Language of document : ECLI:EU:T:2012:52





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2012 — Almunia Textil / UAMI — FIBA‑Europe (EuroBasket)

(causa T‑596/10)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EuroBasket — Marchio comunitario figurativo anteriore Basket — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22, 23, 46, 50)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2010 (procedimento R 280/2010‑1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra l’Almunia Textil, SA e la FIBA‑Europe eV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Almunia Textil, SA, sopporterà, oltre alle proprie, spese, anche le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla FIBA‑Europe eV, ivi comprese, per quanto concerne quest’ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.