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Ricorso proposto il 13 dicembre 2005 - Gesner/UAMI

(Causa F-119/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Charlotte Gesner (Kildedalsvej, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti J. Vazquez Vazquez e C. Amo Quiñones)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare l'annullamento della decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 2 settembre 2005, con cui è stato respinto il reclamo della ricorrente presentato il 10 maggio 2005 contro la decisione dell'UAMI 21 aprile 2005, la quale ha negato la costituzione di una commissione di invalidità.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, agente temporaneo dell'UAMI fino al 15 aprile 2005, soffre dal 2003 di un'ernia del disco e di varie patologie alla colonna vertebrale. Nonostante sia stata operata ed abbia seguito vari trattamenti medici e fisioterapici, i suoi forti dolori alla schiena non sono cessati e il fatto di essere obbligata a restare seduta per molto tempo peggiorava la sua situazione, motivo per cui essa è stata in congedo di malattia in maniera continuata per vari mesi.

L'11 marzo 2005 la ricorrente chiedeva all'UAMI la costituzione di una commissione di invalidità affinché tale organo determinasse la sua incapacità ad esercitare le sue funzioni nell'agenzia e le riconoscesse una pensione di invalidità.

L'UAMI le negava tale possibilità sulla base di due argomenti. In primo luogo, l'art. 59 dello Statuto dovrebbe essere interpretato nel senso che la decisione di convocare la commissione di invalidità spetta all'Autorità investita del potere di nomina (AIPN). Inoltre, essendo stata in congedo di malattia solo 294 giorni negli ultimi tre anni, la ricorrente non avrebbe raggiunto il termine richiesto all'art. 59, n. 4, dello Statuto.

Nel suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi principali; con il primo, essa rileva che l'AIPN non può arrogarsi, in via esclusiva, la facoltà di convocare la commissione di invalidità. In tal modo, l'AIPN determinerebbe in forma preventiva, soggettiva e arbitraria se l'agente o il funzionario siano sufficientemente malati per essere convocati e presentati dinanzi alla commissione.

Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che la motivazione della decisione impugnata è erronea. L'applicazione dei limiti temporali previsti all'art. 59, n. 4, dello Statuto impedirebbe l'accesso ad una pensione di invalidità ai funzionari o agli agenti che non abbiano raggiunto tali limiti, ma che possono essere impossibilitati a lavorare a causa di infortuni o malattie che si manifestano più velocemente.

Con il terzo motivo la ricorrente fa valere che le disposizioni applicabili alla costituzione di una commissione di invalidità non devono essere individuate nell'art. 59 dello Statuto, bensì nel contesto normativo che disciplina l'accesso alla pensione di invalidità, vale a dire negli artt. 31-33 del Regime applicabile agli altri agenti, nell'art. 9 dello Statuto e nel suo allegato VIII.

Con l'ultimo motivo la ricorrente rileva che la decisione impugnata viola il divieto di discriminazione e il principio di parità di trattamento. L'UAMI impedirebbe ai suoi dipendenti di convocare la commissione di invalidità, mentre tale possibilità risulta concessa al restante personale comunitario. Inoltre, per gli agenti dell'UAMI con contratti inferiori ai tre anni sarebbe difficile accedere alla pensione di invalidità, poiché, per quanto essi possano essere malati, non raggiungerebbero mai il limite previsto dall'art. 59, n. 4, dello Statuto.

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