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Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 - ecoblue / UAMI

(Causa T-281/07)1

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Ecoblue - Marchio comunitario denominativo anteriore BLUE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ecoblue AG (Munich-Bogenhausen, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Osterrieth e T. Schmitz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2007 (procedimento R 844/2006-1) relativa a un procedimento d'opposizione tra la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA e la ecoblue AG.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La ecoblue AG è condannata alle spese.

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1 - GU C 235 del 6.10.2007.