of document : ECLI:EU:C:2016:702

Cause riunite da C105/15 P a C109/15 P

Konstantinos Mallis e altri

contro

Commissione europeaeBanca centrale europea (BCE)

«Impugnazione – Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro – Dichiarazione dell’Eurogruppo riguardante, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro – Ricorso di annullamento»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016

1.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale – Ricevibilità

[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

2.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

3.        Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Dichiarazione dell’Eurogruppo che autorizza la Commissione e la Banca centrale europea ad avviare con uno Stato membro negoziazioni relative a un programma di correzioni macroeconomiche – Esclusione

(Artt. 137 TFUE e 263, § 1, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 1; Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità)

4.        Ricorso di annullamento – Qualità di parte convenuta – Eurogruppo – Insussistenza della qualità di organo o organismo dell’Unione

(Artt. 16, § 6, TUE; art. 137 TFUE e 263, § 1, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE; decisione del Consiglio 2009/937, allegato)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32‑36)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 45)

3.      Il ricorso di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

Tale situazione non ricorre nel caso della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 riguardante, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro. Infatti, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES), la Commissione e la Banca centrale europea sono state incaricate dal consiglio dei governatori del MES di negoziare con le autorità di uno Stato membro un programma di correzioni macroeconomiche che doveva concretizzarsi in un protocollo d’intesa. A tale proposito, il ruolo della Commissione e della Banca, quale definito dall’articolo 1 del protocollo n. 14 sull’Eurogruppo, non può essere più esteso di quello attribuito a tali istituzioni dal Trattato MES. Orbene, benché il Trattato MES affidi alla Commissione e alla Banca alcuni compiti connessi alla realizzazione degli obiettivi di tale Trattato, da un lato, le funzioni affidate alla Commissione e alla Banca nell’ambito del Trattato MES non implicano l’esercizio di alcun potere decisionale proprio e, dall’altro, le attività svolte da queste due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES.

Inoltre, la circostanza che la Commissione e la Banca partecipino alle riunioni dell’Eurogruppo non modifica la natura delle dichiarazioni di quest’ultimo e non può indurre a ritenere che la dichiarazione controversa costituisca l’espressione di un potere decisionale di dette due istituzioni dell’Unione. Peraltro, detta dichiarazione dell’Eurogruppo non contiene nessun elemento che rifletterebbe una decisione della Commissione e della Banca di creare, a carico dello Stato membro interessato, un obbligo giuridico di attuare le misure ivi contenute. Tale dichiarazione, di natura puramente informativa, è volta a informare il pubblico dell’esistenza di un accordo politico tra l’Eurogruppo e le autorità dello Stato membro interessato che riflette una volontà comune di proseguire le negoziazioni ai sensi della dichiarazione stessa.

(v. punti 51‑53, 57‑59)

4.      Dal momento che non solo il termine «informale» è impiegato nel titolo del protocollo n. 14 sull’Eurogruppo allegato al Trattato FUE, ma altresì che l’Eurogruppo non figura tra le diverse formazioni del Consiglio, elencate nell’allegato I del regolamento interno del medesimo, adottato con la decisione 2009/937, il cui elenco è contemplato dall’articolo 16, paragrafo 6, TUE, l’Eurogruppo menzionato all’articolo 137 TFUE non può né essere assimilato a una formazione del Consiglio, né essere qualificato come organo o organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

(v. punto 61)