Language of document : ECLI:EU:T:2011:241





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 24 maggio 2011 – ancotel / UAMI – Acotel (ancotel.)

(causa T‑408/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel – Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Pubblico di riferimento»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 37-39)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Acotel SpA e l’ancotel GmbH.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

ancotel GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo ancotel per servizi delle classi 35 e 38 – domanda di registrazione n. 3314424

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Acotel SpA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

In particolare, marchio figurativo italiano n. 643751 e marchio figurativo comunitario n. 1442268 ACOTEL per prodotti e servizi delle classi 9 e 38

Decisione della divisione di opposizione:

Parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ancotel GmbH.

3)

L’Acotel SpA sopporterà le proprie spese.