Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 - ecoblue / UAMI
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Ecoblue - Marchio comunitario denominativo anteriore BLUE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ecoblue AG (Munich-Bogenhausen, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Osterrieth e T. Schmitz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Madrid, Spagna)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2007 (procedimento R 844/2006-1) relativa a un procedimento d'opposizione tra la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA e la ecoblue AG.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La ecoblue AG è condannata alle spese.
____________1 - GU C 235 del 6.10.2007.