Language of document : ECLI:EU:T:2015:891

Causa T‑461/13

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di impresa – Attività economica – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Distorsione della concorrenza – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Obbligo di diligenza – Termine ragionevole – Certezza del diritto – parità di trattamento – Proporzionalità – Sussidiarietà – Diritto all’informazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015

1.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Diffusione, manutenzione e sfruttamento della rete di televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Esistenza di un mercato – Assenza di esercizio di prerogative dei pubblici poteri – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Prima condizione enunciata nella sentenza Altmark – Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti – Assenza di impresa beneficiaria effettivamente incaricata dell’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico – Inclusione nella nozione – Crollo del mercato – Circostanza insufficiente per poter constatare l’esistenza di un servizio di interesse economico generale

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Lesione della concorrenza – Piattaforme satellitari e terrestri per la concessione di servizi de televisione digitale – Ambito che ricade nel settore della concorrenza

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 107, § 3, TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità

(Artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE)

7.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Artt. 107 TFUE e 296 TFUE)

8.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

9.      Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Diritto a una buona amministrazione – Trattamento diligente e imparziale delle pratiche – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

10.    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Considerazione della situazione esistente al momento dell’adozione della misura

(Art. 107, § 3, TFUE)

11.    Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale – Provvisorietà delle valutazioni operate dalla Commissione

(Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6, § 1)

12.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Avvio di un procedimento d’indagine formale – Termine massimo di due mesi – Inapplicabilità in caso di aiuto non notificato – Obbligo di concludere entro un termine ragionevole sia l’esame preliminare sia la procedura formale d’esame – Valutazione in concreto

(Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, § 5, 7, § 6, e 13, § 2)

13.    Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza

14.    Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e dispone il suo recupero – Possibilità, per la Commissione, di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo esatto delle somme da recuperare – Obbligo di cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro nell’ipotesi di difficoltà dello Stato – Portata

(Art. 4, § 3, TUE; artt. 107 TFUE e 108 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 994/98, art. 2, e n. 659/1999, art. 14; regolamento della Commissione n. 1998/2006)

15.    Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento – Insussistenza

(Art. 108 TFUE)

16.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Competenza esclusiva – Controllo della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Sindacato giurisdizionale – Lesione del principio di sussidiarietà – Insussistenza

(Art. 5, § 3, TUE; artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 35‑46)

2.      In materia di aiuti di Stato, secondo il primo criterio posto nella sentenza Altmark, l’impresa beneficiaria di una compensazione deve effettivamente essere incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere chiaramente definiti.

Se è pur vero che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di ciò che considerano come servizio di interesse economico generale (SIEG), tale potere non è tuttavia illimitato e non può essere esercitato in maniera arbitraria al solo fine di sottrarre un settore particolare all’applicazione delle regole di concorrenza. Infatti, per poter essere qualificato come SIEG, il servizio in questione deve rivestire un interesse economico generale che presenti caratteri specifici rispetto a quello di altre attività della vita economica.

Al riguardo, la portata del controllo effettuato dal Tribunale sulle valutazioni della Commissione tiene necessariamente conto del fatto che la definizione di un servizio quale SIEG da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto. Tale controllo deve nondimeno garantire il rispetto di taluni criteri minimi relativi, segnatamente, alla presenza di un atto di pubblica autorità che incarica gli operatori di cui trattasi di una funzione di SIEG, nonché all’universalità e obbligatorietà di detta funzione.

Per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, il solo fatto che un servizio sia indicato come servizio di interesse generale nel diritto nazionale non implica che qualsiasi operatore che svolga tale servizio sia incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti ai sensi della sentenza Altmark. Infatti, la qualificazione di un servizio come SIEG, ai sensi di detta sentenza, richiede che la responsabilità della sua gestione sia affidata a talune imprese.

Al riguardo, ove siano conclusi contratti pubblici tra l’amministrazione pubblica e degli operatori, se è pur vero che il mandato che conferisce la funzione di servizio pubblico può anche comprendere atti convenzionali, purché essi promanino dalla pubblica autorità e siano vincolanti, a fortiori qualora tali atti concretizzino gli obblighi imposti dalla normativa, per contro, per il solo fatto che un servizio sia oggetto di un appalto pubblico, tale servizio non assume automaticamente e senza alcuna precisazione da parte delle autorità interessate la qualità di SIEG ai sensi della sentenza Altmark.

Infine, l’esistenza di un crollo del mercato è insufficiente per poter constatare l’esistenza di un SIEG.

(v. punti 53, 61‑63, 67, 71, 78)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 88, 89)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 92)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 98‑100)

6.      Nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime in esame per valutare, nella motivazione della sua decisione, se tale regime sia adeguato per la realizzazione di uno degli obiettivi menzionati dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Dunque, in una decisione riguardante un simile regime, essa non è tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto. È solo a livello del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata.

Infatti, quando la Commissione si pronuncia in via generale ed astratta su un regime di aiuti di Stato che essa dichiara incompatibile con il mercato interno e dispone il recupero degli importi erogati in base al medesimo, spetta allo Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata da tale operazione di recupero.

Ne consegue che, quando la Commissione procede all’esame di un regime di aiuti, può limitarsi all’analisi di un campione del caso di applicazione di tale regime senza essere tenuta ad esaminare tutti i casi di applicazione.

(v. punti 104, 105, 134, 163)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 110)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 115)

9.      In materia di aiuti di Stato, il rispetto del principio di buona amministrazione esige un esame diligente e imparziale della misura controversa da parte della Commissione. Al riguardo, un eventuale ritardo nella trasmissione di documenti non può, di per sé e senza elementi supplementari, rimettere in quesitone l’obiettività e l’imparzialità della Commissione.

(v. punti 116, 144)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 124, 127, 147, 148)

11.    Dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], risulta che l’analisi effettuata dalla Commissione nella decisione di avvio di un procedimento formale di esame di una misura che può costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ha necessariamente natura preliminare.

Da ciò consegue che la Commissione non può essere tenuta a presentare un’analisi ben definita nei confronti di un aiuto nella sua comunicazione relativa all’apertura di tale procedimento. Inoltre, la fase di esame prevista dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione. Ne consegue che il fatto che la decisione di avvio non faccia riferimento a taluni elementi non può consentire di ritenere che il procedimento svolto dalla Commissione sia incoerente.

(v. punto 132)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 138‑141)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punto 158)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 160, 162‑164)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 168‑171, 175‑179)

16.    Nel settore degli aiuti di Stato, la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo del giudice dell’Unione, sicché, quando quest’ultima valuta la compatibilità di un aiuto, non lede il principio di sussidiarietà. In forza dell’articolo 5, paragrafo 3, TUE, infatti, tale principio si applica unicamente nei settori che non sono di competenza esclusiva dell’Unione.

(v. punto 182)