Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 25 maggio 2023 - DS/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-323/23, Pensionsversicherungsanstalt)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: DS

Convenuta: Pensionsversicherungsanstalt

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7 della direttiva 2004/38/CE1 , debba essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione economicamente inattivo non ha diritto a una prestazione di assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38, quando soggiorna nello Stato membro ospitante per più di tre mesi ma per meno di cinque anni e il suo diritto di soggiorno deriva unicamente dal suo status di coniuge [articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38] di una cittadina dell’Unione lavoratrice dipendente nello Stato ospitante (lavoratrice migrante) [articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/38], senza disporre in proprio di un diritto di soggiorno originario ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) oppure c), della direttiva 2004/38.

____________

1     Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini     dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati     membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,     68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e     93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).