Ricorso proposto il 5 maggio 2016 – Lukash / Consiglio
(Causa T-210/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Olena Lukash (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare ricevibile il ricorso della sig.ra Olena Lukash;
annullare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente;
annullare la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente;
annullare le decisioni e i regolamenti successivi di proroga delle misure restrittive adottate dalla decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014 aggiornandone le motivazioni , ovvero:
la decisione 2015/364/PESC del Consiglio del 5 marzo 2015;
il regolamento (UE) n. 2015/357 del Consiglio del 5 marzo 2015;
la decisione 2015/876/PESC del Consiglio del 5 giugno 2015;
il regolamento (UE) n. 2015/869 del Consiglio del 5 giugno 2015;
la decisione 2016/318/PESC del Consiglio del 4 marzo 2016;
il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 4 marzo 2016;
condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto dei criteri di cui all’articolo 1 della decisione 214/119/PESC, ripetuti al considerando 4 del regolamento (UE) n. 208/2014, al considerando 3 della decisione 2015/364/PESC, al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2015/876/PESC, al considerando 3 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2016/318/PESC, e al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357.
Quarto motivo, vertente su un errore di fatto commesso dal Consiglio.
Quinto motivo, vertente sulla violazione manifesta del diritto di proprietà della ricorrente.
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