Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 giugno 2014 – Cantina Broglie 1 / UAMI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)
(Causa T‑595/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo RIPASSA – Marchio nazionale denominativo anteriore VINO DI RIPASSO – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»
1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75) (v. punto 18)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19, 20)
3. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Decisione di un’unità dell’Ufficio facente parte del contesto in cui è stata adottata la decisione della commissione di ricorso (v. punto 26)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 settembre 2010 (procedimento R 63/2010‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e il sig. Alberto Zenato. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 30 settembre 2010 (procedimento R 63/2010‑1) è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |