Language of document : ECLI:EU:T:2012:336

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

3 luglio 2012 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Rimborso delle spese mediche – Atto lesivo – Rigetto implicito»

Nella causa T‑594/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑2/10),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, N. J. Forwood (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑2/10; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

 Fatti

2        I fatti essenziali all’origine della controversia sono esposti ai punti 5‑7, 9, 11‑13 e 16‑21 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«5      Il ricorrente, che è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, veniva assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola, dal 16 giugno 2000 come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.

6      Il 29 ottobre 2001, all’apertura della corrispondenza pervenuta alla delegazione con valigia diplomatica in provenienza dalla sede della Commissione a Bruxelles, il ricorrente veniva a contatto con una polvere bianca (in prosieguo: l’“infortunio del 29 ottobre 2001”). Egli ne informava immediatamente il capodelegazione.

7      Un campione della polvere di cui trattasi veniva analizzato dall’Instituto Nacional de Saude (Istituto nazionale della sanità) in Angola, successivamente dall’ARC Onderstepoort Veterinary Institute in Sudafrica, laboratorio riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Se è pur vero che dall’esame effettuato dall’Istituto nazionale della sanità dell’Angola risultava che la polvere di cui trattasi conteneva, con una probabilità del 90%, tracce del bacillo dell’antrace, l’analisi realizzata dal laboratorio sudafricano, al contrario, rivelava che il germe isolato non era il bacillo dell’antrace, ma il bacillo inoffensivo del megaterium.

9      Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente si trova presso il suo domicilio di Tricase, in congedo malattia.

11      Il 25 novembre 2002, il ricorrente sosteneva una visita medica presso il dott. U., medico chirurgo specialista in neurologia e psichiatria, il quale, nella relazione medica redatta nella stessa data, precisava quanto segue:

“Per quanto concerne l’incidente [del 29 ottobre 2001], in particolare, appare indubbio che lo stesso abbia esercitato e tuttora eserciti un’influenza notevole sul decorso, sia in termini di durata che di intensità delle manifestazioni sintomatologiche, della sindrome ansioso-depressiva del paziente, per cui le ripercussioni di tale incidente sulla salute psichica di questi, in senso invalidante, potrebbero essere gravissime. (...) Con l’esplicita riserva derivante dall’attuale assenza di informazioni fornitemi dal paziente sulla natura della sostanza con cui egli è venuto a contatto, le ripercussioni di tale incidente sulla di lui salute fisica, oltre che psichica, potrebbero manifestarsi a distanza di molto tempo dall’incidente stesso ed essere particolarmente gravi ed invalidanti, in funzione, tra l’altro, anche del grado di tossicità della sostanza suddetta, tuttora ignoto”.

12      Il 3 dicembre 2002 il ricorrente presentava all’APN una domanda per ottenere il riconoscimento dell’infortunio del 29 ottobre 2001 ai sensi dell’art. 73 dello Statuto nonché il risarcimento previsto dalla normativa applicabile. Alla domanda il ricorrente allegava, segnatamente, la relazione del dott. U.

13      Tale domanda è stata oggetto di una decisione implicita di rigetto, della quale il ricorrente ha conseguito l’annullamento per difetto assoluto di motivazione dinanzi al Tribunale di primo grado (sentenza 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-195 e II‑881).

16      Nel gennaio 2009, il ricorrente comunicava all’RCAM un certificato medico relativo all’infortunio del 29 ottobre 2001, datato 17 gennaio 2009, indicando che il suo stato di salute si era stabilizzato.

17      Con nota del 16 febbraio 2009, i servizi dell’unità “Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”, da una parte, informavano il ricorrente che il medico designato dalla Commissione aveva emesso un parere favorevole al riconoscimento dell’infortunio del 29 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto e, dall’altra, invitavano il ricorrente a informare l’amministrazione del suo stato di salute relativo a detto infortunio.

18      Con lettera del 17 marzo 2009 indirizzata agli stessi servizi, il ricorrente accusava ricezione della nota del 16 febbraio 2009. In tale lettera, in primo luogo, chiedeva alla Commissione di confermare che l’Istituzione aveva effettivamente deciso, in tale nota, di riconoscere che l’infortunio del 29 ottobre 2001 era un infortunio ai sensi e ai fini dell’art. 73 dello Statuto. In secondo luogo, indicava di aver già inviato all’RCAM un certificato medico relativo a tale infortunio, in cui dimostrava che il suo stato di salute relativo all’infortunio stesso si era stabilizzato. In terzo luogo, chiedeva che le spese mediche sostenute per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 17 marzo 2009 fossero rimborsate nella misura del 100%, atteso che dette spese derivavano tutte, a suo avviso, dall’infortunio.

19      Con lettera del 9 giugno 2009, i servizi dell’unità “Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali” rispondevano al ricorrente confermando che “l’infortunio del 29 ottobre 2001 [era] stato accettato” e che l’amministrazione aveva ricevuto la relazione di consolidamento del 17 gennaio 2009 (in prosieguo: la “lettera del 9 giugno 2009”). Nella lettera, con riguardo alle spese mediche, si precisava quanto segue:

“(…) l’esame è in corso. Ritengo opportuno sottolineare che il fascicolo in questione è molto voluminoso, in quanto il medico deve esaminare quasi 70 rendiconti per eventualmente assegnare le prestazioni a uno dei Suoi fascicoli infortunio/malattia professionale”.

20      Il ricorrente asserisce di non esser venuto a conoscenza della lettera del 9 giugno 2009 prima di aver ricevuto la risposta al suo reclamo (v. punto successivo) e di non aver ricevuto alcuna somma dall’RCAM a titolo di rimborso “complementare” delle sue spese mediche. Egli ritiene, pertanto, che la sua domanda del 17 marzo 2009 sia stata oggetto di una decisione implicita di rigetto. Per tale ragione, con lettera del 15 settembre 2009, ha proposto reclamo avverso detta decisione, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

21      Con lettera del 22 settembre 2009, che il ricorrente indica di aver ricevuto il 26 ottobre 2009, il capo dell’Unità “Ricorsi” respingeva il reclamo. Con tale lettera, il ricorrente veniva informato, da una parte, del fatto che la sua domanda del 17 marzo 2009 era stata oggetto di una risposta esplicita, con la lettera del 9 giugno 2009, e, dall’altra, del fatto che la sua lettera del 15 settembre 2009 non era diretta contro un atto che arreca pregiudizio e che essa non poteva pertanto essere qualificata come reclamo. È pacifico che una copia della lettera del 9 giugno 2009 fosse allegata alla lettera del 22 settembre 2009, come il ricorrente indica ai punti 11 e 19 del suo ricorso».

 Procedimento di primo grado e ordinanza impugnata

3        Come risulta dai punti 1 e 22 dell’ordinanza impugnata, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 7 gennaio 2010 e iscritto a ruolo con il numero F‑2/10, il ricorrente ha chiesto, segnatamente, che detto Tribunale volesse:

–        annullare la decisione, comunque formatasi, con cui la Commissione europea aveva respinto la sua domanda del 17 marzo 2009;

–        per quanto necessario, annullare la lettera del 9 giugno 2009;

–        per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        per quanto necessario, annullare la nota del 22 settembre 2009;

–        condannare la Commissione a versargli senza indugio la differenza tra le spese mediche sostenute tra il 1° dicembre 2000 e il 17 marzo 2009 – e per le quali aveva inviato numerose domande di rimborso al regime comune di assicurazione contro le malattie (in prosieguo: l’«RCAM») – e i rimborsi percepiti sino ad allora da parte dell’RCAM, ovvero qualsiasi altra somma che il Tribunale avesse ritenuto giusta ed equa, «ed in più gli interessi sull’immediatamente summenzionata differenza ovvero su quanto codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusto ed equo, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 17 marzo 2009 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusti ed equi»;

–        condannare la Commissione a rifondergli tutte le spese del procedimento.

4        Dal canto suo, la Commissione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto irricevibile o privo di fondamento e ha invitato il Tribunale della funzione pubblica a condannare il ricorrente alle spese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura di detto Tribunale (punto 23 dell’ordinanza impugnata).

5        Il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto ritenuto che le conclusioni dirette all’annullamento della nota del 22 settembre 2009 non avessero contenuto autonomo e che si confondessero con quelle proposte avverso la decisione che aveva statuito sulla domanda del 17 marzo 2009. A tale proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che la Commissione aveva risposto a tale domanda con lettera del 9 giugno 2009, ricevuta dal ricorrente, al più tardi, il 26 ottobre 2009; la domanda di cui trattasi non sarebbe quindi stata oggetto di una decisione implicita di rigetto (punti 26 e 27 dell’ordinanza impugnata).

6        Per quanto attiene poi alla ricevibilità del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che la lettera del 9 giugno 2009 non costituisse un atto che arreca pregiudizio, in quanto, in primo luogo, essa dava esito favorevole alla domanda del ricorrente relativa al riconoscimento dell’infortunio del 29 ottobre 2001, in secondo luogo, lo informava che la relazione di consolidamento del 17 gennaio 2009 era stata ricevuta e, in terzo luogo, gli comunicava che l’esame della sua domanda di rimborso delle spese mediche era in corso e che si prospettava a priori favorevole (punti 32‑34 dell’ordinanza impugnata).

7        Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, in quanto manifestamente irricevibili, le conclusioni dirette contro la lettera del 9 giugno 2009. Detto Tribunale ha considerato che le conclusioni risarcitorie fossero strettamente connesse alle conclusioni di annullamento e che dovessero quindi essere respinte in quanto manifestamente infondate (punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata).

8        Peraltro, il Tribunale della funzione pubblica ha condannato il ricorrente, sul fondamento dell’articolo 94, lettera a), del proprio regolamento di procedura, a rimborsargli la somma di EUR 1 500.

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2010, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

10      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2011, il ricorrente ha formulato una domanda, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto tale domanda proposta ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura ed ha aperto la fase orale. All’udienza del 29 marzo 2012 sono state sentite le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale.

11      Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        accogliere il ricorso nel merito o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché quest’ultimo si pronunci nel merito.

12      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o priva di fondamento;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

13      A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, il primo dei quali rimette in discussione le valutazioni del Tribunale della funzione pubblica in ordine alla ricevibilità del ricorso, mentre il secondo contesta la legittimità dell’applicazione, da parte di detto Tribunale, dell’articolo 94 del suo regolamento di procedura.

14      Nell’ambito del primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il ricorso fosse unicamente diretto contro la lettera del 9 giugno 2009, avendo invece egli chiesto l’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 17 marzo 2009 «comunque formatasi».

15      Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un altro errore nel considerare che la lettera del 9 giugno 2009 costituisse una risposta alla domanda del 17 marzo 2009, escludendo così un rigetto implicito di quest’ultima, quando invece, nel contempo, ha dichiarato che la lettera di cui trattasi non conteneva una presa di posizione definitiva della Commissione e non costituiva un atto che arreca pregiudizio. In tale contesto, dovrebbe essere cassata la posizione del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale le conclusioni risarcitorie del ricorrente sono irricevibili in quanto strettamente connesse alle conclusioni di annullamento.

16      La Commissione sostiene che il primo motivo è irricevibile, in quanto per suo tramite il ricorrente cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi probatori la cui valutazione è riservata al giudice di primo grado. La Commissione ritiene che, in ogni caso, la valutazione del Tribunale della funzione pubblica riguardante la natura della lettera del 9 giugno 2009 sia corretta, come lo è, quindi, anche l’esame svolto da detto Tribunale in ordine alle conclusioni risarcitorie.

17      Si deve necessariamente constatare che, con il presente motivo, il ricorrente non contesta né le valutazioni di fatto riguardanti il contenuto della sua corrispondenza con la Commissione, né le date dei vari eventi menzionati nell’ordinanza impugnata. Per converso, egli contesta la qualificazione giuridica operata dal Tribunale della funzione pubblica per quanto attiene, in primo luogo, all’oggetto del ricorso, e, in secondo luogo, al seguito riservato dalla Commissione alla sua lettera del 17 marzo 2009 vertente sulle spese mediche. Da ciò discende che il presente motivo solleva una questione di diritto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte.

18      Per quanto concerne il merito, occorre rilevare anzitutto, come confermato dal ricorrente in udienza, che l’impugnazione si limita agli aspetti dell’ordinanza impugnata riguardanti il rimborso delle spese mediche. Infatti, il ricorrente non rimette in discussione le valutazioni del Tribunale della funzione pubblica esposte ai punti 32 e 33 dell’ordinanza impugnata, secondo le quali la lettera del 9 giugno 2009 è atta a soddisfare i suoi interessi per quanto attiene al riconoscimento dell’infortunio del 29 ottobre 2001 e al ricevimento della relazione di consolidamento.

19      Inoltre, come emerge dai punti 27‑31 e 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, in sostanza, che una lettera nella quale si comunicava all’interessato che la sua domanda era in corso di esame era tale da costituire una risposta a una domanda, escludendo quindi l’eventualità di un rigetto implicito, ma non costituiva un atto che arreca pregiudizio, poiché non stabiliva la posizione definitiva dell’amministrazione rispetto alla domanda.

20      Orbene, statuendo in tal senso, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto.

21      A tale proposito, una lettera con la quale si informa l’interessato che la sua domanda è in corso di esame non comporta l’accettazione della domanda di cui trattasi, anche se detta lettera indica che alla domanda sarà probabilmente dato seguito positivo. In tale ipotesi, la mancanza di risposta definitiva alla domanda entro il termine previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee equivale a una decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

22      Invero, la soluzione accolta dall’ordinanza impugnata avrebbe come conseguenza che, quando l’amministrazione accusa ricevimento di una domanda e informa l’interessato che la stessa è in corso di esame, quest’ultimo, nel caso in cui l’amministrazione ometta di prendere posizione sulla domanda di cui trattasi, sarebbe privato della possibilità di proporre qualunque ricorso. Tale risultato sarebbe contrario tanto alla lettera quanto allo spirito dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

23      L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata. Poiché allo stato degli atti non è possibile statuire sulla controversia, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte.

24      Ciò considerato, non occorre pronunciarsi sul secondo motivo d’impugnazione, in quanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata riguarda anche i punti 2 e 3 del suo dispositivo, relativi alle spese.

25      Poiché la causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, occorre riservare le spese relative alla presente impugnazione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑2/10), è annullata.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3)      Le spese sono riservate.

Jaeger

Forwood

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 luglio 2012.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.