Language of document : ECLI:EU:T:2004:204

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
2 luglio 2004 (1)

«Procedimento sommario – Regolamento (CE) n. 2032/2003 – Biocidi – Ricevibilità della domanda»

Nel procedimento T-78/04 R,

Sumitomo Chemical (UK) plc, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 5, nn. 1 e 2, e degli allegati II e V del regolamento della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1),



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



ha emesso la seguente



Ordinanza




Ambito normativo

1
Il 16 febbraio 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1). La direttiva mira ad introdurre un regime comunitario di autorizzazione e di immissione sul mercato di biocidi in vista della loro utilizzazione.

2
Ai sensi dell’art. 16, n. 2, della direttiva 98/8, è stato avviato un programma di lavoro ai fini dell’esame di tutti i principi attivi nei biocidi già presenti sul mercato alla data del 14 maggio 2000 (in prosieguo: i «principi attivi esistenti»). L’inserimento dei principi attivi esistenti negli allegati I, IA e IB della direttiva costituisce una condizione per l’autorizzazione e l’immissione nel mercato dei biocidi che contengono questi principi.

3
La prima fase di questo programma di lavoro è stata avviata con il regolamento della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all’art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 CE (GU L 228, pag. 6). Come indicato nel secondo ‘considerando’ del regolamento «la prima fase del programma di revisione è intesa a mettere la Commissione in condizione di identificare i principi attivi esistenti dei biocidi e di specificare quali dovrebbero essere valutati per essere eventualmente inseriti nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva [98/8]».

4
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1896/2000, ciascun produttore di un principio attivo esistente immesso in commercio per essere utilizzato nei biocidi «identifica» tale principio facendo pervenire alla Commissione le informazioni al riguardo, specificate nell’allegato I del regolamento. Inoltre, i responsabili della formulazione di un biocida, ossia il fabbricante o il suo rappresentante nella Comunità, possono identificare un principio attivo esistente.

5
L’art. 4 del regolamento n. 1896/2000 prevede che i produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l’inserimento nell’allegato I o nell’allegato IA della direttiva 98/8 di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti sono tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione. Il termine per la notifica dei principi attivi esistenti è scaduto il 28 marzo 2002. In forza del regolamento della Commissione 25 settembre 2002, n. 1687, relativo ad un ulteriore termine di cui all’art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 258, pag. 15), questo termine è stato prorogato fino al 31 gennaio 2003 per alcuni principi attivi.

6
Ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1896/2000, in seguito alla notifica di cui al punto precedente, doveva essere adottato, conformemente alla procedura di cui all’art. 28 della direttiva 98/8, un regolamento contenente, in particolare, un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti per i quali la Commissione ha accettato almeno una notifica.

7
Il regolamento della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), introduce la nozione di «partecipante», il quale è definito all’art. 2 come:

«(…) il produttore, il responsabile della formulazione o l’associazione che abbia presentato una notificazione accolta dalla Commissione a norma dell’art. 4, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 1896/2000 (…)».

8
L’art. 3 del regolamento n. 2032/2003 si riferisce ai «principi attivi esistenti identificati e notificati» nel corso della prima fase. Il n. 2 di tale articolo stabilisce:

«L’allegato II contiene l’elenco completo dei principi attivi esistenti per i quali:

a)
la Commissione abbia accolto almeno una notificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000;

(…)

L’elenco precisa, per ogni principio attivo esistente notificato incluso nello stesso elenco, il tipo o i tipi di prodotti per i quali è stata accolta la notificazione (…)».

9
L’art. 5 del regolamento n. 2032/2003, che contiene le disposizioni relative al riesame dei principi attivi esistenti notificati, prevede:

«La revisione di un principio attivo che figura all’allegato II, rispetto al tipo o ai tipi di prodotti specificati, è eseguita dallo Stato membro relatore designato a tal fine sulla base del fascicolo completo relativo al suddetto principio e tipo di prodotti, alle condizioni seguenti:

a)
che il fascicolo sia conforme alle disposizioni dell’allegato IV;

b)
che il fascicolo completo sia stato presentato entro i termini fissati all’allegato V del presente regolamento per il tipo di prodotto interessato, unitamente alla sintesi del fascicolo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 98/8 (…) e definita nell’allegato IV del presente regolamento.

Fatto salvo l’articolo 8 del presente regolamento, un principio attivo iscritto nell’allegato II viene riesaminato solo rispetto al tipo o ai tipi di prodotti per i quali è stata accolta la notificazione.

2.      Gli Stati membri relatori designati per la revisione dei principi attivi iscritti nell’allegato II rispetto ai tipi di prodotti 8 e 14 figurano nella parte A dell’allegato V.

Gli Stati membri relatori designati per la revisione dei principi attivi iscritti nell’allegato II rispetto ai tipi di prodotti 16, 18, 19 e 21 figurano nella parte B dell’allegato V.

Se uno Stato membro ha manifestato interesse per un principio attivo esistente a norma dell’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (…) n. 1896/2000, non può essere designato come Stato membro relatore per quel principio.

3.      Fatto salvo l’articolo 8 del presente regolamento, un richiedente diverso dal partecipante e che desideri chiedere, a norma dell’articolo 11 della direttiva 98/8(…), l’iscrizione nell’allegato I, IA o IB della stessa di un principio attivo esistente notificato, o per il quale uno Stato membro abbia manifestato interesse, rispetto ad un tipo di prodotto specificato nell’allegato V del presente regolamento, presenta un fascicolo completo entro il termine fissato nel suddetto allegato per la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto in questione.

4.      Le pertinenti autorità competenti al 1° luglio 2003 figurano nell’allegato VI».

10
L’art. 6, che disciplina la preparazione del fascicolo completo, stabilisce:

«1.    Nella preparazione del fascicolo completo è necessario fare quanto sia ragionevolmente possibile per garantire, tra l’altro, che siano evitate sperimentazioni superflue sugli animali vertebrati e che, ove opportuno, sia presentato un fascicolo completo collettivo.

2.      Prima di iniziare la compilazione del fascicolo completo, il partecipante è tenuto a quanto segue:

a)
comunicare allo Stato membro relatore le sperimentazioni su vertebrati eventualmente eseguite;

b)
consultare lo Stato membro relatore sull’accettabilità delle motivazioni presentate per essere esonerato dallo svolgimento di determinati studi;

c)
informare lo Stato membro relatore dell’intenzione di svolgere altre sperimentazioni su animali vertebrati per poter completare il fascicolo;

d)
se lo Stato membro relatore lo informa che un altro partecipante ha notificato l’intenzione di condurre le stesse sperimentazioni, collaborare al massimo con il suddetto partecipante nello svolgimento di sperimentazioni in comune.

Il parere espresso dallo Stato membro relatore, secondo il primo comma, lettera b), non predetermina l’esito della verifica della completezza del fascicolo presentato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

3.      Uno Stato membro relatore può rendere pubblico il riferimento a eventuali sperimentazioni effettuate su animali vertebrati riguardo a un principio attivo elencato nell’allegato II del presente regolamento, salvo i casi in cui tale riferimento sia considerato riservato a norma dell’articolo 19 della direttiva 98/8(…). Il riferimento può comprendere la denominazione della sostanza interessata, i parametri sperimentati e l’indirizzo per contattare i proprietari dei dati.

4.      Lo Stato membro relatore, che sia a conoscenza del fatto che più di un partecipante chiede la revisione di un determinato principio attivo, ne informa tutti i partecipanti interessati.

5.      I partecipanti interessati alla revisione dello stesso principio attivo per lo stesso tipo o gli stessi tipi di prodotti si adoperano per quanto possibile per presentare un fascicolo completo collettivo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

Se un fascicolo collettivo non viene presentato nelle circostanze summenzionate, ogni singolo fascicolo precisa le modalità poste in essere per garantire la cooperazione e i motivi della mancata partecipazione.

(…)».

11
L’art. 7, intitolato «Presentazione del fascicolo completo», stabilisce:

«I partecipanti presentano allo Stato membro relatore almeno una copia su carta e una copia in formato elettronico del fascicolo completo. (…)

I partecipanti presentano inoltre (…) una copia su carta (…) della sintesi del fascicolo (…)».

12
L’art. 8 che disciplina l’aggiunta, la sostituzione o il ritiro dei partecipanti prevede:

«1.    Se, per mutuo consenso, un produttore, un responsabile della formulazione o un’associazione si aggiunge a o sostituisce un partecipante nella presentazione del fascicolo completo, tutte le parti ne informano congiuntamente la Commissione e lo Stato membro relatore allegando eventuali lettere di accesso.

La Commissione informa gli altri partecipanti che chiedono la revisione dello stesso principio attivo in relazione allo stesso tipo o agli stessi tipi di prodotti.

(…)

3.      La Commissione informa gli Stati membri se, per una combinazione particolare di principio attivo esistente/tipo di prodotto, tutti i partecipanti si sono ritirati. Tale informazione viene resa pubblica anche in forma elettronica.

4.      Entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, un produttore, un responsabile della formulazione, un’associazione o qualsiasi altra persona che desideri assumere il ruolo del partecipante per la combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto interessata ne informa la Commissione.

Entro il termine di cui al primo comma, anche gli Stati membri possono comunicare alla Commissione il proprio interesse per l’eventuale inserimento nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8(…) della combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto in questione, qualora ritengano essenziali alcuni usi, in particolare a fini di tutela della salute umana, della salute animale o di protezione dell’ambiente. In virtù di tale manifestazione lo Stato membro in oggetto è considerato come un partecipante.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il termine pertinente indicato all’allegato V può eventualmente essere prorogato ed è possibile designare un diverso Stato membro relatore.

5.      Se la Commissione non riceve alcuna risposta a norma del paragrafo 4, adotta una decisione al fine di non inserire il principio attivo esistente nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8 (…) nell’ambito del programma di revisione per il tipo o i tipi di prodotti interessati».


Fatti e procedimento

13
La richiedente produce e commercializza 18 principi attivi e biocidi contenenti questi principi attivi. Per quanto riguarda otto di questi principi attivi, la richiedente è il solo notificatore che è stato accettato dalla Commissione e che, per tale motivo, ha acquisito la posizione di «partecipante», conformemente all’art. 2 del regolamento n. 2032/2003.

14
Per quanto riguarda i 18 principi attivi di cui sopra, dall’allegato II del regolamento n. 2032/2003 risulta che la notifica è stata accettata per il tipo di prodotto 18(insetticidi). Per uno di questi principi attivi, ossia la permetrina, la notifica è stata accettata anche per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno). Dalla parte B dell’allegato V del regolamento n. 2032/2003 risulta che, per i principi attivi la cui notifica è stata accettata per il tipo di prodotto 18, i fascicoli completi dovevano pervenire all’autorità competente dello Stato membro relatore non prima del 1° novembre 2005 ed entro il 30 aprile 2006. Dalla parte A dell’allegato V dello stesso regolamento risulta che, per il tipo di prodotto 8, i fascicoli completi dovevano pervenire all’autorità competente dello Stato membro relatore entro il 28 marzo 2004.

15
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2004, la richiedente ha presentato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso mirante all’annullamento dell’art. 3, dell’art. 4, n. 2, dell’art. 5, n. 3, dell’art. 10, n. 2, secondo comma, dell’art. 11, n. 3, dell’art. 13, dell’art. 14, n. 2, nonché dell’allegato II del regolamento n. 2032/2003.

16
Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2004, la richiedente ha presentato una domanda in forza degli artt. 242 CE e 243 CE mirante, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione dell’art. 5, nn. 1 e 2, e degli allegati II e V del regolamento n. 2032/2003 e, dall’altro, all’adozione di «qualsiasi altro provvedimento provvisorio [il giudice dei provvedimenti urgenti] ritenga opportuno».

17
In applicazione dell’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la richiedente ha chiesto al giudice dei provvedimenti urgenti di accogliere con la massima urgenza la propria domanda, anche prima che la Commissione avesse presentato le sue osservazioni.

18
Con ordinanza 26 marzo 2004 (T‑78/04 R, non pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza), il presidente del Tribunale ha ordinato, ai sensi dell’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura, la sospensione dell’esecuzione dell’allegato V del regolamento n. 2032/2003 in quanto obbliga la richiedente a presentare un fascicolo completo per il principio attivo permetrina entro il 28 marzo 2004.

19
La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 1° aprile 2004.

20
L’audizione dinanzi al giudice dei provvedimenti urgenti si è svolta il 14 maggio 2004.


In diritto

21
In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale, quando reputa che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

22
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che una domanda di provvedimenti urgenti deve precisare i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell’esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno di essi (ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30).

Sulla ricevibilità del ricorso nel merito

23
Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito non deve, in linea di principio, essere esaminato nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la causa principale. Appare ciò nondimeno necessario, quando è eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta l’istanza di procedimento sommario, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso (ordinanze del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21, e del presidente del Tribunale 11 aprile 2003, causa T‑392/02, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II‑1825, punto 53).

24
Nella fattispecie, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene che occorre verificare se il ricorso d’annullamento presentato dalla richiedente presenti un tale carattere manifestamente irricevibile.

25
La Commissione fa valere che il ricorso principale è irricevibile. Essa ritiene a tal riguardo che la posizione della richiedente relativamente al regolamento n. 2032/2003 sia precisamente la stessa di quella della Bactria Industriehygiene‑Service Verwaltungs GmbH & Co. KG rispetto al regolamento n. 1896/2000. Ora, il giudice comunitario avrebbe dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla richiedente contro quest’ultimo regolamento (ordinanza del Tribunale 29 aprile 2002, causa T‑339/00, Bactria/Commissione, Racc. pag. II‑2287, confermato in sede d’impugnazione con ordinanza della Corte 12 dicembre 2003, causa C‑258/02 P, Bactria/Commissione, Racc. pag. I‑15105). Secondo la Commissione, il regolamento n. 2032/2003 può, in via di principio, essere applicato ad un numero indeterminato di operatori economici e non ad una categoria chiusa che raggruppa semplicemente coloro che sono partecipanti alla data di adozione di questo regolamento. La Commissione fa rilevare che, ai sensi dell’art. 8, n. 1 del regolamento n. 2032/2003, un produttore, un responsabile della formulazione o un’associazione che non è già partecipante può unirsi ad un partecipante per la presentazione di un fascicolo completo. Infine, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 2032, un produttore, un responsabile della formulazione o un’associazione potrebbe assumere il ruolo di partecipante alle condizioni indicate in questa disposizione. Inoltre, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 2032/2003 consentirebbe a un richiedente diverso da un partecipante di chiedere l’iscrizione di un principio attivo esistente nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8. Questo richiedente sarebbe sottoposto a talune disposizioni del regolamento n. 2032/2003, quale quella relativa al termine stabilito nell’allegato V, conformemente all’art. 5, n. 3.

26
La richiedente fa valere che il suo ricorso d’annullamento è ricevibile.

27
Al riguardo, occorre ricordare che l’art. 230, quarto comma, CE attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguarda direttamente e individualmente. Lo scopo di tale disposizione è, in particolare, quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e di precisare quindi che la scelta della forma non può modificare la natura di un atto (v., in particolare, sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7; sentenze del Tribunale 7 novembre 1996, causa T‑298/94, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. II‑1531, punto 35; 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑3305, punto 81, e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II‑3495, punto 73).

28
Nell’ordinanza 29 aprile 2002, Bactria/Commissione, sopra menzionata (confermata in sede d’impugnazione con ordinanza 12 dicembre 2003, Bactria/Commissione, sopra menzionata), il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla ricorrente relativamente al regolamento n. 1896/2000 statuendo in particolare che il detto regolamento, secondo la sua formulazione, poteva essere applicato ad un numero indeterminato di operatori economici che avevano un interesse all’identificazione e alla notifica dei principi attivi esistenti e dei biocidi contenenti questi principi attivi.

29
Nella fattispecie, il regolamento n. 2032/2003 impone una serie di obblighi, in particolare nei suoi artt.  6 e 7 che riguardano la preparazione e la presentazione di un fascicolo completo, ai produttori, ai responsabili della formulazione o alle associazioni che hanno depositato, entro il 28 marzo 2002 o, eventualmente, entro il 31 gennaio 2003, una notifica che è stata accettata dalla Commissione conformemente all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1896/2000.

30
Pertanto, diversamente dalla causa che ha dato luogo all’ordinanza 29 aprile 2002, Bactria/Commission, sopra menzionata, nella presente fattispecie il regolamento n. 2032/2003 si applica ad una categoria di operatori economici determinati i quali, ai sensi dell’art. 2 del regolamento, sono denominati «partecipanti». Per il resto, come la richiedente ha fatto rilevare nella sua domanda di provvedimenti urgenti, il regolamento n. 2032/2003 consente di identificare questi partecipanti, dato che, in una nota a piè di pagina dell’allegato II del regolamento, si indica che «informazioni per contattare i partecipanti sono contenute al seguente indirizzo: http://ecbrjc.it/biocides».

31
Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione fa riferimento all’art. 8, nn. 1 et 4, nonché all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 2032/2003 per dimostrare che il regolamento è indirizzato comunque ad una cerchia «aperta» di operatori economici.

32
Per quanto riguarda l’art. 8, n. 1, quest’ultimo prevede la possibilità per un responsabile della formulazione o per un’associazione che non sia già partecipante di aggiungersi a o sostituire un partecipante per la presentazione di un fascicolo completo «per mutuo consenso» tra le parti.

33
L’art. 8, n. 4, del regolamento n. 2032/2003 prevede che un produttore, un responsabile della formulazione o un’associazione possa assumere il ruolo di partecipante se, per una data combinazione principio attivo/tipo di prodotto, tutti i partecipanti si sono ritirati.

34
È quindi vero, come sostiene la Commissione, che, in forza dell’art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento n. 2032/2003, il numero e l’identità dei partecipanti possono, in via di principio, essere modificati.

35
Tuttavia, come la richiedente ha chiarito all’audizione, risulta anche da queste disposizioni che l’eventuale modifica del numero e dell’identità dei partecipanti dipende interamente da decisioni adottate da questi ultimi, i quali devono, in via preliminare, o accettare che nuove imprese li sostituiscano o si aggiungano ad essi, oppure decidere di ritirarsi completamente dal programma di revisione. In considerazione di questi elementi, non può essere escluso che il numero e l’identità degli operatori economici, ai quali si riferisce il regolamento n. 2032/2003, possano essere considerati sufficientemente identificabili al momento dell’adozione del detto regolamento per conferire alla richiedente la qualità di parte individualmente interessata dal detto regolamento.

36
Per quanto riguarda l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 2032/2003, risulta da questa disposizione che un operatore economico diverso da un partecipante può chiedere l’iscrizione nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8 di un principio attivo esistente che è stato notificato, nel qual caso deve presentare un fascicolo completo entro i termini stabiliti all’allegato V di questo regolamento. Tuttavia, nulla indica che, in un tale caso, l’operatore economico di cui trattasi acquisisca la qualità di «partecipante» ai sensi del regolamento n. 2032/2003 né che esso sia assoggettato agli stessi obblighi dei partecipanti. Infatti, se è esatto che un tale operatore deve rispettare gli stessi termini circa la presentazione del fascicolo completo, il regolamento n. 2032/2003 impone ai soli partecipanti una serie di obblighi relativi, in particolare, alla preparazione del fascicolo completo (v. art. 6 del regolamento n. 2032/2003). Questa analisi sembra essere condivisa anche dalla Commissione, la quale, nelle sue osservazioni scritte, fa rilevare che il richiedente sarebbe assoggettato ad «almeno talune disposizioni del regolamento, ad esempio il termine stabilito nell’allegato V come è previsto nell’art. 5, n. 3».

37
Alle osservazioni che precedono si aggiunge il fatto che la richiedente ha dedotto una serie di argomenti intesi a dimostrare che essa è individualmente interessata dal regolamento n. 2032/2003, senza che questi argomenti siano stati contestati dalla Commissione. In particolare, la richiedente ha fatto rilevare che essa ha partecipato all’adozione del regolamento n. 2032/2003 in quanto la preparazione e la presentazione dei suoi dati nel fascicolo di notifica per ciascuna delle sue combinazioni principio attivo/tipo di prodotto erano una condizione preliminare necessaria per l’avvio del programma di revisione ai sensi del regolamento n. 1896/2000. Questa attività avrebbe poi consentito alla Commissione di identificare i principi attivi ed i tipi di prodotti che fanno parte del programma di revisione ai sensi del regolamento n. 2032/2003, i quali figurano nell’allegato II di quest’ultimo. Inoltre, la richiedente beneficerebbe della protezione speciale concessa, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 98/8, ai dati presentati nella sua notifica e nel suo fascicolo completo per ciascuna delle sue combinazioni notificate principio attivo/tipo di prodotto, che gli Stati membri devono rispettare (sentenza Alpharma/Consiglio, sopra menzionata). La richiedente ha anche fatto rilevare che essa beneficia di talune garanzie procedurali che risultano dalla direttiva 98/8, dal regolamento n. 1896/2000 e dal regolamento n. 2032/2003, i quali la identificano ai fini del procedimento nella causa principale (sentenza Alpharma/Consiglio, sopra menzionata). Di conseguenza, la richiedente si distinguerebbe da tutti gli altri operatori economici, in quanto essa è titolare di diritti di proprietà intellettuale esclusivi preesistenti che verrebbero lesi dal regolamento n. 2032/2003 (sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853). Infine, secondo la richiedente, la Commissione aveva l’obbligo di tener conto degli interessi di tutti i «partecipanti», tenuto conto del fatto che, da un lato, essa era a conoscenza della loro identità e della loro situazione giuridica e, dall’altro, le notifiche accettate erano i soli motivi per l’adozione del regolamento n. 2032/2003 (sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II‑2305).

38
Per il resto, la Commissione non contesta il fatto che la richiedente sia direttamente interessata dal regolamento n. 2032/2003, in quanto quest’ultimo riguarda direttamente una serie di principi attivi che essa produce e nei confronti dei quali il detto regolamento impone l’adempimento di talune formalità.

39
In considerazione di quanto precede, non si può escludere che la richiedente sia direttamente e individualmente interessata dal regolamento n. 2032/2003 e, pertanto, che sia legittimata a chiederne l’annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti

40
La Commissione fa valere che la domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile a causa dell’assenza di identità tra le disposizioni impugnate nel ricorso principale e quelle per le quali è chiesta la sospensione dell’esecuzione. Questa differenza costituirebbe una violazione di una forma sostanziale prevista dall’art. 104, n. 1, del regolamento di procedura. A parere della Commissione, anche se il giudice comunitario non ha applicato sempre in maniera restrittiva la regola secondo cui occorre che esattamente lo stesso provvedimento costituisca oggetto di un ricorso di annullamento e di una domanda di sospensione dell’esecuzione, tuttavia la sospensione di un provvedimento che non costituisce oggetto di un ricorso di annullamento deve rimanere eccezionale.

41
All’audizione, la richiedente ha fatto valere che la sua domanda di provvedimenti urgenti era ricevibile.

42
Occorre ricordare che l’art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura prevede che ogni domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione, presentata ai sensi dell’art. 242 CE, è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.

43
Per quanto riguarda una domanda intesa a che sia pronunciato uno dei provvedimenti provvisori di cui all’art. 243 CE, dall’art. 104, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura deriva che una tale domanda è ricevibile allorché esiste un nesso sufficientemente stretto tra il provvedimento provvisorio richiesto e l’oggetto del ricorso principale. Tuttavia, la regola enunciata all’art. 104, n. 1, primo comma, si applica nei confronti di una domanda di provvedimenti urgenti allorché essa tenda, in sostanza, allo stesso risultato di una domanda di sospensione dell’esecuzione, salvo circostanze eccezionali (v. in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 22 novembre 1995, causa T‑395/94 R II, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑2893, punto 39).

44
Si precisa a tal riguardo che la finalità del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice comunitario (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C‑399/95 R, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑2441, punto 46; 29 gennaio 1997, causa C‑393/96 P(R), Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑441, punto 36; 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I‑1857, punto 62, e ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2387, punto 45).

45
Ora, si deve constatare che, nella presente fattispecie, il ricorso principale mira all’annullamento dell’art. 3, dell’art. 4, n. 2, dell’art. 5, n. 3, dell’art. 10, n. 2, secondo comma, dell’art. 11, n. 3, dell’art. 13, dell’art. 14, n. 2, nonché dell’allegato II del regolamento n. 2032/2003.

46
Per contro, dall’introduzione e dalle conclusioni della domanda di provvedimenti urgenti risulta che la richiedente chiede la sospensione dell’esecuzione dell’art. 5, nn. 1 e 2, e degli allegati II e V del regolamento n. 2032/2003. È vero che al punto 54 della domanda di provvedimenti urgenti si fa presente che «per i motivi sopra indicati, la richiedente chiede al Tribunale di sospendere immediatamente l’esecuzione dell’art. 5, nn. 2 e 3, e degli allegati II e V del regolamento [n. 2032/2003], che impongono i termini di presentazione del fascicolo completo per le sue combinazioni principio attivo/tipo di prodotto». Tuttavia, dai chiarimenti e dagli argomenti giuridici dedotti dalla richiedente nella sua domanda e all’audizione è risultato che il riferimento fatto, in questo solo punto, all’art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2032/2003 costituisce un errore di stampa e deve essere inteso come un riferimento all’art. 5, nn. 1 e 2, del detto regolamento.

47
Ne deriva che la sola disposizione che, da un lato, è impugnata nel ricorso principale e di cui, dall’altro, si chiede la sospensione è l’allegato II del regolamento n. 2032/2003.

48
Ai sensi dell’art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura occorre quindi dichiarare irricevibile la domanda intesa alla sospensione dell’esecuzione dell’art. 5, nn. 1 e 2, e dell’allegato V del regolamento n. 2032/2003.

49
Certo, nella sua domanda di provvedimenti urgenti, la richiedente chiede anche, facendo riferimento all’art. 243 CE, «qualsiasi altro provvedimento provvisorio che il [giudice dei provvedimenti urgenti] riterrà opportuno al fine del mantenimento della posizione delle richiedenti finché la controversia non sarà stata completamente risolta nel procedimento [principale]».

50
Tuttavia, la richiedente non fornisce una spiegazione tale da chiarire questa parte della sua domanda, la quale riveste un carattere vago e impreciso. In assenza di più ampie precisazioni circa il suo oggetto, una siffatta domanda non soddisfa i requisiti posti dall’art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura al quale rinvia l’art. 104, n. 3, dello stesso regolamento, e pertanto è irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 12 febbraio 1996, causa T‑228/95 R, Lehrfreund/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑111, punto 58).

51
Stando così le cose, occorre limitare il presente esame alla questione se sia giustificato disporre la sospensione dell’esecuzione dell’allegato II del regolamento n. 2032/2003.

52
Occorre sottolineare, a tal riguardo, che, al fine di ottenere provvedimenti provvisori, il richiedente deve dimostrare di avere un interesse ad ottenere i provvedimenti richiesti (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 19 maggio 1989, causa C‑107/89 R, Caturla-Poch/Parlamento, Racc. pag. 1357, e ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 1996, causa T‑164/96 R, Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. II‑2261, punto 26). Pertanto, dev’essere respinta una domanda di provvedimenti provvisori che non avrebbe per effetto di modificare la situazione del richiedente e, per tale motivo, non avrebbe alcuna utilità pratica per lo stesso [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 31 luglio 1989, causa C‑206/89 R, S./Commissione, Racc. pag. 2841, punto 14; ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 1997, causa C‑89/97 P(R), Moccia Irme/Commission, Racc. pag. I‑2327, punto 45, e ordinanza del presidente del Tribunale 16 gennaio 2004, causa T‑369/03 R, Arizona Chemical e a./Commissione, Racc. pag. II‑0000, punto 62].

53
Nella fattispecie, dall’art. 3, n. 2, del regolamento n. 2032/2003 risulta che l’allegato II, che è intitolato «Principi attivi esistenti e tipi di prodotti inseriti nel programma di revisione», contiene un’elencazione dei principi attivi esistenti e dei tipi di prodotti per i quali almeno una notifica è stata accettata dalla Commissione ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 o per i quali uno Stato membro ha manifestato un interesse ai sensi dell’art. 5, n. 3, di questo regolamento.

54
Per quanto riguarda i 18 principi attivi prodotti e commercializzati dalla richiedente, l’allegato II menziona il loro numero «CE», il loro numero «CAS» e precisa che essi sono stati notificati per il tipo di prodotto 18 e, per quanto riguarda la permetrina, per il tipo di prodotto 8.

55
L’allegato II costituisce quindi una semplice enunciazione di fatti, che non impone, di per sé stessa, alcun obbligo alla richiedente. Occorre anche rilevare che, all’udienza, la richiedente non ha fornito alcun chiarimento tale da dimostrare che la sospensione dell’esecuzione dell’allegato II sarebbe tale da modificare la sua situazione. Pertanto, nulla consente di concludere che la sospensione dell’esecuzione del detto allegato sarebbe di una qualsiasi utilità per la richiedente.

56
Poiché la richiedente non ha dimostrato alcun interesse ad ottenere mediante procedimento sommario la sospensione dell’allegato II del regolamento n. 2032/2003, occorre respingere la domanda mirante alla concessione di una sospensione dell’esecuzione del detto allegato.

57
Da quanto precede risulta che la presente domanda di provvedimenti urgenti dev’essere respinta, senza che sia necessario esaminare se le altre condizioni per ottenere la sospensione e i provvedimenti provvisori richiesti siano soddisfatte.


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



così provvede:

1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)
Le spese sono riservate.

Lussemburgo 2 luglio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Lingua processuale: l'inglese.