Language of document : ECLI:EU:T:2008:533

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

26 novembre 2008

Causa T‑284/07 P

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

contro

Adelaida López Teruel

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Ricevibilità – Invalidità – Domanda diretta alla convocazione di una commissione di invalidità – Competenza vincolata dell’APN»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 22 maggio 2007, causa F‑97/06, López Teruel/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.

Massime

1.      Impugnazione – Ricevibilità – Valutazione con riferimento alla controversia oggetto della causa – Parte rimasta parzialmente o totalmente soccombente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9)

2.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Sindacato del Tribunale di primo grado sulla determinazione dell’oggetto del ricorso operata dal Tribunale della funzione pubblica

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]

3.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale di primo grado sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

4.      Funzionari – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità

(Statuto dei funzionari, art. 78, primo comma; allegato VIII, art. 13, n. 1)

5.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

6.      Funzionari – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità – Presupposti – Avvio su domanda dell’interessato – Competenza vincolata dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 78, primo comma; allegato VIII, art. 13, n. 1)

1.      Dato che le condizioni di ricevibilità delle impugnazioni fissate dall’art. 9, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia si valutano unicamente con riferimento alla controversia oggetto della causa, una parte è legittimata ad impugnare una sentenza del Tribunale della funzione pubblica che si basa su principi formulati da un’altra sentenza divenuta definitiva, e ciò anche se, nella sentenza oggetto dell’impugnazione, il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato questioni di diritto analoghe. Infatti, la circostanza che la motivazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica divenuta definitiva accolga un motivo non vieta all’autore di un’impugnazione ricevibile di contestare, in un’altra controversia, la valutazione del Tribunale della funzione pubblica su un motivo analogo a quello esaminato nella sentenza divenuta definitiva.

Risulta inoltre dall’art. 9, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte che ad una parte basta essere rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni per essere legittimata a proporre un’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado.

(v. punti 23-26)

Riferimento: Corte 5 ottobre 2000, cause riunite C‑432/98 P e C‑433/98 P, Consiglio/Chvatal e a. (Racc. pag. I‑8535, punti 22 e 24), e Tribunale della funzione pubblica 16 gennaio 2007, causa F‑119/05, Gesner/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta)

2.      La determinazione dell’oggetto del ricorso in una sentenza emanata dal Tribunale della funzione pubblica costituisce una questione di diritto che può essere sottoposta alla valutazione del Tribunale di primo grado nell’ambito di un’impugnazione. Il ricorso costituisce, al riguardo, l’atto introduttivo del giudizio nel quale le parti hanno l’obbligo di definire l’oggetto della controversia.

(v. punti 33 e 34)

Riferimento: Corte 8 novembre 2007, causa C‑242/07 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑9757, punto 41), e Corte 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. I‑12041, punti 51‑57)

3.      Il giudice di primo grado, nella fattispecie il Tribunale della funzione pubblica, è il solo competente, da una parte, ad accertare i fatti, eccetto nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto sottoposta, come tale, al sindacato del Tribunale di primo grado, in quanto giudice dell’impugnazione. Un siffatto snaturamento deve risultare in maniera manifesta dai documenti agli atti, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 46 e 47)

Riferimento: Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. I‑4429, punto 85); Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑8935, punti 107 e 108), e Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑252/06 P, Beau/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 45‑47)

4.      Il Tribunale della funzione pubblica non commette alcun errore di diritto fondandosi sull’art. 78, primo comma, dello Statuto e sull’art. 13, n. 1, dell’allegato VIII dello Statuto per valutare la legittimità della domanda di un funzionario diretta ad ottenere la convocazione di una commissione di invalidità. Infatti, dal tenore di tali disposizioni discende che un funzionario di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura diritti a pensione, sia considerato dalla commissione di invalidità colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale tale da rendergli impossibile esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e che sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso le Comunità ha diritto, per tutto il periodo d’inabilità, ad una indennità di invalidità. Al fine di garantire il carattere effettivo di tale diritto, che può essere riconosciuto solo al termine del procedimento di invalidità, occorre considerare che esso comporta necessariamente, per tale funzionario, il diritto di chiedere all’autorità che ha il potere di nomina l’avvio di detto procedimento.

(v. punti 65-67)

Riferimento: Corte 17 maggio 1984, causa 12/83, Bähr/Commissione (Racc. pag. 2155, punti 12 e 13), e Tribunale 26 febbraio 2003, causa T‑59/01, Nardone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑323, punti 31 e 32)

5.      Dato che, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza del Tribunale di primo grado è limitata alla valutazione della soluzione giuridica data ai motivi discussi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, un argomento sollevato in un’impugnazione che non sia stato fatto valere nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dev’essere respinto in quanto irricevibile.

(v. punti 72 e 73)

Riferimento: Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 59); Corte 7 novembre 2002, cause riunite C‑24/01 P e C‑25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione (Racc. pag. I‑10119, punto 62), e Corte 28 settembre 2006, causa C‑104/05 P, El Corte Inglés/UAMI e Pucci (non pubblicata nella Raccolta, punto 40)

6.      L’autorità che ha il potere di nomina, una volta investita della domanda di un funzionario diretta ad ottenere l’avvio di un procedimento di invalidità, è in linea di principio tenuta, conformemente alle disposizioni dell’art. 78 dello Statuto, quali precisate dall’art. 13, n. 1, dell’allegato VIII dello Statuto, ad avviare il detto procedimento. Tali disposizioni attribuiscono alla detta autorità una competenza vincolata, nel senso che essa è tenuta ad avviare il procedimento di invalidità qualora accerti che ricorrono le condizioni previste da tali disposizioni. A questo proposito, ammettere che l’adizione della commissione di invalidità sia una mera facoltà per l’amministrazione sarebbe in contrasto con le dette disposizioni, dato che siffatte condizioni di adizione avrebbero l’effetto di privare di effettività il diritto riconosciuto al funzionario da tali disposizioni. Di conseguenza, la detta autorità, che non è competente ad effettuare valutazioni di ordine medico, può legittimamente respingere una domanda diretta ad ottenere la convocazione di una commissione di invalidità solo nel caso in cui essa disponga di elementi obiettivi e non contestati tali da escludere che ricorrano le condizioni di fondo delle dette disposizioni.

D’altro canto, non è contraddittorio constatare che l’autorità che ha il potere di nomina esercita una competenza vincolata in materia di convocazione di una commissione di invalidità pur riconoscendo nel contempo che possono intervenire elementi di valutazione nell’esercizio della stessa. Infatti, la detta autorità può legittimamente controllare se una delle condizioni per l’esercizio della sua competenza vincolata non è soddisfatta, senza per questo disporre di un margine discrezionale.

(v. punti 78-82)