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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 17 febbraio 2004 dalla Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-76/04)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 febbraio 2004 la Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, con sede in Kirchheimboladen, (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e Claudio Mereu, ha proposto ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

-    annullare gli artt. 3 (e l'allegato II); 4, n. 2; 5, n. 3; 10, n. 2, secondo comma; 11, n. 3; 13 e 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;

-    dichiarare illegittimi e inapplicabili nei confronti della ricorrente gli artt. 9, lett. a); 10, n. 3; 11 e 16, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

-    dichiarare il legittimo e inapplicabile nei confronti della ricorrente l'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi;

-    ordinare alla convenuta unnon di versare la somma provvisoria di EUR 1 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'adozione e dell'entrata in vigore del provvedimento contestato, nonché di ogni interesse applicabile, in attesa del calcolo esatto e della fissazione dell'esatto ammontare;

-    condannare la convenuta al pagamento di tutti i costi e di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I motivi e argomenti dedotti dalla ricorrente sono gli stessi degli di quelli dedotti nella causa T-75/04.

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