Language of document : ECLI:EU:C:2016:611

Causa C‑57/15

United Video Properties Inc.

contro

Telenet NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal hof van beroep te Antwerpen)

«Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 14 – Spese giudiziarie – Spese di avvocato – Rimborso forfettario – Importi massimi – Spese sostenute per un consulente tecnico – Rimborso – Presupposto di fatto illecito commesso dalla parte soccombente»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 luglio 2016

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Spese giudiziarie – Normativa nazionale che prevede un sistema di tariffe forfettarie in materia di rimborso delle spese di assistenza legale – Ammissibilità – Presupposto – Ragionevolezza delle spese – Valutazione da parte del giudice nazionale – Mancanza di garanzia quanto al rimborso di una parte significativa e congrua di tali spese ad opera della parte soccombente – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48, considerando 17, artt. 3, §§ 1 e 2, e 14)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Spese giudiziarie – Normativa nazionale che prevede il rimborso delle spese di un consulente tecnico soltanto in caso di fatto illecito commesso dalla parte soccombente – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48, considerando 26, artt. 13, § 1, e 14)

1.        L’articolo 14 della direttiva 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, che preveda che la parte soccombente è condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, che offra al giudice competente a pronunciarsi su tale condanna la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche della causa di cui è investito e che preveda un sistema di tariffe forfettarie in materia di rimborso delle spese di assistenza legale, a condizione che tali tariffe assicurino che le spese che la parte soccombente deve sopportare siano ragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Tenuto conto del considerando 17 e degli articoli 3, paragrafo 1, e 14 di tale direttiva, una normativa del genere può essere giustificata, in particolare, se mira ad escludere dal rimborso le spese eccessive dovute a onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vittoriosa e il suo avvocato, o dovute alla prestazione, da parte dell’avvocato, di servizi ritenuti non necessari per assicurare il rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi. Per contro, il criterio secondo il quale la parte soccombente deve sopportare le spese giudiziarie ragionevoli non può giustificare una normativa che imponga tariffe forfettarie di gran lunga inferiori rispetto alle tariffe medie effettivamente applicate ai servizi prestati da avvocati in tale Stato membro. Infatti, una simile normativa sarebbe incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, che prevede che le procedure e i mezzi di ricorso previsti da detta direttiva siano dissuasivi e pregiudicherebbe l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2004/48, consistente nell’assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

Tuttavia, l’articolo 14 di tale direttiva osta ad una normativa nazionale che preveda tariffe forfettarie che, stabilendo importi massimi troppo bassi, non assicurino che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente. Infatti, tale questione non può essere valutata indipendentemente dalle spese che la parte vittoriosa ha effettivamente sostenuto per l’assistenza legale, nei limiti in cui esse siano ragionevoli. Sebbene il requisito di proporzionalità non implichi che la parte soccombente debba necessariamente rimborsare integralmente le spese sostenute dall’altra parte, esso esige tuttavia che la parte vittoriosa abbia diritto al rimborso, quantomeno, di una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese ad essa effettivamente sostenute.

(v. punti 25‑27, 29, 32, dispositivo 1)

2.        L’articolo 14 della direttiva 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono il rimborso delle spese di un consulente tecnico soltanto in caso di fatto illecito commesso dalla parte soccombente, nei limiti in cui tali spese sono direttamente e strettamente connesse ad un’azione giudiziaria che miri ad assicurare il rispetto della proprietà intellettuale.

A tal proposito, in primo luogo, dato che le spese di ricerca e individuazione, sovente connesse ai servizi di un consulente tecnico, sostenute dal titolare di un diritto di proprietà intellettuale, riguardano, in particolare, i danni da risarcire nel caso di un fatto illecito commesso dall’autore della violazione e che i danni sono oggetto dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, tali spese, sovente sostenute prima di una procedura giudiziaria, non rientrano necessariamente nel campo di applicazione dell’articolo 14 di detta direttiva.

In secondo luogo, un’interpretazione estensiva dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 nel senso che esso prevedrebbe che la parte soccombente debba sopportare, in linea di principio, gli altri oneri sostenuti dalla parte vittoriosa, senza specificare la natura di tali oneri, rischia di allargare eccessivamente il campo di applicazione di detto articolo, privando così l’articolo 13 della direttiva del suo effetto utile. Si deve quindi interpretare in senso stretto tale nozione e considerare riconducibili agli altri oneri, ai sensi dell’articolo 14, le sole spese che sono direttamente e strettamente connesse alla procedura giudiziaria di cui trattasi.

In terzo luogo, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che gli Stati membri possano subordinare il rimborso di altri oneri, o delle spese giudiziarie in generale, nel contesto di una procedura che mira ad assicurare il rispetto di un diritto di proprietà intellettuale, ad un criterio di fatto illecito commesso dalla parte soccombente.

Ciò premesso, presentano un tale nesso diretto e stretto e, pertanto, rientrano fra le altre spese che, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, devono essere sostenute dalla parte soccombente le spese legate all’assistenza di un consulente tecnico nei limiti in cui i servizi di costui sono indispensabili per poter utilmente avviare un’azione giudiziaria che miri, in un caso concreto, ad assicurare il rispetto di un diritto di proprietà intellettuale.

(v. punti 35‑37, 39, 40, dispositivo 2)