Ricorso proposto il 5 marzo 2012 - Bial - Portela / UAMI -Probiotical (PROBIAL)
(Causa T-113/12)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bial - Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti B. Braga da Cruz e J. Pimenta)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Probiotical SpA (Novara, Italia)
Conclusioni
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 dicembre 2011, procedimento R 1925/2010-4;
ingiungere al convenuto di negare la registrazione del marchio comunitario n. 2408128 "PROBIAL"; e
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in blu scuro e blu chiaro "PROBIAL", per prodotti delle classi 1, 5 e 31 - Domanda di marchio comunitario n. 2408128
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio portoghese n. 155284 del marchio denominativo "Bial", per prodotti della classe 5; il marchio "Bial" in quanto ben noto in Portogallo; la registrazione di marchio comunitario n. 1400183 del marchio figurativo in bianco e nero "Bial", per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 42; la registrazione di marchio spagnolo n. 2026481 del marchio figurativo in bianco e nero "Bial", per servizi della classe 35; la registrazione internazionale n. 490635 del marchio in caratteri standard "Bial", per prodotti della classe 5; l'insegna di stabilimento n. 868 del segno figurativo "Bial"; il nome di stabilimento n. 35157 per la parola "Bial"; il logo n. 951 del segno figurativo "Bial"
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i marchi di cui trattasi non fossero simili e non potessero essere confusi.
____________