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Ricorso proposto il 25 marzo 2010 - Hynix Semiconductor / Commissione

(Causa T-148/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hynix Semiconductor, Inc. (Icheon-si, Corea) (rappresentanti: A. Woodgate e O. Heinisch, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 9 dicembre 2009 nel procedimento COMP/38.636 - Rambus;

condannare la convenuta alle spese;

concedere qualsiasi altro rimedio che il Tribunale consideri appropriato.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie la ricorrente chiede l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione nell'ambito del procedimento COMP/38.636 - Rambus, relativo ad una procedura ai sensi degli artt. 102 TFUE e 54 SEE, in merito alla richiesta di royalty potenzialmente abusive per l'uso di taluni brevetti per memorie RAM dinamiche (DRAM). Con la decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato vincolanti per la Rambus taluni impegni conformemente all'art. 9 del regolamento del Consiglio n. 1/20031 ed ha deciso che non sussistevano più motivi per agire. La ricorrente è un'impresa concorrente della Rambus ed ha presentato una denuncia affinché fosse avviato un procedimento nei confronti di quest'ultima.

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere tre motivi.

In primo luogo, secondo la ricorrente la Commissione ha violato l'art. 9 del regolamento n. 1/2003 scegliendo la procedura prevista da tale articolo, dato che le sue censure riguardavano una violazione dell'art. 102 TFUE così grave da prevedere l'irrogazione di una sanzione. In secondo luogo, a suo avviso l'art. 9 non può essere applicato seguendo altri rimedi procedurali. Essa ritiene che gli impegni dichiarati vincolanti dalla Commissione fossero manifestamente inadeguati alla luce della violazione in atto e sostiene quindi che la Commissione, accettando gli impegni della Rambus, ha violato l'art. 9 del regolamento n. 1/2003, l'art. 102 TFUE ed il principio di buona (imparziale) amministrazione. In terzo luogo, essa sostiene che, applicando un test di proporzionalità errato senza applicare i requisiti posti dallo stesso art. 9 ed ignorando talune censure e giungendo a conclusioni errate sulla corrispondenza tra le censure sollevate e gli impegni assunti, la Commissione ha concluso erroneamente che non vi fossero più motivi per agire. In quarto luogo, secondo la ricorrente la Commissione non ha motivato il carattere appropriato ed adeguato degli impegni e pertanto è incorsa in un grave errore di motivazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha abusato dei suoi poteri ex art. 9 del regolamento n. 1/2003.

Con il terzo motivo, infine, essa sostiene che la Commissione è incorsa in errori di procedura adottando la decisione impugnata senza ricorrere ai poteri conferitile dal regolamento n. 1/2003 e senza indagare ulteriormente sul problema del rimedio adeguato.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).