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Ricorso proposto il 28 dicembre 2010 - Almunia Textil / UAMI - FIBA Europe (EuroBasket)

(Causa T-596/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Spagna) (rappresentante: avv. J. E. Astiz Suárez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FIBA Europe eV (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010, procedimento R 280/2010-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la FIBA Europe eV.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "EuroBasket", per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 38 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo comunitario e nazionale contenente l'elemento denominativo "Basket", per prodotti delle classi 18, 25 e 28.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario per i prodotti delle classi 9, 25, 28 e 41.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).