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Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2024 – Max Heinr. Sutor / SRB

(Causa T-393/21) 1

(«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB (CRU) relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegittimità – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Max Heinr. Sutor OHG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Glos, M. Rätz, H.-U. Klöppel e M. Meisgeier, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: J. Kerlin, C. De Falco e T. Wittenberg, agenti, assistiti da B. Meyring, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Max Heinr. Sutor OHG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico, nella parte in cui la riguarda.

Dispositivo

La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico, è annullata nella parte in cui riguarda la Max Heinr. Sutor OHG.

Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte in cui riguarda la Max Heinr. Sutor OHG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2021.

Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Max Heinr. Sutor OHG.

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1 GU C 349 del 30.8.2021.