Language of document :

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE

14 dicembre 2022 (*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-614/21,

KPMG Advisory SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da G. M. Roberti, I. Perego e R. Fragale, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Giolito, P. Rossi, M. Angeli e F. Moro, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da M. Allik, N. Scafarto e L. Darie, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Rebasti e M. Alver, in qualità di agenti,

intervenienti


 

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, KPMG Advisory SpA, chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 13 luglio 2021 di escluderla dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal Regolamento (EU, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2018, L 193, pag. 1) e dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione, notificata il 14 luglio 2021.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 15 novembre 2022, la parte ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti. Essa non ha formulato conclusioni sulle spese.

3        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 1º dicembre 2022, la parte convenuta ha comunicato che essa non aveva osservazioni sulla rinuncia agli atti e ha chiesto che la parte ricorrente fosse condannata alle spese. Le parti intervenienti non hanno presentato osservazioni.

4        Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti.

5        Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni che sono intervenute nella causa sopportano le proprie spese.

6        Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo, condannare la parte ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla parte convenuta e decidere che il Parlamento e il Consiglio sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-614/21 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      KPMG Advisory SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3)      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 14 dicembre 2022

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

 D. Spielmann


* Lingua processuale: l’italiano.