Language of document : ECLI:EU:C:2018:963

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

28 novembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Procedimento di ingiunzione di pagamento fondato su un estratto di libri bancari – Impossibilità per il giudice, in assenza del ricorso del consumatore, di valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali»

Nella causa C‑632/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, Polonia), con decisione del 4 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2017, nel procedimento

Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A.

contro

Jacek Michalski,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, C. Toader (relatrice) e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A., da W. Sadowski, adwokat, e da E. Buczkowska, radca prawny;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da K. Herbout‑Borczak e da N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché degli articoli 10 e 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66; e rettifica in GU 2009, L 207, pag. 14; GU 2010, L 199, pag. 40; GU 2011, L 234, pag. 46; e GU 2015, L 36, pag. 15).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. (in prosieguo: la «PKO»), istituto bancario con sede a Varsavia (Polonia), e il sig. Jacek Michalski riguardo a un’ingiunzione di pagamento fondata su un estratto dei libri contabili della PKO ed emessa a causa del mancato rimborso, da parte del sig. Michalski, delle somme ricevute in prestito mediante una carta di credito emessa dalla PKO.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 93/13

3        Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 precisa che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4        L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

5        Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

 Direttiva 2008/48

6        Il considerando 31 della direttiva 2008/48 precisa quanto segue:

«Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso».

7        L’articolo 10 di tale direttiva elenca in particolare gli elementi informativi che devono figurare in modo chiaro e conciso nei contratti di credito.

8        L’articolo 22, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

 Diritto polacco

9        Il kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «kpc»), disciplina il procedimento di ingiunzione di pagamento.

10      L’articolo 484, paragrafi 2 e 3, del kpc prevede quanto segue:

«2.      Il giudice esamina la causa nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento su istanza scritta del ricorrente formulata nell’atto introduttivo del giudizio.

3.      La causa è esaminata in camera di consiglio».

11      Ai sensi dell’articolo 485, paragrafi 1 e 3, del kpc:

«1.      Il giudice emette un’ordinanza di ingiunzione di pagamento qualora il ricorrente promuova l’azione per recuperare un credito pecuniario (…) e gli elementi giustificanti la pretesa fatta valere in giudizio siano provati con [i documenti] allegat[i] alla domanda (…)

(…)

3.      Il giudice può emettere un’ordinanza di ingiunzione di pagamento qualora la banca promuova l’azione per recuperare il credito sulla base di un estratto dei propri libri contabili, firmato da una persona autorizzata a rappresentare la banca e munito del sigillo di quest’ultima, nonché della prova dell’avvenuto ricevimento da parte del debitore della lettera di costituzione in mora».

12      Ai sensi dell’articolo 486, paragrafo 1, del kpc:

«Se non vi è alcun fondamento a giustificazione dell’adozione di un’ingiunzione di pagamento, il presidente fissa un’udienza, salvo qualora la causa possa essere esaminata in camera di consiglio».

13      L’articolo 491, paragrafo 1, del kpc dispone quanto segue:

«Nell’emettere l’ordinanza recante ingiunzione di pagamento il giudice dichiara che il convenuto deve, entro due settimane dalla data di notifica dell’ordinanza, soddisfare la pretesa creditoria per intero, compresi gli interessi, oppure, entro il medesimo termine, proporre opposizione avverso l’ordinanza».

14      L’articolo 492, paragrafo 1, del kpc così recita:

«L’ordinanza recante ingiunzione di pagamento, fin dal momento dell’emissione, costituisce titolo di garanzia, esecutivo senza l’apposizione della formula esecutiva. (…)».

15      Ai sensi dell’articolo 493, paragrafo 1, del kpc:

«L’opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice che ha emesso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento. Nell’opposizione il convenuto deve indicare se contesta l’ordinanza di ingiunzione nella sua integralità o in parte, formulare i motivi e le eccezioni che, a pena di inammissibilità, devono essere dedotti prima di comparire all’udienza di trattazione del merito della causa, nonché esporre le circostanze di fatto ed indicare i mezzi di prova. Il giudice non tiene conto degli argomenti e dei mezzi di prova tardivi, salvo che il convenuto dimostri in modo plausibile di non averli dedotti nell’opposizione per cause ad esso non imputabili, o che la valutazione degli argomenti e dei mezzi di prova tardivi non causi un ritardo nella decisione della causa oppure che debbano essere prese in considerazione altre circostanze eccezionali (…)».

16      Ai sensi dell’articolo 494, paragrafo 1, del kpc:

«Il giudice respinge l’opposizione proposta dopo la scadenza del termine, quella in relazione alla quale è stato omesso il pagamento del contributo o che è inammissibile per altri motivi, nonché l’opposizione le cui carenze non sono state sanate dal convenuto entro il termine stabilito».

17      Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, dell’ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (legge relativa alle spese giudiziarie in materia civile), del 28 luglio 2005 (Dz. U. del 2005, n. 167, posizione 1398; in prosieguo: la «legge relativa alle spese giudiziarie»):

«Il convenuto deve sostenere tre quarti delle spese giudiziarie nel caso in cui presenti opposizione avverso l’ordinanza recante ingiunzione di pagamento emessa nell’ambito del procedimento di ingiunzione».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

18      Il 21 dicembre 2015 la PKO ha concluso con il sig. Michalski un contratto per il rilascio e l’utilizzo di una carta di credito.

19      Il 29 marzo 2017 la PKO ha inviato al sig. Michalski una lettera di costituzione in mora relativa alle somme che riteneva esserle dovute. Poiché quest’ultimo non ha pagato dette somme, il 26 maggio 2017, conformemente all’articolo 485, paragrafo 3, del kpc, la PKO ha depositato dinanzi al Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, Polonia) una domanda di ingiunzione di pagamento, avente ad oggetto la somma di 6 788,21 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 1 580), aumentata degli interessi contrattuali. Tale domanda era accompagnata da un estratto dei libri contabili della PKO, firmato da una persona autorizzata a rappresentare la banca e munito del sigillo di quest’ultima, nonché dalla prova della notifica al sig. Michalski della lettera di costituzione in mora.

20      Il giudice del rinvio precisa che il procedimento di ingiunzione di pagamento fondato su un simile estratto è frequentemente utilizzato dalle banche polacche, al fine di ottenere il recupero dei loro crediti. Tale prassi consisterebbe nell’allegare alla domanda l’estratto dei libri contabili, conformemente all’articolo 485, paragrafo 3, del kpc, senza produrre altri documenti attestanti l’esistenza di un contratto di credito al consumo e le condizioni di quest’ultimo.

21      Il giudice del rinvio ricorda altresì che il procedimento di ingiunzione di pagamento, secondo il diritto polacco, si articola in due fasi. Nell’ambito della prima di esse e in presenza di un credito bancario, il giudice, ai fini dell’emissione di un’ordinanza recante ingiunzione di pagamento, esaminerebbe d’ufficio soltanto la questione della regolarità formale dell’estratto prodotto, trattandosi del fondamento essenziale che giustifica l’emissione di una siffatta ordinanza. I criteri atti a giustificare il rifiuto dell’emissione di tale ordinanza risulterebbero esclusivamente dalla formulazione dell’articolo 485, paragrafo 3, del kpc. Il creditore non sarebbe dunque tenuto a dimostrare in concreto il fondamento del credito dedotto, in particolare producendo il contratto di prestito al consumo.

22      La seconda fase del procedimento ha carattere eventuale. Essa è introdotta dall’opposizione all’ordinanza di ingiunzione di pagamento proposta dal debitore della banca, che può allora dedurre eventuali censure relative al contratto che lo lega alla banca. Ai sensi dell’articolo 493, paragrafo 1, del kpc, in combinato disposto con l’articolo 491, paragrafo 1, del kpc, il consumatore che si oppone a detta ordinanza deve rispettare un termine di opposizione di due settimane e la forma richiesta per proporre una simile opposizione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, della legge relativa alle spese giudiziarie, detto consumatore è tenuto a pagare i tre quarti delle spese giudiziarie.

23      Il giudice del rinvio precisa altresì che un’ordinanza di ingiunzione di pagamento divenuta definitiva gode dell’autorità della res iudicata e che, ai sensi dell’articolo 492, paragrafo l, del kpc, fin dal momento dell’emissione, essa costituisce titolo di garanzia esecutivo, senza che sia richiesta l’apposizione della formula esecutiva.

24      Secondo detto giudice, il ricorso di cui è investito è diverso rispetto alle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), e del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98), nelle quali i giudici nazionali, disponendo dei documenti contrattuali che stabilivano i diritti e gli obblighi delle parti, avevano la possibilità di escludere l’applicazione delle clausole abusive contenute in tali documenti.

25      Il giudice del rinvio, riferendosi alla sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 50), nutre dubbi sul punto se il procedimento di ingiunzione di pagamento avviato sulla base di un estratto dei libri contabili di una banca non abbia l’effetto di rendere eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, l’esercizio, da parte del consumatore, dei diritti conferitigli dal regime di tutela dei consumatori, ai sensi, in particolare, delle direttive 93/13 e 2008/48, in ragione, da un lato, della mancanza della comunicazione al giudice di elementi relativi al legame giuridico sussistente tra il consumatore e la banca, e, d’altro lato, del trasferimento in capo al consumatore dell’intero onere della prova.

26      Ciò premesso, il Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni della direttiva [93/13], ed in particolare dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni della direttiva [2008/48], ed in particolare dei suoi articoli 10 e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al fatto che un credito sia fatto valere in giudizio da parte di una banca (mutuante) contro un consumatore (mutuatario), sulla base di un estratto dei libri contabili di detta banca, firmato da una persona autorizzata a rilasciare dichiarazioni in merito ai diritti ed agli obblighi di natura patrimoniale della banca e munito del sigillo di quest’ultima, nonché della prova della notifica al debitore della lettera di costituzione in mora, nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento definito dal combinato disposto delle norme di cui agli articoli 485, paragrafo 3, e segg. del kpc (…)».

 Sulla questione pregiudiziale

27      Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, in particolare quando una risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

28      In proposito, si deve constatare che, nella sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711), la Corte è stata chiamata a rispondere a questioni analoghe, sollevate dallo stesso giudice del rinvio. Orbene, l’interpretazione del diritto dell’Unione adottata in tale sentenza è pertinente anche ai fini della risposta che occorre fornire a quest’ultima questione.

29      Infatti, benché il procedimento principale si differenzi da quello che ha dato luogo alla sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711), in quanto l’ordinanza di ingiunzione di pagamento oggetto del procedimento principale è stata emessa sulla base di un estratto dei libri contabili di una banca, conformemente all’articolo 485, paragrafo 3, del kpc, e non sulla base di una cambiale, ai sensi dell’articolo 485, paragrafo 2, del kpc, entrambe le cause riguardano le stesse modalità procedurali, relative ai procedimenti di ingiunzione di pagamento.

30      In siffatte circostanze, occorre applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa.

31      Poiché la direttiva 2008/48 non ha introdotto alcuna armonizzazione nel settore degli estratti dei libri contabili delle banche, quale elemento che consente la riscossione di un credito derivante da un contratto di credito ai consumatori, il suo articolo 22, paragrafo 1, non è applicabile in circostanze come quelle di cui al procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 36).

32      Pertanto, si risponderà alla questione sollevata tenendo conto soltanto degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché dell’articolo 10 della direttiva 2008/48.

33      Con la propria questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché l’articolo 10 della direttiva 2008/48 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella che viene in rilievo nel procedimento principale, la quale consenta di emettere un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, fondata su un estratto dei libri contabili di una banca, quale elemento attestante l’esistenza di un credito originato da un contratto di credito al consumo, qualora il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non disponga del potere di procedere a un esame del carattere eventualmente abusivo delle clausole di tale contratto e di verificare la presenza, in quest’ultimo, delle informazioni contemplate in detto articolo 10.

34      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali.

35      Data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori» (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

36      In tale contesto, occorre evidenziare che, secondo giurisprudenza costante, il giudice nazionale è sì tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, ma a condizione che quest’ultimo disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

37      Nel caso di specie, il giudice del rinvio precisa che il suo controllo, nel corso della prima fase del procedimento di ingiunzione di pagamento, si limita alla verifica della regolarità formale dell’estratto del libro contabile della banca. Pertanto, tale giudice dichiara di non disporre di tutti gli elementi di fatto e di diritto risultanti dal contratto di prestito in questione.

38      Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un giudice nazionale non è in grado di esaminare l’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale dal momento che non dispone di tutti gli elementi di fatto e di diritto a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 47).

39      Peraltro, sebbene, come sottolineato dal governo polacco nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, dall’articolo 486, paragrafo 1, del kpc risulti che il presidente del collegio adito potrebbe fissare una data per l’udienza dibattimentale, a meno che la causa non possa essere esaminata anche senza trattazione orale, il che consentirebbe di esaminare il contratto di credito al consumo in questione, tale potere del presidente di detto collegio è subordinato all’assenza di elementi di prova sufficienti per giustificare un’ordinanza recante ingiunzione di pagamento. Orbene, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, una simile condizione non sarebbe soddisfatta nel caso di cui al procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punti da 48 a 50).

40      In ogni caso, se è vero che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a dedurre dall’articolo 7 della direttiva 93/13 i criteri che definiscono il contesto che permette di valutare d’ufficio l’osservanza degli obblighi derivanti da tale direttiva, spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una disposizione, come l’articolo 486, paragrafo 1, del kpc, sia idonea a fornire allo stesso, eventualmente, un simile contesto (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 52).

41      Il giudice del rinvio osserva altresì che l’esame del rapporto giuridico derivante dal contratto di credito al consumo avviene solo se il consumatore propone opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento.

42      In proposito, occorre ritenere che, se il procedimento seguito dinanzi al giudice del rinvio riguarda solo la prima fase di quest’ultimo, tale procedimento debba nondimeno essere esaminato nel suo complesso, comprendendo sia la prima fase, antecedente alla proposizione dell’opposizione, sia la successiva seconda fase (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 54).

43      Orbene, in assenza di armonizzazione da parte del diritto dell’Unione delle procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, queste ultime sono soggette all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che siano rispettati il principio di equivalenza e il diritto a un ricorso effettivo, come previsto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 57).

44      Per quanto riguarda il principio di equivalenza, occorre constatare che la Corte non dispone di elementi che possano far sorgere dubbi quanto alla conformità della normativa in questione nel procedimento principale a tale principio (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 58).

45      Per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo, occorre rilevare che l’obbligo, risultante dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di stabilire modalità procedurali che consentano di garantire il rispetto dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dalla direttiva 93/13 contro l’uso di clausole abusive implica la previsione normativa di un ricorso effettivo, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Il diritto a un ricorso effettivo deve valere sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto dell’Unione, sia per quanto riguarda le modalità procedurali relative a siffatte azioni. Pertanto, al fine di determinare se un procedimento, come quello di cui al procedimento principale, violi il diritto ad un ricorso effettivo, il giudice del rinvio deve determinare se le modalità del procedimento di opposizione previste dal diritto nazionale possano far sorgere il rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga il ricorso richiesto (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punti 59 e 61).

46      Nel caso di specie, dall’articolo 491, paragrafo 1, del kpc risulta che il termine per proporre opposizione è di due settimane. Inoltre, ai sensi dell’articolo 493, paragrafo 1, di tale codice, il convenuto deve indicare, nel suo atto di opposizione, se contesta l’ordinanza di ingiunzione di pagamento nella sua integralità o in parte e formulare, a pena di inammissibilità, i motivi e le eccezioni sollevate nonché dedurre fatti e mezzi di prova. Tali modalità procedurali, che devono essere osservate in un termine così breve, comportano il rischio non trascurabile che il consumatore non proponga opposizione o che quest’ultima sia inammissibile (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punti 65 e 66).

47      Inoltre, dall’articolo 19, paragrafo 4, della legge relativa alle spese giudiziarie risulta che il convenuto deve sostenere i tre quarti delle spese giudiziarie qualora proponga opposizione avverso l’ordinanza recante ingiunzione di pagamento, cosicché il professionista è tenuto a sopportare soltanto un quarto delle spese in parola. Dette spese sono, di per sé, tali da dissuadere un consumatore dal proporre opposizione. Quest’ultimo subirebbe, a maggior ragione, un pregiudizio qualora fosse tenuto a versare, in ogni caso, spese giudiziarie tre volte più elevate rispetto a quelle sostenute dalla controparte (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punti 67 e 68).

48      Pertanto, modalità procedurali, come quelle in questione nel procedimento principale, nei limiti in cui, da un lato, esigono che il consumatore produca, entro due settimane dalla notifica dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento, fatti e mezzi di prova che consentano al giudice di procedere alla sua valutazione, e, d’altro lato, nei limiti in cui esse penalizzano il consumatore quanto al modo in cui vengono calcolate le spese giudiziarie, comportano un rischio non trascurabile che i consumatori interessati non propongano l’opposizione richiesta (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punti 69 e 70).

49      Dall’insieme delle precedenti considerazioni discende che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a un procedimento che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento, quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame dell’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto in oggetto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ordinanza non consentono di garantire il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 71).

50      Riguardo all’articolo 10 della direttiva 2008/48, va ricordato che tale articolo elenca le informazioni che devono essere inserite nei contratti di credito affinché il consumatore possa adottare la propria decisione con cognizione di causa.

51      In proposito, la Corte ha dichiarato che l’esame d’ufficio da parte del giudice nazionale del rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/48 costituisce uno strumento idoneo a raggiungere il risultato previsto dall’articolo 10 di tale direttiva e a contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel considerando 31 della stessa (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 68, e, per analogia, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata). Secondo la giurisprudenza della Corte, tale obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio il rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/48 presuppone che quest’ultimo disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 70, e, per analogia, sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, punto 32).

52      Dal momento che, nel contesto della prima fase del procedimento, il giudice nazionale non dispone degli elementi che gli consentirebbero di verificare il rispetto degli obblighi di informazione del consumatore, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2008/48, in quanto l’ordinanza di ingiunzione di pagamento è emessa soltanto sulla base dell’esame della regolarità formale dell’estratto dei libri contabili della banca e poiché le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ordinanza non consentono, per le stesse ragioni illustrate ai punti da 46 a 48 della presente ordinanza, di garantire il rispetto dei diritti che il consumatore tra da tale direttiva, l’articolo 10 della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale.

53      Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché l’articolo 10 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta di emettere un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, fondata su un estratto dei libri contabili di una banca, quale elemento attestante l’esistenza di un credito originato da un contratto di credito al consumo, qualora il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non disponga del potere di procedere a un esame del carattere eventualmente abusivo delle clausole di tale contratto e di verificare la presenza, in quest’ultimo, delle informazioni contemplate in detto articolo 10, dal momento che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ordinanza non consentono di garantire il rispetto dei diritti che il consumatore trae da tali direttive.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché l’articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta di emettere un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, fondata su un estratto dei libri contabili di una banca, quale elemento attestante l’esistenza di un credito originato da un contratto di credito al consumo, qualora il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non disponga del potere di procedere a un esame del carattere eventualmente abusivo delle clausole di tale contratto e di verificare la presenza, in quest’ultimo, delle informazioni contemplate in detto articolo 10, dal momento che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ordinanza non consentono di garantire il rispetto dei diritti che il consumatore trae da tali direttive.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.