Language of document : ECLI:EU:T:2015:372

Causa T‑514/13

AgriCapital Corp.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo AGRI.CAPITAL – Marchi comunitari denominativi anteriori AgriCapital e AGRICAPITAL – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di somiglianza dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 giugno 2015

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo AGRI.CAPITAL – Marchi denominativi AgriCapital e AGRICAPITAL

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Carattere complementare dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22‑24, 74)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

3.      Per il consumatore medio dell’Unione europea, non vi è rischio di confusione, ai sensi l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, tra il segno denominativo AGRI.CAPITAL, la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per «servizi di gestione e intermediazione immobiliare», «servizi d’imprese edili» e «servizi di sviluppo di progetti d’utilizzo» rientranti nella classe 36 ai sensi dell’accordo di Nizza, e i marchi denominativi AgriCapital e AGRICAPITAL registrati anteriormente come marchi comunitari per servizi finanziari rientranti nella stessa classe di detto accordo, in quanto i servizi interessati dai marchi anteriori non sono simili ai servizi interessati dal marchio richiesto. L’assenza di somiglianza tra i servizi non può essere compensata ai fini della valutazione del rischio di confusione, dalla somiglianza, anche qualora fosse elevata, dei marchi in conflitto.

(v. punti 27, 28, 70, 75, 76)

4.      Sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa. Ciò comporta che i servizi complementari possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi siano rivolti allo stesso pubblico.

(v. punti 58, 59)