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(Causa T-758/22)

Puma SE

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell’8 maggio 2024

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa – Disegni o modelli comunitari anteriori – Cause di nullità – Carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002»

1.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione generale di tutti gli elementi che i disegni o modelli presentano – Portata – Presa in considerazione dei soli elementi protetti dal disegno o modello contestato

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

(v. punti 28-31, 37)

2.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione al pubblico che comporta la divulgazione di tutti gli elementi del disegno o modello – Requisiti per la protezione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 7, § 1, e 25, § 1, b)]

(v. punto 49)

Sintesi

Investito di un ricorso, che respinge, il Tribunale affronta, per la prima volta, la questione della presa in considerazione degli elementi di rinuncia, vale a dire gli elementi che non sono oggetto di una protezione del disegno o modello anteriore che, nel caso di specie, apparivano sotto forma di linee tratteggiate, in occasione di un confronto effettuato nell'ambito di un'azione di dichiarazione di nullità fondata sull'assenza di carattere individuale. Esso definisce così la ratio legis del procedimento di dichiarazione di nullità fondato su tale causa e i limiti della protezione di un disegno o modello anteriore.

La Road Star Group ha chiesto, presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la registrazione di un disegno o modello comunitario raffigurante una scarpa. La Puma SE, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello fondata sull'assenza di carattere individuale (1) alla luce di sette disegni o modelli anteriori. Tale domanda è stata tuttavia respinta dalla divisione di annullamento con la motivazione che il disegno o modello contestato presentava un siffatto carattere individuale. Del pari, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione di annullamento.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale ricorda che il confronto dell'impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto deve, da un lato, essere effettuato alla luce dell'aspetto complessivo di ciascuno di essi e, dall'altro, basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e riguardare unicamente quelle protette da quest'ultimo. Il fatto che il disegno o modello anteriore divulghi elementi aggiuntivi che non sarebbero presenti nel disegno o modello contestato è irrilevante ai fini del confronto dei disegni o modelli in questione. Occorre quindi determinare quali siano gli elementi effettivamente protetti dal disegno o modello contestato.

In un primo momento, il Tribunale rileva che, al fine di confrontare i disegni o modelli in conflitto nel caso di specie, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi effettivamente protetti dal disegno o modello contestato, che rappresenta una scarpa completa composta da una suola e da una tomaia, e non limitarsi a confrontare soltanto l'aspetto delle suole, che è l'unica parte protetta dal disegno o modello anteriore. Infatti, l'esame della causa di nullità costituita dall'assenza di carattere individuale non rientra in una logica di protezione di un diritto anteriore, ma consiste nel determinare se il disegno o modello contestato soddisfi i requisiti per la registrazione (2). Ebbene, prendere come base le caratteristiche protette del disegno o modello anteriore, anziché quelle del disegno o modello contestato, equivarrebbe a escludere dal confronto elementi del disegno o modello contestato che sono protetti e, di conseguenza, a non verificare se tale disegno o modello soddisfi, nel suo insieme, i requisiti di protezione.

Inoltre, sebbene non sia escluso che, in sede di confronto di disegni o modelli, l'impressione generale suscitata da ciascuno di essi possa essere dominata da determinate caratteristiche dei prodotti o parti dei prodotti considerati, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non vi sia motivo di ritenere che, da un punto di vista puramente visivo, la suola costituisca per l'utilizzatore informato una caratteristica che sarebbe predominante rispetto al resto della scarpa e, pertanto, che l'impressione generale tra i disegni o modelli in questione sarà dominata da quest'ultima.

In un secondo momento, il Tribunale esamina se anche l’aspetto della tomaia dei disegni o modelli anteriori possa essere preso in considerazione nel confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto, nonostante non si tratti di caratteristiche per le quali è stata rivendicata una protezione. Esso osserva, al riguardo, che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello consiste nel determinare se esista una differenza chiara tra l'impressione generale che esso suscita in un utilizzatore informato e quella suscitata in quest'ultimo dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti. Infatti, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità fondato su tale causa, il disegno o modello anteriore ha l'unica funzione di rivelare lo stato dell'arte anteriore, che corrisponde al patrimonio dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello interessato. Ebbene, l’appartenenza di un disegno o modello anteriore a detto patrimonio discende dalla sua sola divulgazione. Pertanto, per stabilire se elementi di un disegno o modello anteriore possano essere presi in considerazione, non occorre concentrarsi sull’oggetto della protezione di tale disegno o modello, ma solamente sulla questione se tali elementi siano stati divulgati (3). Inoltre, affinché la divulgazione al pubblico di un disegno o modello comporti la divulgazione di tutti i suoi elementi, è indispensabile che essi appaiano in modo chiaro e preciso all’atto di tale divulgazione.

Di conseguenza, dato che, nel caso di specie, gli elementi non rivendicati dei disegni o modelli anteriori erano stati divulgati e appaiono in modo sufficientemente chiaro e preciso tale da far percepire l'aspetto di una tomaia di una scarpa e delle sue diverse parti, il Tribunale giunge alla conclusione che tali elementi possono essere presi in considerazione per valutare il carattere individuale del disegno o modello contestato.


1      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).


2      Previsti agli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002.


3      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n.  6/2002.