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Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 - Biodes / UAMI - Manasul International (BIESUL)

(Causa T-597/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Biodes, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manasul International, SL (Ponferrada, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 1519/2009-1, e

Condannare a tutte le spese del procedimento il convenuto e gli eventuali intervenienti a suo sostegno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l'elemento contenente " BIESUL " per prodotti delle classi 5, 30 e 31.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Manasul International, SL.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi nazionali contenente gli elementi denominativi "MANASUL" e "MANASUL ORO" per prodotti delle classi 5, 30 e 31.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rifiuto di registrazione del marchio richiesto.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e n. 5 del regolamento (CE) n. 207/20091, in quanto non sussisterebbe somiglianza fra i marchi in conflitto e in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di verificare la prova dell'uso dei marchi anteriori.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).