SENTENZA DELLA CORTE
1° giugno 1999 (1)
«Concorrenza Applicazione d'ufficio dell'art. 81 CE (ex art. 85) da parte degli
arbitri Poteri del giudice nazionale in sede di impugnazione dei lodi arbitrali»
Nel procedimento C-126/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 234 CE (ex art. 177), dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa
dinanzi ad esso pendente tra
Eco Swiss China Time Ltd
e
Benetton International NV,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 81 CE (ex art. 85)
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini,
J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward,
H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Eco Swiss China Time Ltd, dagli avv.ti P.V.F. Bos e M.M. Slotboom,
del foro di Rotterdam, e M.S.C. Conway, attorney-at-Law admitted to the
District of Columbia and Illinois Bar;
per la Benetton International NV, dagli avv.ti I. Van Bael e P. L'Ecluse, del
foro di Bruxelles, e H.A. Groen, del foro dell'Aia;
per il governo olandese, dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto
presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore per
il diritto internazionale dell'economia e per il diritto comunitario presso la
direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la direzione medesima, in qualità di
agenti;
per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del
contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di
agente, assistito dal signor I.M. Braguglia, avvocato dello Stato;
per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury
Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor V.V. Veeder, QC;
per la Commissione delle Comunità europee, dai signori
C.W.A. Timmermans, direttore generale aggiunto, W. Wils e H. van Vliet,
membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Eco Swiss China Time Ltd, rappresentata dagli
avv.ti P. V. F. Bos, L. W. H. van Dijk e M. van Empel, del foro di Bruxelles, della
Benetton International NV, rappresentata dagli avv.ti H. A. Groen e I. van Bael,
del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, del governo francese,
rappresentato dalla signora R. Loosli-Surrans, del governo italiano, rappresentato
dal signor I.M. Braguglia, del governo del Regno Unito, rappresentato dai signori
S. Boyd, QC, e P. Stanley, barrister, e della Commissione, rappresentata dai signori
C.W.A. Timmermans, W. Wils e H. van Vliet, all'udienza del 7 luglio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 febbraio
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 21 marzo 1997, pervenuta alla Corte il 27 marzo seguente, lo Hoge
Raad dei Paesi Bassi ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE (ex art. 177), cinque
questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 81 CE (ex art. 85).
- 2.
- Tali questioni sono state proposte nell'ambito di un ricorso presentato dalla
Benetton International NV (in prosieguo: la «Benetton»), avente ad oggetto
un'istanza di sospensione dell'esecuzione di un lodo arbitrale che la condannava a
pagare alla Eco Swiss China Time Ltd (in prosieguo: la «Eco Swiss») danni e
interessi per l'inadempimento di un contratto di licenza concluso con quest'ultima.
La Benetton motivava il ricorso sostenendo che detto lodo era contrario all'ordine
pubblico ai sensi dell'art. 1065, n. 1, lett. e), del Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (in prosieguo: il «codice di procedura civile») a motivo della
nullità del contratto di licenza alla luce dell'art. 81 CE.
La legislazione nazionale
- 3.
- L'art. 1050, n. 1, del codice di procedura civile dispone:
«Un lodo arbitrale non può essere impugnato dinanzi ad arbitri, salva diversa
previsione contrattuale delle parti».
- 4.
- L'art. 1054, n. 1, di detto codice recita:
«Il collegio arbitrale decide secondo le regole di diritto».
- 5.
- L'art. 1059 dello stesso codice prevede:
«1. Solo un lodo arbitrale definitivo che decide integralmente o parzialmente la
causa può acquisire autorità di cosa giudicata. Esso acquista tale autorità dal
momento in cui è stato pronunciato.
2. Tuttavia se, in base all'accordo delle parti, un lodo definitivo che decide
integralmente o parzialmente la causa può essere impugnato dinanzi ad arbitri, esso
acquista autorità di cosa giudicata a partire dalla data in cui è scaduto il termine
per l'appello o, qualora l'appello sia stato proposto, a partire dalla data in cui è
stata resa la decisione d'appello, se ed entro i limiti in cui la decisione pronunciata
in primo grado è stata confermata».
- 6.
- Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale dei lodi arbitrali, l'art. 1064 del
codice di procedura civile precisa:
«1. Contro un lodo arbitrale definitivo, che decide integralmente o parzialmente
la causa, non appellabile dinanzi ad arbitri, o contro un lodo arbitrale definitivo che
decide integralmente o parzialmente la causa, reso in un giudizio di appello dinanzi
ad arbitri, è ammesso soltanto un ricorso giudiziario per nullità o per revocazione,
secondo le disposizioni della presente sezione.
2. L'impugnazione per nullità è proposta dinanzi al Rechtbank, nella cui cancelleria
deve essere depositato l'originale del lodo ai sensi dell'art. 1058, primo comma.
3. Una parte può proporre impugnazione per nullità a partire dal momento in cui
il lodo ha acquistato autorità di cosa giudicata. Il diritto di agire si estingue tre mesi
dopo la data di deposito del lodo nella cancelleria del Rechtbank. Tuttavia, se il
lodo munito di formula esecutiva è notificato alla controparte, quest'ultima può,
dopo lo spirare del termine di tre mesi di cui al numero precedente, proporre
l'impugnazione per nullità entro i tre mesi successivi alla data della notifica.
4. L'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale interlocutorio può essere
proposta soltanto unitamente all'impugnazione per nullità del lodo arbitrale
definitivo che decide integralmente o parzialmente la causa.
(...)»
- 7.
- L'art. 1065 dello stesso codice prosegue:
«1. La nullità può essere pronunciata soltanto per uno o più dei seguenti
motivi:
a) inesistenza di un valido compromesso arbitrale;
b) illegittima composizione del collegio arbitrale;
c) il collegio arbitrale non si è attenuto al suo compito;
d) il lodo non è stato sottoscritto o motivato secondo le
disposizioni dell'art. 1057;
e) il lodo o il procedimento con cui è stata pronunciato sono
contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
(...)
4. Il motivo di nullità previsto al precedente numero 1, lett. c), è inoperante
se la parte che intende avvalersene ha partecipato al procedimento senza
invocarlo, pur essendo consapevole del fatto che gli arbitri non si
attenevano al loro compito».
- 8.
- Infine, l'art. 1066, nn. 1 e 2, del codice di procedura civile precisa che
l'impugnazione per nullità non sospende l'esecuzione del lodo, ma che il giudice
adito può, su domanda della parte più diligente e in presenza di validi motivi,
sospendere l'esecuzione fino a che si sia pronunciato in via definitiva
sull'impugnazione per nullità. La domanda di sospensione si fonda sul prevedibile
annullamento del lodo arbitrale.
La causa principale
- 9.
- Il 1° luglio 1986 la Benetton, con sede ad Amsterdam, concludeva un contratto di
licenza della durata di otto anni con la Eco Swiss, con sede a Kowloon (Hong
Kong) e la Bulova Watch Company Inc. (in prosieguo: la «Bulova»), con sede a
Woodside (New York). In base a tale contratto, la Benetton concedeva alla Eco
Swiss il diritto di produrre orologi da polso e orologi in genere recanti la menzione
«Benetton by Bulova», che potevano successivamente essere venduti dalla Eco
Swiss e dalla Bulova.
- 10.
- Il contratto di licenza prevede, all'art. 26.A, che qualsiasi controversia o vertenza
fra le parti sarà risolta mediante arbitrato secondo le regole del Nederlandse
Arbitrage Instituut (Istituto olandese di arbitrato), e che gli arbitri designati
applicheranno il diritto olandese.
- 11.
- Con lettera del 24 giugno 1991, la Benetton risolveva il contratto a far data dal 24
settembre 1991, in anticipo di tre anni rispetto al termine inizialmente previsto. La
Benetton, la Eco Swiss e la Bulova avviavano un procedimento arbitrale relativo
a tale risoluzione.
- 12.
- Nel lodo del 4 febbraio 1993, denominato «Partial Final Award» (in prosieguo: il
«PFA») e depositato nella stessa data presso la cancelleria del Rechtbank dell'Aia,
gli arbitri ingiungevano alla Benetton di risarcire la Eco Swiss e la Bulova del
pregiudizio subito a causa della risoluzione del contratto posta in essere dalla
Benetton.
- 13.
- Poiché le parti non erano state in grado di raggiungere un accordo sull'ammontare
dei danni e degli interessi che la Benetton doveva risarcire alla Eco Swiss e alla
Bulova, gli arbitri, con un lodo del 23 giugno 1995 denominato «Final Arbitral
Award» (in prosieguo: il «FFA») e depositato il giorno 26 dello stesso mese presso
la cancelleria del Rechtbank, ingiungevano alla Benetton di versare una somma di
23.750.000 USD alla Eco Swiss e di 2.800.000 USD alla Bulova, a titolo di
risarcimento del danno subito dalle stesse. Il presidente del Rechtbank autorizzava
l'esecuzione del FAA con ordinanza 17 luglio 1995.
- 14.
- Il 14 luglio 1995, la Benetton si rivolgeva al Rechtbank per ottenere la declaratoria
di nullità del PFA e del FAA, facendo valere, in particolare, che tali lodi arbitrali
erano contrari all'ordine pubblico a motivo della nullità del contratto di licenza alla
luce dell'art. 81 CE, sebbene né le parti né gli arbitri avessero sollevato, nell'ambito
del procedimento arbitrale, la questione di un eventuale contrasto del contratto di
licenza con tale disposizione.
- 15.
- Il Rechtbank rigettava la domanda con sentenza 2 ottobre 1996. La Benetton
proponeva appello contro tale sentenza avanti al Gerechtshof dell'Aia, dinanzi al
quale la causa è ancora pendente.
- 16.
- Con ricorso depositato il 24 luglio 1995 presso la cancelleria del Rechtbank, la
Benetton chiedeva inoltre al giudice, in via principale, di sospendere l'esecuzione
del FAA, e, in via subordinata, di ordinare alla Eco Swiss di prestare una cauzione.
- 17.
- Con ordinanza del 19 settembre 1995, il Rechtbank accoglieva solamente la
domanda subordinata.
- 18.
- La Benetton proponeva appello contro tale ordinanza. Con ordinanza 28 marzo
1996, il Gerechtshof accoglieva per l'essenziale la domanda principale.
- 19.
- In effetti il Gerechtshof ha considerato che l'art. 81 CE è una disposizione di
ordine pubblico ai sensi dell'art. 1065, n. 1, lett. e), del codice di procedura civile,
la cui violazione può provocare la nullità di un lodo arbitrale.
- 20.
- Tuttavia il Gerechtshof ha valutato che, nell'ambito dell'istanza di sospensione
dell'esecuzione sottoposta al suo esame, non rientrasse nei suoi poteri verificare la
conformità con l'art. 1065, n. 1, lett. e), di un lodo definitivo parziale qual è il PFA,
per il motivo che la Benetton non aveva proposto, come richiesto dall'art. 1064, n.
3, del codice di procedura civile, un'impugnazione per nullità entro i tre mesi dal
deposito di detto lodo presso la cancelleria del Rechtsbank.
- 21.
- Il Gerechtshof ha nondimeno considerato che rientrasse nei suoi poteri verificare
la conformità del FAA con l'art. 1065, n. 1, lett. e), in particolare per ciò che
riguarda l'incidenza dell'art. 81, nn. 1 e 2, CE, sulla valutazione del pregiudizio,
perché, a suo parere, la concessione di un risarcimento danni destinato a
compensare il pregiudizio derivante dall'inadempimento colposo del contratto di
licenza finirebbe col dare esecuzione a detto contratto, mentre quest'ultimo sarebbe
almeno parzialmente nullo ai sensi dell'art. 81, nn. 1 e 2, CE. In effetti tale
contratto avrebbe consentito alle parti di spartirsi il mercato, dal momento che la
Eco Swiss non avrebbe più potuto vendere articoli d'orologeria in Italia e analogo
divieto sarebbe ricaduto sulla Bulova per le vendite negli altri Stati che all'epoca
erano membri della Comunità. Ora, come riconosciuto dalla Benetton e dalla Eco
Swiss, il contratto di licenza non è stato notificato alla Commissione e non ècoperto da un'esenzione di categoria.
- 22.
- Ritenendo che, nell'ambito dell'impugnazione per nullità, il FAA potrebbe essere
giudicato contrario all'ordine pubblico, il Gerechtshof decideva di accogliere
l'istanza di sospensione dell'esecuzione nei limiti in cui questa si ricollega al FAA.
- 23.
- La Eco Swiss proponeva ricorso in cassazione davanti allo Hoge Raad contro la
decisione del Gerechtshof, e la Benetton proponeva ricorso incidentale.
- 24.
- Lo Hoge Raad sottolinea che un lodo arbitrale è contrario all'ordine pubblico, ai
sensi dell'art. 1065, n. 1, lett. e), del codice di procedura civile, soltanto se il suo
contenuto o la sua esecuzione violano una norma imperativa di natura così
fondamentale che la sua osservanza non può essere impedita da alcuna restrizione
di natura procedurale. Ora, a parere dello Hoge Raad, nel diritto olandese la
semplice circostanza che il contenuto o l'esecuzione di un lodo arbitrale facciano
venir meno l'applicazione di un divieto sancito dal diritto della concorrenza non è,
in generale, considerata contraria all'ordine pubblico.
- 25.
- Riferendosi alla sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, Van
Schijndel e Van Veen (Racc. pag. I-4705), lo Hoge Raad si chiede tuttavia se lo
stesso valga quando, come nella causa di cui è investito, viene in considerazione
una disposizione comunitaria. Lo Hoge Raad deduce da quest'ultima sentenza che
l'art. 81 CE non deve essere considerato come una norma di diritto imperativa di
natura così fondamentale che la sua osservanza non può essere impedita da alcuna
restrizione di natura procedurale.
- 26.
- Inoltre, poiché non è contestato che la questione di una eventuale nullità del
contratto di licenza riguardo all'art. 81 CE non è stata sollevata nel corso del
procedimento arbitrale, lo Hoge Raad considera che gli arbitri sarebbero usciti dai
limiti della lite se avessero esaminato e risolto tale questione. Ora, in quest'ultimo
caso, il lodo arbitrale si sarebbe potuto dichiarare nullo, ai sensi dell'art. 1065, n.
1, lett. c), del codice di procedura civile, perché gli arbitri non si sarebbero attenuti
al loro compito. Secondo lo Hoge Raad, le parti in causa non potrebbero più
invocare una eventuale nullità del contratto di licenza per la prima volta
nell'ambito dell'impugnazione per nullità.
- 27.
- Il giudice a quo afferma che siffatte regole procedurali sono giustificate
dall'interesse generale all'efficace funzionamento del procedimento arbitrale, e che
esse non si applicano in maniera meno favorevole alle norme di diritto comunitario
rispetto all'applicazione alle norme di diritto interno.
- 28.
- Tuttavia, lo Hoge Raad si chiede se i principi elaborati dalla Corte nella sentenza
Van Schijndel e Van Veen, citata, s'impongano anche agli arbitri, in particolare per
il motivo che, in conformità alla sentenza 23 marzo 1982, causa C-102/81, Nordsee
(Racc. 1982, pag. 1095), un collegio arbitrale istituito in base a un contratto di
diritto privato senza intervento delle autorità non può essere considerato come un
giudice nazionale ai sensi dell'art. 234 CE, e dunque non può sottoporre questioni
pregiudiziali in applicazione di tale disposizione.
- 29.
- Lo Hoge Raad rileva inoltre che, ai sensi del diritto processuale olandese, quando
gli arbitri hanno definito una parte della controversia con un lodo interlocutorio
che ha carattere di decisione definitiva, tale lodo ha autorità di cosa giudicata, e
che, ove non sia stato presentata impugnazione per nullità dello stesso in tempo
utile, la possibilità di proporre impugnazione per nullità di un successivo lodo
arbitrale che sviluppa il lodo parziale è limitata dall'autorità di cosa giudicata. Lo
Hoge Raad si domanda tuttavia se il diritto comunitario impedisca al Gerechtshof
di applicare una regola procedurale del genere in una situazione nella quale, come
nel caso di specie, il lodo arbitrale successivo, per la nullità del quale è stata
proposta impugnazione in tempo utile, costituisca lo sviluppo di un lodo anteriore.
- 30.
- In base a tali presupposti, lo Hoge Raad ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) In quale misura i principi formulati dalla Corte di giustizia nella sua
sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, Van
Schijndel en Van Veen/Stichting Pensioenfonds voor
Fysiotherapeuten (Racc. pag. I-4705) si applichino per analogia
qualora, in una controversia avente per oggetto un contratto di
diritto privato che non è risolta da un giudice nazionale, bensì da
arbitri, le parti non invochino l'art. 85 del Trattato CE, e qualora gli
arbitri, in base alle norme di diritto processuale nazionale che sono
tenuti ad osservare, non abbiano alcuna facoltà di applicare d'ufficio
tale disposizione.
2) Se il giudice olandese, nonostante le norme di diritto processuale
olandese descritte ai precedenti punti 4.2 e 4.4 (ai sensi delle quali
una parte non può chiedere la declaratoria di nullità di un lodo
arbitrale che per un numero limitato di motivi, tra cui rientra la
contrarietà all'ordine pubblico, nella quale non è compresa, in
generale, la semplice circostanza che il contenuto o l'esecuzione di
un lodo arbitrale facciano venir meno l'applicazione di un divieto
sancito dal diritto della concorrenza) debba accogliere una domanda
volta a far dichiarare la nullità di un lodo arbitrale a causa di un
contrasto di detto lodo con l'art. 85 del Trattato CE - domanda che
risponde peraltro a quanto prescritto dalla legge - qualora egli
consideri che l'asserito contrasto sussista effettivamente.
3) Se, nonostante le norme di diritto processuale olandese definite al
precedente punto 4.5 (ai sensi delle quali gli arbitri hanno l'obbligo
di non uscire dai limiti della lite e di attenersi al loro compito), il
giudice sia tenuto a disporre in tal senso anche qualora nel
procedimento arbitrale la questione dell'applicabilità dell'art. 85 del
Trattato CE sia rimasta al di fuori dei limiti della controversia e gli
arbitri non abbiano emesso quindi una decisione su tale questione.
4) Se in base al diritto comunitario si debba disapplicare la norma di
diritto processuale olandese descritta al precedente punto 5.3 (per
cui un lodo arbitrale interlocutorio che ha natura di decisione
definitiva acquisisce l'autorità di cosa giudicata e non può, in linea
di principio, costituire oggetto di impugnazione per nullità trascorso
il termine di tre mesi dal deposito di detto lodo presso la cancelleria
del Rechtsbank), qualora ciò sia necessario per poter esaminare,
nell'ambito dell'impugnazione per nullità diretta contro un successivo
lodo arbitrale, se un contratto, la cui validità giuridica è stata
stabilita dal lodo interlocutorio rivestito di autorità di cosa giudicata,
sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l'art. 85 del Trattato CE.
5) Oppure se, in un caso come quello descritto nella questione n. 4, si
debba disapplicare il principio secondo cui non si può chiedere
contemporaneamente che sia dichiarato nullo il lodo interlocutorio,
nella misura in cui questo presenta le caratteristiche di una decisione
definitiva, e che sia dichiarato nullo il lodo arbitrale successivo».
Sulla seconda questione
- 31.
- Nella seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice a quo chiede
in sostanza se un giudice nazionale, al quale è sottoposta l'impugnazione per nullità
di un lodo arbitrale, debba accogliere tale ricorso qualora ritenga che tale decisione
sia effettivamente contraria all'art. 81 CE, anche se, in base alle regole di
procedura interne, non dovrebbe accogliere tale ricorso che per un numero limitato
di motivi, tra i quali figura la contrarietà all'ordine pubblico, concetto nel quale non
rientra, in linea generale, secondo il diritto nazionale applicabile, la semplice
circostanza che il contenuto o l'esecuzione di un lodo arbitrale facciano venir meno
l'applicazione di un divieto sancito dal diritto della concorrenza.
- 32.
- Innanzi tutto si deve richiamare l'attenzione sul fatto che, se un arbitrato
convenzionale solleva questioni di diritto comunitario, il giudice ordinario può
esaminarle, in particolare nell'ambito del controllo del lodo arbitrale, più o meno
ampio a seconda dei casi, che spetta ad esso in caso di appello, di opposizione, di
exequatur, o di qualsiasi altra impugnazione o altra forma di controllo contemplata
dalla normativa nazionale applicabile (v. sentenza Nordsee, citata, punto 14).
- 33.
- La Corte ha aggiunto, al punto 15 della sentenza Nordsee, citata, che spetta ai detti
giudici nazionali controllare se si debba rinviare alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE,
per ottenere l'interpretazione o la valutazione della validità delle disposizioni di
diritto comunitario che essi debbano applicare in sede di controllo giurisdizionale
di un lodo arbitrale.
- 34.
- A tale riguardo, la Corte ha considerato, ai punti da 10 a 12 della stessa sentenza,
che un collegio arbitrale convenzionale non costituisce una «giurisdizione nazionale
di uno Stato membro» ai sensi dell'art. 234 CE, perché per le parti contraenti non
vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti
a un arbitrato, e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non
sono implicate nella scelta della via dell'arbitrato né sono chiamate a intervenire
d'ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all'arbitro.
- 35.
- Occorre osservare poi che le esigenze di efficacia del procedimento arbitrale
giustificano il fatto che il controllo dei lodi arbitrali rivesta un carattere limitato, e
che un lodo arbitrale possa essere dichiarato nullo o vedersi negare il
riconoscimento solo in casi eccezionali.
- 36.
- Tuttavia, l'art. 81 CE costituisce, ai sensi dell'art. 3, lett. g), del Trattato CE
[divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g), CE] una disposizione
fondamentale indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità
e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno. L'importanza di una
disposizione siffatta ha indotto gli autori del Trattato a prevedere espressamente,
al n. 2 dell'art. 81 CE, che gli accordi e le decisioni vietati in virtù di tale articolo
sono nulli di pieno diritto.
- 37.
- Ne consegue che, nei limiti in cui un giudice nazionale debba, in base alle proprie
regole di procedura interne, accogliere un'impugnazione per nullità di un lodo
arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, esso
deve ugualmente accogliere una domanda fondata sulla violazione del divieto
sancito dall'art. 81, n. 1, CE.
- 38.
- Questa conclusione non viene rimessa in discussione dal fatto che la Convenzione
di New York 10 giugno 1958, sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali
stranieri, ratificata da tutti gli Stati membri, prevede che soltanto determinati vizi
possono giustificare un rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un lodo
arbitrale, vale a dire il mancato rispetto o il superamento, da parte del lodo, dei
termini della clausola compromissoria, il carattere non vincolante della decisione
per le parti o la contrarietà del riconoscimento o dell'esecuzione della stessa con
l'ordine pubblico del paese nel quale tale riconoscimento o tale esecuzione sono
richiesti [art. 5, n. 1, lett. c) ed e), e 2, lett. b), della Convenzione di New York].
- 39.
- In effetti, per la ragioni menzionate al punto 36 di questa sentenza, l'art. 81 CE
può essere considerato una disposizione di ordine pubblico ai sensi di detta
convenzione.
- 40.
- Infine è importante ricordare che, come è stato rilevato al punto 34 di questa
sentenza, gli arbitri, diversamente da un giudice nazionale, non possono chiedere
alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative
all'interpretazione del diritto comunitario. Ora, l'ordinamento giuridico comunitario
ha manifestamente interesse, per evitare future divergenze di interpretazione, a far
sì che sia garantita un'interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto
comunitario, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenza 25
giugno 1992, causa C-88/91, Federconsorzi, Racc. pag. I-4035, punto 7). Ne
consegue che, nella situazione oggetto della presente causa e diversamente dalla
sentenza Van Schijndel e Van Veen, citata, il diritto comunitario esige che
questioni relative all'interpretazione del divieto sancito dall'art. 81, n. 1, CE,
possano essere esaminate dai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi sulla validità
di un lodo arbitrale e possano essere oggetto, all'occorrenza, di un rinvio
pregiudiziale dinanzi alla Corte.
- 41.
- Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che un giudice nazionale,
chiamato a pronunciarsi su un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, deve
accogliere tale domanda se ritiene che la decisione sia effettivamente in contrasto
con l'art. 81 CE, quando, ai sensi delle norme di procedura nazionali, deve
accogliere un'impugnazione per nullità fondata sulla violazione di norme nazionali
di ordine pubblico.
Sulla prima e la terza questione
- 42.
- In considerazione della soluzione indicata per la seconda questione, non è
necessario risolvere la prima e la terza questione.
Sulla quarta e la quinta questione
- 43.
- Nella quarta e nella quinta questione, che occorre esaminare insieme, il giudice di
rinvio chiede, in sostanza, se in base al diritto comunitario vadano disapplicate le
norme di diritto processuale nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale
interlocutorio avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto di
un'impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce l'autorità della cosa
giudicata e non può più essere rimesso in discussione da un lodo arbitralesuccessivo, anche se ciò è necessario per poter esaminare, nell'ambito
dell'impugnazione per nullità diretta contro il lodo arbitrale successivo, se un
contratto, la cui validità giuridica è stata stabilita dalla decisione arbitrale
interlocutoria, sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l'art. 81 CE.
- 44.
- Occorre ricordare che, ai sensi delle norme di procedura nazionali applicabili alla
causa a qua, l'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale interlocutorio avente
natura di decisione definitiva può essere proposta nel termine di tre mesi che
decorre dal deposito di tale lodo presso la cancelleria del giudice competente.
- 45.
- Un termine siffatto, che non sembra troppo breve in rapporto a quelli fissati negli
ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, non è tale da rendere eccessivamente
difficile o praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento
giuridico comunitario.
- 46.
- Inoltre si deve sottolineare che, allo spirare di tale termine, norme di procedura
nazionali che limitano la possibilità di impugnare per nullità un lodo arbitrale
successivo che sviluppa un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione
definitiva, per il motivo che quest'ultimo è rivestito dell'autorità di cosa giudicata,
si giustificano in virtù dei principi che stanno alla base del sistema giurisdizionale
nazionale, quali il principio della certezza del diritto e quello del rispetto della cosa
giudicata che ne costituisce l'espressione.
- 47.
- In tali condizioni, il diritto comunitario non impone a un giudice nazionale di
disapplicare siffatte norme, anche se ciò è necessario per poter esaminare,
nell'ambito del procedimento d'impugnazione per nullità diretto contro il lodo
arbitrale successivo, se un contratto, la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo
arbitrale interlocutorio, sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l'art. 81 CE.
- 48.
- Si deve pertanto risolvere la quarta e la quinta questione nel senso che in base al
diritto comunitario non si devono disapplicare le norme di diritto processuale
nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di
decisione definitiva che non ha fatto oggetto di un'impugnazione per nullità entro
il termine di legge acquisisce l'autorità della cosa giudicata e non può più essere
rimesso in discussione da un lodo arbitrale successivo, anche se ciò è necessario per
poter esaminare, nell'ambito del procedimento d'impugnazione per nullità diretto
contro il lodo arbitrale successivo, se un contratto, la cui validità giuridica è stata
stabilita dal lodo arbitrale interlocutorio, sia tuttavia nullo poiché in contrasto con
l'art. 81 CE.
Sulle spese
49 Le spese sostenute dai governi olandese, francese, italiano e del Regno Unito,
nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato
osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con
ordinanza 21 marzo 1997, dichiara:
1) Un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su un'impugnazione per
nullità di un lodo arbitrale, deve accoglierla se ritiene che il lodo sia
effettivamente in contrasto con l'art. 81 CE, quando, ai sensi delle norme
di procedura nazionali, deve accogliere un'impugnazione per nullità fondata
sulla violazione di norme nazionali di ordine pubblico.
2) In base al diritto comunitario non si devono disapplicare le norme di
diritto processuale nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale
interlocutorio avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto
di un'impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce
l'autorità della cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione
da un lodo arbitrale successivo, anche se ciò è necessario per poter
esaminare, nell'ambito del procedimento d'impugnazione per nullità diretto
contro il lodo arbitrale successivo, se un contratto, la cui validità giuridica
è stata stabilita dal lodo arbitrale interlocutorio, sia tuttavia nullo poiché
in contrasto con l'art. 81 CE.
Rodríguez IglesiasKapteyn
Puissochet
Hirsch Jann
Mancini
Moitinho de Almeida Gulmann
Murray
Edward Ragnemalm Sevón Wathelet
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° giugno 1999.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias