Language of document : ECLI:EU:T:2006:137

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

31 maggio 2006 (*)

«Aiuti di Stato – Comunicazione della Commissione sugli aiuti de minimis – Aumento delle accise sui carburanti – Aiuti ai distributori di benzina – Compagnie petrolifere – Rischio di cumulo degli aiuti – Clausola di gestione dei prezzi – Principio di buon andamento dell'amministrazione»

Nella causa T‑354/99,

Kuwait Petroleum (Nederland) BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata dall’avv. P. Mathijsen,

ricorrente,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato, inizialmente dal sig. M. Fierstra, e successivamente, dalla sig.ra H. Sevenster, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata, inizialmente dai sigg. G. Rozet e H. Speyart, e, successivamente, dai sigg. Rozet e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CEE, in merito ad aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Antefatti

1        A partire dal 1° luglio 1997, i diritti di accisa percepiti nei Paesi Bassi sulla benzina, sul diesel e sul gas liquido sono stati aumentati a concorrenza dell’importo di 0,11 fiorini olandesi (NLG), NLG 0,05 e, rispettivamente, NLG 0,08 al litro. Tuttavia, consapevole degli effetti pregiudizievoli sui gestori olandesi di distributori di benzina situati, in particolare, nelle regioni di confine con la Germania, il legislatore olandese all’art. VII della Wet tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (legge che ha modificato talune leggi fiscali, Stbl. 1996, pag. 654) del 20 dicembre 1996, ha previsto la possibilità di adottare misure temporanee al fine di ridurre, nella zona di frontiera, lo scarto tra l’importo dei diritti di accisa derivante dal suddetto aumento e onere delle accise sugli oli leggeri esistenti in Germania.

2        Il Regno dei Paesi Bassi, adottava così il 21 luglio 1997, la Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland (normativa temporanea sulle sovvenzioni ai distributori di benzina situati nelle regioni di confine con la Germania, Stcrt. 1997, pag. 138), modificata con decreto ministeriale 15 dicembre 1997 (Stcrt. 1997, pag. 241; in prosieguo: la «normativa temporanea»). Tale regolamentazione, entrata in vigore con effetto retroattivo il 1° luglio 1997, prevedeva la concessione di una sovvenzione di NLG 0,10 per litro di benzina fornito a favore dei gestori situati entro 10 km dalla frontiera tra i Paesi Bassi e la Germania e di NLG 0,05 per litro di benzina fornito a favore dei gestori situati tra 10 e 20 km da tale frontiera.

3        Al fine di soddisfare i criteri della comunicazione della Commissione 96/C 68/06 relativa agli aiuti de minimis (GU 1996, C 68, pag. 9; in prosieguo: la «comunicazione de minimis»), la normativa temporanea fissava un tetto di sovvenzione su un periodo di tre anni (dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 compreso), pari a ECU 100 000, vale a dire, il plafond fissato dalla comunicazione. Inoltre, l’aiuto previsto dalla normativa temporanea era un aiuto per richiedente, intendendosi con tale espressione qualsiasi persona fisica o giuridica per conto e a rischio della quale vengono gestiti uno o più stazioni di servizio, come pure i suoi aventi diritto.

4        Successivamente il governo olandese adottava una modifica della normativa temporanea, avente ad oggetto la fissazione della sovvenzione non più per richiedente, ma per distributore di benzina.

5        Volendo avere certezza della validità del progetto di modifica della normativa temporanea con riferimento alla comunicazione de minimis, il governo olandese, con lettera 14 agosto 1997, informava la Commissione di detto progetto precisando che, «qualora la Commissione fosse del parere che il provvedimento [proposto] debba cionondimeno essere notificato, in conformità dell’art. 88, n. 3, CE, il governo olandese chiede che la presente lettera venga considerata come siffatta notifica».

6        Dopo numerosi scambi di corrispondenza con le autorità olandesi, nel timore che la normativa temporanea e il relativo progetto di modifica non potessero impedire situazioni di cumulo di aiuti vietate dalla comunicazione de minimis, la Commissione, nel giugno 1998, decideva di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE (GU 1998, C 307, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione di apertura del procedimento»).

7        In esito a tale procedimento, la Commissione adottava la decisione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale ha dichiarato che una parte degli aiuti controversi era incompatibile con il mercato comune e che un’altra parte rientrava nella regola de minimis.

8        Nella decisione impugnata, la Commissione ha classificato i distributori di benzina in sei categorie:

–        quella dei rivenditori/proprietari («dealer-owned/dealer-operated»; in prosieguo: i «Do/Do»), dove il rivenditore è il proprietario del distributore di benzina che egli gestisce a proprio rischio pur essendo legato alla compagnia petrolifera da un contratto di acquisto in esclusiva non contenente clausole di gestione dei prezzi;

–        quella dei rivenditori/locatari («company-owned/dealer-operated»; in prosieguo: i «Co/Do»), dove il rivenditore conduce in affitto il distributore, lo gestisce a proprio rischio, ed è legato, in quanto locatario, alla compagnia petrolifera da un contratto di acquisto in esclusiva senza clausola di gestione dei prezzi;

–        quella dei distributori di benzina per i quali le autorità olandesi non hanno fornito informazioni o hanno comunicato solo informazioni parziali;

–        quella dei rivenditori dipendenti («company-owned/company-operated»; in prosieguo i: «Co/Co»), dove il distributore di benzina è gestito da dipendenti o da società controllate della compagnia petrolifera che non sopportano i rischi della gestione e non sono liberi di scegliere il loro fornitore; la Commissione ha ulteriormente suddiviso tale categoria in due sottocategorie: quella dei distributori Co/Co «puri», dove il distributore è di proprietà della compagnia petrolifera ed è da questa gestito e quella dei distributori Co/Co «de facto», dove lo stesso gestore presenta più volte una domanda di aiuti e, compare, in tal modo, sull’elenco dei beneficiari a più riprese;

–        quella dei distributori di benzina Do/Do, legati da una clausola di gestione dei prezzi, in forza della quale la compagnia petrolifera assume a proprio carico, se del caso, una parte delle riduzioni di prezzo praticate alla pompa dal gestore e, infine,

–        quella dei distributori di servizio Co/Do, legati da una clausola di gestione dei prezzi.

9        Per quanto riguarda le prime due categorie, la Commissione ha ritenuto che non si aveva rischio di cumulo e ha considerato applicabile la regola de minimis (art. 1 della decisione impugnata).

10      Per quanto riguarda la terza categoria, la Commissione ha ritenuto che non poteva escludersi un cumulo di aiuti vietati. Pertanto, a suo avviso, l’aiuto concesso ai distributori di cui trattasi era incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’Accordo SEE (Spazio economico europeo) nella misura in cui poteva eccedere l’importo di EUR 100 000 per beneficiario per un periodo di tre anni [art. 2, primo comma, lett. a), della decisione impugnata].

11      Per quanto riguarda la quarta categoria, la Commissione ha ritenuto che non era da escludersi che si siano avuti aiuti incompatibili con il mercato comune e con il funzionamento dell’Accordo SEE a favore di compagnie che possiedono e gestiscono più distributori, nella misura in cui, tenendo conto del cumulo, gli aiuti possono eccedere EUR 100 000 per beneficiario su un periodo di tre anni [art. 2, primo comma, lett. b), della decisione impugnata].

12      Per quanto riguarda, infine, le due ultime categorie, la Commissione ha ritenuto che esisteva pure, nelle stesse condizioni, un rischio di cumulo di aiuti a favore delle compagnie petrolifere interessate. A suo parere, il fornitore beneficiava, in tutto o in parte, dell’aiuto concesso ai gestori, dato che questi ultimi non potevano far valere la clausola di gestione dei prezzi o potevano farlo sono in misura minima [art. 2, primo comma, lett. c) e d), e secondo comma, della decisione impugnata].

13      La Commissione ha considerato che le misure non rientranti nella regola de minimis adottate dal governo olandese costituivano aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (88°-93° ‘considerando’ della decisione impugnata) e che tali aiuti non erano giustificati da una delle deroghe previste all’art. 87, nn. 2 e 3, CE (94°-102° ‘considerando’ della decisione impugnata). Di conseguenza, ha dichiarato tali aiuti incompatibili con il mercato comune (art. 2 della decisione impugnata) e ne ha disposto il recupero (art. 3 della decisione impugnata).

14      Nell’allegato della decisione impugnata, la Commissione ha fissato l’elenco dei 769 richiedenti di sovvenzione ai sensi della normativa temporanea e ha fatto figurare, rispetto a ciascuno di essi, se del caso, il nome di una compagnia petrolifera sotto l’intitolazione «Compagnia petrolifera/Contratto» e il nome di una compagnia petrolifera sotto l’intitolazione «Compagnia petrolifera/Gruppo». Il nome della ricorrente figura sotto le due intitolazioni con riferimento a 16 distributori.

15      Con lettera 6 ottobre 1999, il Ministero delle Finanze olandese comunicava alla ricorrente un elenco di tredici distributori, tra i sedici distributori nei cui confronti figurava la doppia menzione «Q8» nell’allegato della decisione impugnata, nonché l’importo delle sovvenzioni percepite da ciascuno di tali tredici distributori ai sensi della normativa temporanea, precisando che «tali dati [erano] sufficienti per fornire [alla ricorrente] un’idea delle conseguenze della decisione [impugnata] che la interessano». Nella decisione impugnata due di tali distributori, identificati con i numeri 333 e 347, sono classificati nella categoria Co/Co «de facto» [art. 2, lett. b), terzo comma], quattro distributori, identificati con i numeri 419, 454, 459 e 483, sono classificati nella categoria Do/Do con clausola di gestione dei prezzi [art. 2, lett. c)] e sette distributori, identificati con i numeri 127, 211, 230, 271, 387, 494 e 519, sono classificati nella categoria Co/Do con clausola di gestione dei prezzi [art. 2, lett.  d)].

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Tra il 20 settembre 1999 e il 19 gennaio 2000, il Tribunale è stato adito con 74 ricorsi proposti avverso la decisione impugnata.

17      Il 9 ottobre 1999, il regno dei Paesi Bassi ha proposto alla Corte un ricorso avverso la decisione impugnata, registrato sotto il numero C‑382/99.

18      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 1999, la ricorrente ha proposto il presente ricorso avverso la decisione impugnata, della quale avrebbe avuto conoscenza completa solo il 6 ottobre 1999.

19      Con ordinanza 9 marzo 2000, il presidente della prima sezione ampliata del Tribunale, sentite le parti, ha sospeso il procedimento nella presente causa a norma dell’art. 77, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, in attesa della decisione della Corte nella causa C‑382/99.

20      Il 13 giugno 2002, la Corte ha emesso la sentenza Paesi Bassi/Commissione nella causa C‑382/99 (Racc. pag. I‑5163), con la quale ha respinto il ricorso. Il procedimento nella presente causa riprendeva di conseguenza il suo corso.

21      Su invito del Tribunale, la ricorrente ha depositato le sue osservazioni in merito alle conseguenze da trarre nel presente procedimento dalla sentenza Paesi Bassi/Commissione, menzionata al punto 20.

22      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione ampliata, alla quale, di conseguenza, la presente causa è stata attribuita.

23      Con ordinanza 25 settembre 2003, sentite le parti, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso l’intervento del Regno dei Paesi Bassi a sostegno della ricorrente.

24      Con lettera 20 febbraio 2003, la Commissione ha informato il Tribunale della situazione circa il recupero dell’aiuto di cui trattasi. Da tale lettera risulta che, trattandosi di compagnie petrolifere, le autorità olandesi, d’accordo con la Commissione, hanno fissato un metodo di calcolo generale per stabilire l’importo delle sovvenzioni da recuperare. Spettava a tali compagnie presentare le loro osservazioni su tale metodo di calcolo.

25      Su invito del Tribunale, la ricorrente, con lettera 27 agosto 2003, ha depositato le sue osservazioni sulla lettera della Commissione 20 febbraio 2003.

26      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale.

27      Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 22 novembre 2005.

28      Il Regno dei Paesi Bassi ha rinunciato a depositare la memoria di intervento e ad intervenire nell’udienza.

29      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile;

–        per il resto, dichiarare il ricorso infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla portata del ricorso

 Sui distributori interessati

31      Il Tribunale constata che i motivi di annullamento presentati dalla ricorrente a sostegno delle sue conclusioni riguardano esclusivamente i tredici distributori identificati nella lettera delle autorità olandesi 6 ottobre 1999 (v. punto 15 supra), e cioè i distributori nn. 127, 211, 230, 271, 333, 347, 387, 419, 454, 459, 483, 494 e 519. Da ciò consegue che la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione impugnata unicamente nella misura in cui quest’ultima verte su tali tredici distributori.

32      Nel corso dell’udienza è dato però di constatare che le autorità olandesi, previo accordo con la Commissione, non chiedono più alla ricorrente il rimborso in forza della decisione impugnata delle sovvenzioni ricevute per sette distributori, e cioè i nn. 230, 333, 347, 419, 454, 459 e 519.

33      Orbene, secondo la costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento da parte di una persona fisica o giuridica è ricevibile solo nella misura in cui il ricorrente ha un interesse all’annullamento dell’atto impugnato (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II‑2305, punto 59, e 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/Commissione, Racc. pag. II-1197, punto 25). Perché un ricorrente possa proporre un ricorso inteso all’annullamento di una decisione, è necessario che vanti un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata (v. ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T‑28/02, First Data e a./Commissione, punti 36 e 37, e la giurisprudenza ivi citata).

34      Nella specie, nella misura in cui il governo olandese non pretende più dalla ricorrente il rimborso delle sovvenzioni ricevute per detti distributori, questa non è più soggetta ad alcun obbligo giuridico derivante dalla decisione impugnata – letta alla luce dell’accordo tra il governo olandese e la Commissione a seguito della loro cooperazione intesa a dirimere le difficoltà di esecuzione di tale decisione – per quanto riguarda tali sette distributori. Non essendo più soggetta ad obbligo di restituzione, l’annullamento della decisione impugnata non procurerebbe a tale titolo alcun beneficio alla ricorrente. Quest’ultima non ha più pertanto interesse ad agire per quanto riguarda i detti distributori.

35      Di conseguenza, il presente ricorso dev’essere dichiarato irricevibile nella parte in cui verte sui distributori nn. 230, 333, 347, 419, 454, 459 e 519.

 Sulla portata della sentenza della Corte

36      La Commissione, pur rimettendosi al prudente apprezzamento del Tribunale, ritiene irricevibili i motivi e gli argomenti della ricorrente già avanzati dinanzi alla Corte nella causa C‑382/99 e respinti nella sentenza Paesi Bassi/Commissione, punto 20 supra.

37      Tale tesi deve essere respinta sotto due aspetti. In primo luogo, la sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale, in forza dell’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte, in attesa della conclusione di una causa dinanzi alla Corte che mette in discussione, come nella presente fattispecie, la validità di un medesimo atto, non rende in alcun modo incompetente il Tribunale in merito alla causa sospesa dinanzi ad esso, il quale resta pienamente ed esclusivamente competente a conoscerla, ex novo, alla data dell’evento che pone termine alla sospensione. In secondo luogo, il rispetto dei diritti della difesa vieta che motivi e argomenti contenuti in un ricorso validamente proposto dinanzi ad un giudice siano respinti da un altro giudice dinanzi al quale colui che ha proposto tale ricorso non ha potuto né comparire né svolgere le sue argomentazioni.

38      Se è vero che il principio di buona amministrazione della giustizia, alla cui realizzazione le parti contribuiscono con il loro comportamento, può portare queste ultime a limitare il loro ricorso e la loro difesa alle questioni che presentano differenze effettive rispetto a quelle decise dalla Corte, non spetta al Tribunale effettuare d’ufficio tale limitazione in luogo e vece di tali parti dichiarando irricevibili taluni motivi già presentati dinanzi alla Corte. Per contro, il comportamento non costruttivo di una delle parti è idoneo a comportare oneri non necessari alla soluzione della controversia e può essere preso in considerazione al momento della ripartizione delle spese.

39      Tuttavia, se è vero che il Tribunale ha giudicato che la sospensione era necessaria alla luce del fatto che era messa in discussione, sia dinanzi alla Corte come pure dinanzi ad esso, la validità di un medesimo atto e se è evidente che la soluzione fornita dalla Corte in questo ambito deve essere rispettata, spetta cionondimeno al Tribunale, giudice del merito, verificare se la soluzione fornita dalla Corte sia trasponibile nella specie, tenuto conto di eventuali differenze di fatto o di diritto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II‑3519, punto 73). In caso di differenze, ad esso compete dirimere la questione se tali differenze portano ad una soluzione diversa da quella accolta dalla Corte. In assenza di siffatte differenze, e di fronte al persistere di una parte a fondarsi su motivi identici a quelli già respinti dalla Corte, il Tribunale può essere indotto a respingere tali motivi in quanto manifestamente infondati con ordinanza motivata.

 Nel merito

40      La ricorrente ha presentato inizialmente quattro motivi che deducono, in primo luogo, errori di merito, in secondo luogo, violazione della nozione di aiuto di Stato, in terzo luogo, errata applicazione della regola de minimis e, in quarto luogo, violazione del principio di buona amministrazione.

41      Il Tribunale prende atto del fatto che la ricorrente, nelle osservazioni da lei presentate a seguito della sentenza Paesi Bassi/Commissione, menzionata al punto 20, ha rinunciato al motivo relativo all’errata applicazione della regola de minimis.

42      Il Tribunale constata che il primo motivo della ricorrente riguarda esclusivamente i distributori nn. 230, 333, 347, 419, 454, 459 e 519. Poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile nella parte in cui ha ad oggetto tali distributori (v. supra punto 35), tale irricevibilità comporta quella del presente motivo.

43      Saranno pertanto esaminati soltanto i due restanti motivi, che deducono, in primo luogo, la violazione della nozione di aiuto di Stato e, in secondo luogo, la violazione del principio di buona amministrazione.

 Sulla violazione della nozione di aiuto di Stato

–       Argomenti delle parti

44      La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato la nozione di aiuto di Stato considerando come accertati l’esistenza di un vantaggio a suo favore, l’utilizzo di fondi statali e una distorsione della concorrenza.

45      Riconosce che i gestori dei cinque distributori nn. 127, 211, 371, 387 e 494 ad essa appartenenti e il proprietario del distributore n. 483 hanno con essa concluso un contratto di fornitura esclusiva con clausola di gestione dei prezzi.

46      Con la prima parte del suo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente interpretato la sua clausola di gestione dei prezzi. Nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe considerato che l’intervento delle compagnie petrolifere in ragione delle clausole di gestione dei prezzi era obbligatorio. La ricorrente afferma, per quanto la riguarda, che essa decide in piena libertà se intervenire o no a favore del gestore. Pertanto, l’art. 6 del suo «Price management systeem» (regime di gestione dei prezzi) prevedrebbe le condizioni alle quali la ricorrente ha «la possibilità» di farsi carico di una parte della riduzione del prezzo alla pompa. Inoltre, l’ultimo comma di tale articolo prevedrebbe che la ricorrente può, in qualsiasi momento, modificare, «unilateralmente» la sua clausola. Sostiene che si avvale liberamente di tale clausola quando lo ritiene utile al fine di difendere interessi commerciali. La Commissione assumerebbe pertanto ingiustamente che la ricorrente aveva l’obbligo di applicare tale sistema.

47      La ricorrente chiede al Tribunale di accantonare le considerazioni generali della Corte circa le clausole di gestione dei prezzi e di scendere all’esame della clausola specifica della ricorrente. Del resto, la Corte nella sentenza Paesi Bassi/Commissione, punto 20 supra, si sarebbe limitata ad indicare che la Commissione aveva presunto l’esistenza di sovvenzioni indirette alle compagnie petrolifere per il solo fatto dell’esistenza di siffatte clausole. La ricorrente chiede al Tribunale di intimare alla Commissione di produrre il testo delle clausole di gestione dei prezzi sulle quali si è basata.

48      Con la seconda parte del suo motivo, la ricorrente sostiene che non è stata avvantaggiata dall’aiuto. Essa avrebbe volontariamente concesso diverse compensazioni ai sei distributori interessati sulla base della sua clausola di gestione dei prezzi, per un importo complessivo di NLG 1 083 058, come sarebbe dimostrato dai documenti allegati al suo ricorso. Invece di dichiarare che la ricorrente ha approfittato dell’aiuto di cui trattasi, si dovrebbe constatare che i distributori in considerazione hanno ricevuto contemporaneamente l’aiuto e il compenso previsto dalla clausola messa in opera dalla ricorrente. Anche se il ragionamento della Commissione fosse corretto, quod non, le autorità olandesi potrebbero essere costrette, in caso di compensazione parziale, solo a recuperare una parte della compensazione «di fatto».

49      La ricorrente respinge il ragionamento della Commissione secondo il quale gli argomenti di merito sarebbero irricevibili per il motivo che non sono stati dedotti nel corso della fase amministrativa del provvedimento. Ricorda che tale procedura si svolge in primo luogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Le altre parti interessate entrano in considerazione solo qualora siano state oggetto di un’informazione particolare, il che non è il caso.

50      Con la terza parte del motivo la ricorrente sostiene che, poiché l’aiuto di cui trattasi non ha avuto alcuna conseguenza per quanto la riguarda, non si avrebbe nel suo caso alcun fondo statale. Inoltre, non potrebbero aversi distorsioni di concorrenza, poiché, quand’anche si supponesse esatto il ragionamento della Commissione, tutti i fornitori sarebbero avvantaggiati allo stesso modo, tanto all’interno dei Paesi Bassi come pure per quanto riguarda le loro società controllate operanti in Germania. Infine, in ragione della regola de minimis, gli scambi tra gli Stati membri non ne avrebbero risentito.

51      La Commissione si avvale della fondatezza dell’analisi svolta nella decisione impugnata, quale confermata nella sentenza Paesi Bassi/Commissione, menzionata al punto 20.

–       Giudizio del Tribunale

52      Con la prima parte del motivo la ricorrente sostiene, in sostanza, che la sua clausola di gestione dei prezzi è priva di carattere obbligatorio e non corrisponderebbe pertanto alla clausola descritta nella decisione impugnata.

53      Si deve, in limine, constatare che la Commissione aveva conoscenza certa della clausola di gestione dei prezzi della ricorrente ai fini dell’adozione della decisione impugnata. La Commissione disponeva infatti di 574 accordi di acquisto in esclusiva che legano i distributori di benzina interessati alle compagnie petrolifere (settimo ‘considerando’ della decisione impugnata), comprendente in genere una clausola di gestione dei prezzi. Inoltre, nel caso della ricorrente, la clausola di quest’ultima ha costituito oggetto di una menzione particolare nella decisione impugnata (28°, 31°, 49° e 50° ‘considerando’). Inoltre, la Commissione ha fornito all’allegato del suo controricorso quattro contratti di acquisto in esclusiva conclusi tra la ricorrente e taluni dei sei distributori con i quali la ricorrente ammette di aver stipulato una clausola di gestione dei prezzi (distributori di benzina nn. 127, 211, 371 e 387). La domanda della ricorrente intesa a che la Commissione produca il testo delle clausole di gestione dei prezzi sul quale essa si sarebbe basata non va pertanto accolta.

54      Nella decisione impugnata, la Commissione ha descritto le clausole di gestione dei prezzi come segue:

«La clausola di gestione dei prezzi stabilisce generalmente che la compagnia petrolifera può assumere a proprio carico una parte dei costi derivanti dalla riduzione del prezzo del carburante applicata dal gestore, purché le condizioni sul mercato interno e/o internazionale rendano auspicabili o necessari questi adattamenti temporanei o durevoli. Spesso è necessaria una consultazione fra le parti prima che si applichi una tale riduzione del prezzo» (84° ‘considerando’ della decisione impugnata).

Ha considerato che tale clausola «obbliga[va] il fornitore a indennizzare, almeno parzialmente, il gestore per perdite subite in seguito (…) agli aumenti delle accise» (85° ‘considerando’ della decisione impugnata). Ha concluso che «concedendo ai gestori aiuti volti a compensare le perdite di reddito dovute all’aumento delle accise sulla benzina nei Paesi Bassi, si [poteva] considerare che il governo olandese assumeva di fatto una parte o la totalità degli obblighi del fornitore a titolo [di tale clausola] (85° ‘considerando’ della decisione impugnata).

55      Dalla decisione impugnata risulta pertanto che la clausola di gestione dei prezzi fa parte degli obblighi contrattuali che vincolano i distributori e le compagnie petrolifere senza tuttavia che tale clausola abbia necessariamente un carattere imperativo e/o automatico.

56      Nella sentenza Paesi Bassi/Commissione, punto 20 supra, nonostante l’argomento della ricorrente secondo il quale le clausole di gestione dei prezzi nella maggioranza dei casi non creano obblighi incondizionati a carico delle compagnie petrolifere di contribuire alle riduzioni dei prezzi alla pompa (punto 57), la Corte ha concluso che l’aiuto versato ai distributori di benzina aveva l’effetto di esentare le compagnie petrolifere dal loro obbligo di farsi carico, in tutto o in parte, dei costi derivanti dalla riduzione del prezzo alla pompa praticata dal loro distributore, al fine di evitare perdite di quote di mercato (punto 66). Da ciò consegue che la Corte ha considerato che le clausole di gestione dei prezzi analizzate dalla Commissione avevano carattere vincolante, senza che la Corte abbia preso direttamente posizione sul carattere incondizionato di tale obbligo.

57      Quest’analisi si rifà a quella dell’avvocato generale Léger il quale nelle sue conclusioni relative alla sentenza Paesi Bassi/Commissione, menzionata al punto 20 (Racc. pag. I‑5167) ha fatto ricorso alla medesima formula usata dalla Corte. Ha dimostrato la fondatezza di tale formula esponendo che, in assenza degli aiuti, gli appariva «altamente probabile» che le compagnie facessero entrare in gioco le clausole di gestione dei prezzi su domanda dei loro distributori per evitare di perdere quote di mercato (paragrafo 129 delle conclusioni).

58      Si deve poi esaminare la clausola della ricorrente. Secondo il testo di tale clausola di gestione dei prezzi, detta «SPG», fornita dalla ricorrente:

«La SGP dà la possibilità alla [ricorrente], alle condizioni [qui di seguito] indicate, di farsi carico di una parte della riduzione del prezzo alla pompa accordata da un concessionario (...)

Le condizioni alle quali [la ricorrente] è disposta a farsi carico della partecipazione contemplata nelle tabelle dell’SGP sono le seguenti:

a.      Effettiva probabilità di perdita di giro d’affari.

b.      Esistenza di una netta, buona concertazione con [la ricorrente], cioè [la ricorrente] partecipa unicamente previa concertazione con l’ispettore [della ricorrente] responsabile della zona del concessionario, sempreché tale ispettore sia d’accordo con la partecipazione della [ricorrente].

c.      Il concessionario può chiamare in causa la partecipazione [della ricorrente] solo dopo che essa sia stata fissata per iscritto, vedere l’allegato.

(...)

[La ricorrente] ha diritto in qualsiasi momento di modificare unilateralmente l’SGP (in tutto o in parte) in pendenza di contratto».

59      Da ciò consegue che la ricorrente si riserva il diritto di non fare entrare in gioco la sua clausola di gestione dei prezzi. Pertanto, tale clausola si limita a conferire alla ricorrente la «possibilità» di compensare una parte della riduzione dei prezzi alla pompa. Parimenti, soltanto la fissazione per iscritto della partecipazione della ricorrente alla compensazione della riduzione dei prezzi alla pompa consente al gestore di «rivendicare» l’applicazione di tale clausola. Inoltre, il fatto che la ricorrente si riserva il diritto di modificare unilateralmente la detta clausola rafforza l’impressione che la ricorrente è interamente padrona di essa. Da ciò consegue essenzialmente che tale clausola può essere applicata solo con l’accordo della ricorrente.

60      Tuttavia, dai documenti forniti dalla ricorrente risulta che essa ha applicato, quanto meno durante il periodo dal 1° gennaio al 15 ottobre 1997, la clausola di gestione dei prezzi in tutti i contratti nei quali tale clausola esisteva. Da ciò consegue che la ricorrente intendeva applicare effettivamente la sua clausola di gestione dei prezzi.

61      Si deve altresì rilevare che, come ammesso dalla ricorrente, la sua clausola corrisponde senz’altro alla descrizione fattane nell’84° ‘considerando’ della decisione impugnata. Del resto, la clausola della ricorrente obbliga effettivamente quest’ultima a concedere una compensazione, almeno parziale, all’altro contraente per le perdite subite in seguito all’aumento delle accise, come esposto dalla Commissione all’ 85 ‘considerando’ della decisione impugnata. Infatti, come ammesso dalla ricorrente nel corso dell’udienza, è certo che la clausola di gestione dei prezzi può essere applicata in caso di perdita di parti di mercato, in particolare dovuta ad un aumento delle accise. Ciò viene altresì dimostrato dalla messa in opera di tale clausola da parte della ricorrente nel caso di specie. Da quanto precede consegue che la clausola di gestione dei prezzi della ricorrente dev’essere considerata obbligatoria ai sensi della decisione impugnata.

62      Pertanto, la Commissione ha legittimamente concluso, alla luce della clausola della ricorrente che «concedendo aiuti ai gestori, volti a compensare le perdite di reddito dovute all’aumento delle accise sulla benzina nei Paesi Bassi, [era possibile] considerare che il governo olandese assume(va) di fatto una parte o la totalità degli obblighi del fornitore a titolo [di tale clausola]» (85° ‘considerando’ della decisione impugnata). La Commissione pertanto, giustamente, ha inserito i distributori nn. 127, 211, 371, 387, 483 e 494 all’art. 2, lett. c), ovvero all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, facendo così gravare l’operazione di recupero dell’aiuto sulla ricorrente.

63      Di conseguenza, la prima parte del presente motivo è infondata.

64      Con la seconda parte del motivo, la ricorrente assume, in sostanza, di non aver beneficiato personalmente di un vantaggio in ragione della concessione di sovvenzioni ai distributori di benzina di cui trattasi, o di aver fruito soltanto di un vantaggio parziale, perché avrebbe volontariamente fatto entrare in gioco la sua clausola di gestione dei prezzi.

65      Si deve in primo luogo ricordare la costante giurisprudenza, secondo la quale la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata (sentenze della Corte Paesi Bassi/Commissione, cit. supra al punto 20, punto 49, e 14 settembre 2004, causa C‑276/02, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8091, punto 31).

66      Orbene, non viene assolutamente affermato che la Commissione abbia avuto conoscenza, al momento dell’adozione della decisione impugnata, del fatto che la ricorrente avrebbe continuato a far entrare in gioco la sua clausola di gestione dei prezzi nonostante l’istituzione della normativa temporanea. Di conseguenza, quand’anche fosse vera, tale circostanza non è idonea ad inficiare la legittimità della decisione impugnata.

67      In secondo luogo, va notato che la Commissione, quando si trova di fronte ad un regime di aiuto, come quello di specie, non è di norma in grado, né obbligata, ad identificare con precisione l’importo dell’aiuto percepito da ciascuno dei singoli beneficiari. Pertanto, le circostanze particolari proprie di uno dei beneficiari di un regime di aiuti possono essere valutate solo nella fase del recupero dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2289, punti 89-91, e la giurisprudenza ivi citata). Quest’approccio è stato confermato nella specie nella sentenza Paesi Bassi/Commissione, punto 20 supra, dove la Corte ha considerato che «l’obbligo per uno Stato membro di calcolare l’ammontare preciso degli aiuti da recuperare, particolarmente quando, come nel caso di specie, relativamente ad un numero elevato di distributori di benzina, tale calcolo dipende da elementi di informazione che non sono stati comunicati dallo stesso alla Commissione, si inserisce nel contesto più ampio dell’obbligo di cooperazione leale che vincola reciprocamente la Commissione e gli Stati membri nell’applicazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato» (punto 91).

68      Di conseguenza, quand’anche i fatti allegati dalla ricorrente fossero esatti, essi non sarebbero tali da inficiare la validità della decisione impugnata, ma soltanto le modalità di recupero dell’aiuto. Orbene, secondo la costante giurisprudenza «in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune deve essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale» (v. sentenza Paesi Bassi/Commissione, cit. al punto 20, punto 90, e la giurisprudenza ivi citata). Il contenzioso relativo a tale esecuzione rientra esclusivamente nella competenza del giudice nazionale (v., in tal senso, ordinanza della Corte 24 luglio 2003, causa C‑297/01, Sicilcassa e a., Racc. pag. I‑7849, punti 41 e 42, e sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T‑459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II‑1675, punto 104).

69      Qualora, come nel caso di specie, lo Stato membro interessato abbia invocato difficoltà di esecuzione della decisione della Commissione in materia di aiuto e abbia superato tale difficoltà nel quadro della leale cooperazione con la Commissione, le misure di esecuzione che tale Stato membro ha infine adottato rientrano nella competenza del giudice nazionale. Nulla muta a tale situazione di fatto la circostanza che la Commissione abbia dato il suo accordo all’esecuzione proposta dallo Stato membro interessato. Tale accordo si limita ad esprimere l’opinione della Commissione circa il carattere accettabile di tale esecuzione dal punto di vista comunitario, alla luce delle difficoltà di esecuzione incontrate da tale Stato membro, ma non altera assolutamente la responsabilità dello Stato membro interessato circa l’identificazione e il modo di superare tali difficoltà. Se dovesse esistere un contenzioso circa il recupero dell’aiuto dopo tale accordo, in particolare con riferimento alle constatazioni di merito contenute nella decisione impugnata o con riferimento all’esatta quantificazione del reale vantaggio che dev’essere recuperato, spetterebbe al giudice nazionale risolvere siffatte persistenti difficoltà di esecuzione mediante le sue norme nazionali, alla luce della decisione impugnata e, nella misura del necessario, alla luce di siffatte persistenti difficoltà, tenendo conto dell’accordo della Commissione. In caso di dubbi, il giudice nazionale ha sempre la possibilità di interpellare la Commissione in forza del principio di leale cooperazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I‑3547, punti 49 e 50, e la giurisprudenza ivi citata, nonché, per analogia, sentenza Paesi Bassi/Commissione, cit. al punto 20, punti 91 e 92) o di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte (v. sentenza Siemens/Commissione, cit. al punto 68, punto 104, e la giurisprudenza ivi citata).

70      La seconda parte del presente motivo è pertanto inoperante e va respinto.

71      Con la terza parte del motivo, la ricorrente assume che l’aiuto non ha comportato alcuna distorsione di concorrenza e non ha influito sugli scambi tra gli Stati membri, in particolare, in ragione della regola de minimis.

72      Questi argomenti sono stati presentati alla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza Paesi Bassi/Commissione sopra menzionata al punto 20 (punto 30, in fine). La Corte ha respinto i detti argomenti globalmente (punti 37-39), facendo tra l’altro rinvio, per quanto riguarda le compagnie petrolifere, come la ricorrente, ai punti 60-66 della sua sentenza. La Corte ha così considerato che l’aiuto era inteso ad evitare che, a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti conseguente all’incremento dei diritti di accisa nei Paesi Bassi, i distributori di benzina situati in prossimità del confine tedesco subissero una diminuzione del loro fatturato, tenuto conto delle tariffe maggiormente competitive praticate in Germania (punto 63). Ha aggiunto che un simile obiettivo era perseguito anche dalle clausole di gestione dei prezzi (punto 64). Ha constatato che gli aiuti versati ai distributori di benzina legati alle compagnie petrolifere da clausole di gestione dei prezzi comportavano conseguenze economiche per le compagnie interessate, poiché avevano comunque l’effetto di esentare tali compagnie dal loro obbligo di farsi carico, in tutto o in parte, dei costi derivanti dalla riduzione del prezzo alla pompa praticata dal loro distributore, al fine di evitare perdite di quote di mercato. Ha concluso che la normativa transitoria costituiva pertanto un aiuto a favore delle compagnie petrolifere perché aveva l’effetto di alleggerire gli oneri che normalmente sarebbero stati a carico del bilancio delle compagnie preoccupate di mantenere la loro posizione concorrenziale alla luce dell’andamento del mercato interno o internazionale (punto 66).

73      Da ciò risulta chiaramente che l’aiuto di cui trattasi, trattandosi in particolare di compagnie petrolifere, comportava, a giudizio della Corte, distorsioni di concorrenza e influiva sugli scambi tra gli Stati membri.

74      Orbene, la ricorrente non ha menzionato alcun particolare elemento, attinente specificatamente alla sua posizione personale, tale da invalidare nel suo caso le valutazioni generali della Corte.

75      Il Tribunale rileva pertanto che la decisione impugnata è valida nella parte in cui rileva una distorsione di concorrenza e una ripercussione sugli scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, la terza parte del presente motivo è manifestamente infondata.

76      Poiché tutte le parti del presente motivo sono state respinte, tale motivo va respinto nella sua integralità.

 Sul motivo che deduce la violazione del principio di buona amministrazione

–       Argomenti delle parti

77      Con il motivo in esame, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato il principio generale di buona amministrazione omettendo di informare gli interessati dei provvedimenti che intendeva adottare nei loro confronti e non offrendo loro la possibilità di esprimere il loro punto di vista. Cita la giurisprudenza secondo la quale il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T‑450/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag. II‑1177, punto 42).

78      La ricorrente sarebbe condannata a rimborsare l’aiuto di cui trattasi allo Stato olandese. Orbene, non sarebbe stata informata in anticipo di tale obbligo. Da un lato, non sarebbe stata implicata nel procedimento amministrativo a livello nazionale. Ciò dimostrerebbe che le autorità olandesi non la consideravano come una beneficiaria dell’aiuto. Dall’altro lato, la Commissione non si sarebbe in alcun modo rivolta alle compagnie petrolifere nel corso di tale procedimento. La comunicazione di apertura del procedimento – che precisa che «la Commissione non può escludere che i beneficiari diretti dell’aiuto siano le compagnie petrolifere» – sarebbe troppo vaga per poter essere considerata un invito a far valere il proprio punto di vista. La ricorrente sottolinea che la comunicazione ha unicamente evocato il fatto che la proprietà dei distributori di benzina considerati potrebbe avere la conseguenza che la compagnia petrolifera interessata venisse considerata «beneficiaria» dell’aiuto e che dovrebbe pertanto rimborsarlo. Se un siffatto meccanismo è configurabile, la decisione impugnata riposerebbe su un elemento del tutto nuovo, e cioè le clausole di gestione dei prezzi. Orbene, la ricorrente non avrebbe avuto l’occasione di formulare il suo punto di vista al riguardo.

79      La Commissione ritiene sufficiente ricordare che la ricorrente ha presentato osservazioni nel corso della fase amministrativa del procedimento, evocando, in particolare, il fatto che i distributori di benzina le chiedevano di aumentare il loro margine e che essa stessa ha fatto pervenire alla Commissione il suo contratto tipo contenente la clausola di gestione dei prezzi. Sarebbe paradossale ritenere oggi che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare tale elemento, poiché avrebbe dovuto sentire in precedenza la ricorrente a tal riguardo. La ricorrente avrebbe pertanto avuto completa cognizione del caso. La Commissione sottolinea altresì il fatto di essersi trovata nella necessità di adottare un’ingiunzione nei confronti delle autorità olandesi il 20 gennaio 1999, al fine di ottenere informazioni complementari sulle clausole di gestione dei prezzi.

–       Giudizio del Tribunale

80      In limine va ricordato che il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato (sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 81). Le imprese beneficiarie degli aiuti sono considerate solo come interessati in tale procedimento (sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. II‑435, punto 122). Ne consegue che gli interessati, lungi dal potersi avvalere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit., punto 83, e sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 60).

81      A norma dell’art. 88, n. 2, CE, la Commissione ha il dovere di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni nella fase dell’esame formale. Per quanto riguarda tale dovere, secondo la costante giurisprudenza, la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale rappresenta un mezzo adeguato allo scopo d’informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 17), e «la comunicazione serve all’unico scopo di ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni destinate a illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento» (sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 19, e del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II‑1399, punto 256).

82      Di conseguenza, la ricorrente non può invocare la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione in quanto la Commissione non avrebbe sollecitato individualmente le osservazioni della ricorrente in merito al procedimento di esame dell’aiuto.

83      Per contro, è vero che la Commissione ha l’obbligo di porre gli interessati in grado di presentare le loro osservazioni nell’ambito di un procedimento formale di esame in materia di aiuti di Stato (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. al punto 80, punto 170, e sentenza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II‑127, punti 45 e 46).

84      La ricorrente assume a tal riguardo che la comunicazione di apertura del procedimento era troppo vaga perché potesse considerarsi interessata in quanto compagnia petrolifera.

85      Si deve in limine ricordare che la Commissione deve avviare un procedimento formale di esame, prevedendo l’informazione degli interessati, allorché, a conclusione di un esame preliminare nutre seri dubbi circa la compatibilità del provvedimento finanziario di cui trattasi con il mercato comune. Da ciò consegue che la Commissione non può essere tenuta a presentare un’analisi ben definita nei confronti dell’aiuto di cui trattasi nella sua comunicazione relativa all’apertura di tale procedimento. Per contro, è necessario che la Commissione definisca sufficientemente il quadro del suo esame al fine di non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni.

86      Nella specie, nella decisione di apertura del procedimento formale di esame, nel quale tra l’altro invita gli interessati a presentare le loro osservazioni, la Commissione ha osservato che non era escluso, trattandosi di compagnie petrolifere, che tali compagnie venissero considerate beneficiarie dell’aiuto e che dovessero eventualmente rimborsarlo. La Commissione ha basato tale possibilità sul fatto che la libertà di azione dei gestori indipendenti poteva essere così limitata dagli accordi di acquisto in esclusiva o di locazione (controllo di fatto), che dovevano considerarsi de facto, rientranti nella categoria dei rivenditori dipendenti della compagnia petrolifera, cioè di coloro sui quali non gravano i rischi relativi alla gestione del distributore di benzina (settimo e ottavo ‘considerando’ della comunicazione).

87      Certo, si deve ammettere che la Commissione nella decisione impugnata ha abbandonato la sua teoria del controllo di fatto delle compagnie petrolifere sui distributori di benzina mediante accordi di acquisto in esclusiva sulla quale basava i suoi dubbi nella decisione di apertura del procedimento (75° ‘considerando’ della decisione impugnata). Parimenti, in tale decisione di apertura, non ha esposto la circostanza secondo la quale la semplice esistenza di una clausola di gestione dei prezzi sarebbe stata sufficiente per considerare le compagnie petrolifere beneficiarie di fatto dell’aiuto. Era pertanto difficile, per la ricorrente, prendere posizione su tali punti precisi. Tuttavia, dalla detta decisione di apertura risulta che la Commissione, in tale fase della sua riflessione e alla luce degli elementi di cui disponeva, non aveva ancora identificato tale specifico meccanismo di trasferimento del beneficio dell’aiuto.

88      Per contro, la Commissione, fin dalla fase della comunicazione, ha utilmente esposto i suoi interrogativi circa il beneficiario effettivo dell’aiuto, in particolare con riferimento al controllo che le compagnie petrolifere esercitano tramite i contratti di approvvigionamento esclusivo. Se tali interrogativi, in tale stadio precoce della riflessione della Commissione, erano essenzialmente incentrati sull’indipendenza dei distributori di benzina ai fini della loro classificazione nella categoria dei distributori Co/Co, resta cionondimeno che il concetto fondamentale secondo il quale le compagnie petrolifere potevano essere le effettive beneficiarie dell’aiuto con riferimento ai contratti di acquisto in esclusiva, era immanente nella comunicazione.

89      Deve del resto constatarsi che la ricorrente ha compreso tale concetto con pertinenza sufficiente, da un lato, al punto da fornire alla Commissione il suo contratto tipo nonché la sua clausola di gestione dei prezzi e, dall’altro, da informarla del fatto che considerava l’aiuto necessario, poiché i distributori di benzina le chiedevano di aumentare il loro margine. Paradossalmente, la qualità dell’intervento della ricorrente la quale ha fornito la sua clausola di gestione dei prezzi dimostra che essa era in grado di intendere quali elementi essenziali potevano risultare pertinenti in vista dell’adozione della decisione definitiva. Il fatto che Commissione avesse, tra l’altro, utilizzato gli elementi forniti dalla ricorrente per suffragare un ragionamento che approda nel far gravare su di essa il rimborso dell’aiuto è conforme allo spirito del procedimento formale di esame, il quale attribuisce agli interessati il ruolo di fonte di informazione della Commissione.

90      Si deve a questo proposito respingere l’argomento avanzato dalla ricorrente nel corso dell’udienza secondo il quale il suo intervento presso la Commissione non corrispondeva in alcun modo ad una partecipazione al procedimento formale di esame dell’aiuto. Basta constatare che, dopo la pubblicazione della comunicazione relativa all’avvio del procedimento formale di esame, la ricorrente ha fornito alla Commissione osservazioni direttamente relative all’aiuto in esame e specificamente pertinenti. Tale intervento della ricorrente deve pertanto essere considerato, de facto se non de iure, come una partecipazione al procedimento formale di esame quale parte interessata.

91      Di conseguenza, la Commissione, lungi dall’avere violato il principio di buona amministrazione, ha correttamente espletato, nei limiti dei mezzi di cui disponeva, il suo compito consistente nel porre gli interessati in grado di presentare utilmente le loro osservazioni in occasione del procedimento formale di esame dell’aiuto.

92      Alla luce di quanto precede, il motivo in esame è infondato.

 Sulle spese

93      A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, questa va condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

94      A norma dell’art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà pertanto le sue spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione.

3)      Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

Pirrung

Meij

Forwood

Pelikánová

 

      Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 maggio 2006.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Lingua processuale: l'olandese.