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Ricorso proposto il 23 luglio 2007 - ecoblue/UAMI - BBVA (Ecoblue)

(Causa T-281/07)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ecoblue AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Osterrieth e T. Schmitz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2007, procedimento n. R 844/2006-1;

rigettare l'opposizione della Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA contro il marchio denominativo richiesto "ecoblue";

condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "ecoblue" per servizi delle classi 35, 36 e 38 (domanda di registrazione n. 2871598).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi "BLUE" (marchio comunitario n. 1345974), "BLUE JOVEN" (marchio comunitario n. 2065100), "BLUE BBVA" (marchio comunitario n. 2065621), "TARJETA BLUE BBVA" (marchio comunitario n. 2277291), "QNTAME BLUE" (marchio comunitario n. 2391878), "HIPOTECA BLUE" (marchio comunitario n. 2392181), "HIPOTECA BLUE JOVEN" (marchio comunitario n. 2794998) e "MOTOR BLUE JOVEN" (marchio comunitario n. 3060878)

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 1, giacché i marchi in conflitto non sarebbero simili e quindi non sussisterebbe un rischio di confusione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).