Language of document : ECLI:EU:T:2014:190

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

24 marzo 2014(*)

«Marchio comunitario – Procedimento giurisdizionale – Sostituzione di una parte della controversia – Trasferimento dei diritti della richiedente di un marchio comunitario»

Nella causa T‑595/10,

Alberto Zenato, residente in Verona (Italia), rappresentato da A. Rizzoli, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in Verona,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 settembre 2010 (procedimento R 63/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona e il sig. Alberto Zenato,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, I. Wiszniewska-Białecka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2010,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2011,

viste le ordinanze di sospensione del procedimento del 7 luglio 2011, del 16 febbraio e del 13 luglio 2012,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Il 1° aprile 1996, il ricorrente, sig. Alberto Zenato, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)], una domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo RIPASSA.

2        Il 27 maggio 1998 la Masi Agricola SpA ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto. La Masi Agricola ha ceduto successivamente il marchio anteriore su cui si fondava l’opposizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona. L’opposizione era fondata sul marchio denominativo anteriore VINO DI RIPASSO, oggetto della registrazione italiana n. 528778, effettuata in data 22 aprile 1988 e rinnovata il 13 aprile 2008 con il numero n. 1334125.

3        Con decisione del 2 novembre 2009 la divisione di opposizione ha concluso nel senso dell’insussistenza di rischio di confusione e ha respinto l’opposizione. Il 31 dicembre 2009 l’opponente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.

4        Con decisione del 30 settembre 2010, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha rinviato il fascicolo a quest’ultima per la prosecuzione del procedimento. Il 7 aprile 2011 la commissione di ricorso ha adottato una decisione di rettifica.

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2010, il ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso. Il controricorso dell’UAMI è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2011.

6        Con ordinanze del 7 luglio 2011, del 16 febbraio e del 13 luglio 2012, il Presidente della Settima Sezione del Tribunale, in seguito alle domande del ricorrente del 24 maggio e del 27 dicembre 2011 nonché del 22 giugno 2012, ha ordinato la sospensione del procedimento. Con decisione in data 12 settembre 2013, il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del procedimento presentata dal ricorrente il 26 giugno 2013. Il procedimento è ripreso il 30 giugno 2013.

7        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2014, il rappresentante del ricorrente ha informato il Tribunale del trasferimento del marchio richiesto alla Cantina Broglie 1 Srl, chiedendo che il sig. Zenato fosse sostituito da quest’ultima nel presente procedimento. Tale rappresentante ha fornito altresì la prova di un mandato conferito dalla Cantina Broglie 1 Srl e ha allegato alla sua lettera dell’11 marzo 2014 un attestato dell’UAMI del 7 marzo 2014, che confermava l’iscrizione nel registro dei marchi comunitari del trasferimento del marchio richiesto alla Cantina Broglie 1 Srl.

8        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2014, l’UAMI ha segnalato di non avere obiezioni alla sostituzione del sig. Zenato con la Cantina Broglie 1 Srl.

9        Da giurisprudenza costante risulta che, in caso di cessione di un diritto di proprietà intellettuale che sia oggetto della controversia, il nuovo titolare di tale diritto, avente causa della parte dinanzi alla commissione di ricorso, può essere autorizzato con ordinanza a sostituirsi al cedente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, a condizione che il precedente titolare del diritto non vi si opponga e che il Tribunale, sentite le altre parti della controversia, lo ritenga opportuno [v. ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2009, Peek & Cloppenburg e van Graaf/UAMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 8, e giurisprudenza ivi citata].

10      D’altronde, in assenza di disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e del regolamento di procedura del Tribunale che prevedano esplicitamente la sostituzione di una parte ad un’altra, occorre applicare per analogia le disposizioni procedurali di cui agli articoli 115 e 116 del regolamento di procedura. In particolare, l’avente causa deve accettare la controversia nello stato in cui si trova al momento in cui avviene la sostituzione (ordinanza Thai Silk, cit. supra al punto 9, punto 9).

11      Nella fattispecie, il rappresentante del sig. Zenato, precedente titolare dei diritti collegati alla domanda di marchio comunitario contro la quale è stata proposta l’opposizione, ha informato il Tribunale del trasferimento del marchio richiesto alla Cantina Broglie 1 Srl e ha chiesto, in qualità di rappresentante di quest’ultima, che il sig. Zenato sia sostituito nel presente procedimento dalla Cantina Broglie 1 Srl.

12      L’UAMI non ha sollevato obiezioni alla sostituzione del sig. Zenato da parte della Cantina Broglie 1 Srl.

13      Pertanto, si deve autorizzare la Cantina Broglie 1 Srl a sostituirsi al sig. Zenato, in qualità di ricorrente nel presente procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      La Cantina Broglie 1 Srl è autorizzata a sostituirsi al sig. Alberto Zenato in qualità di ricorrente.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 24 marzo 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      M. van der Woude


* Lingua processuale: l’italiano.