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Ricorso proposto il 5 agosto 2011 - Laboratoire Bioderma / UAMI - Cabinet Continental (BIODERMA)

(Causa T-427/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Bioderma (Lione, Francia) (rappresentante: avv. A. Teston)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cabinet Continental (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 28 febbraio 2011;

respingere l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato presentata dalla società Cabinet Continental;

condannare l'UAMI e/o il richiedente la dichiarazione di nullità a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso;

condannare il richiedente la dichiarazione di nullità a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo "BIODERMA" per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 - marchio comunitario n. 3 136 892

Titolare del marchio comunitario: Laboratoire Bioderma

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Cabinet Continental

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità è stata presentata sulla base dell'art. 52, n. 1, lett. a), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 3 136 892

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 75 del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione impugnata sarebbe erronea per quanto attiene, tra l'altro, al significato del marchio di cui trattasi in lingua greca e alla percezione che di detto marchio ha il pubblico greco.

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