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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 24 maggio 2023 – DocLX Travel Events GmbH / Bundesarbeitskammer

(Causa C-320/23, Bundesarbeitskammer)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DocLX Travel Events GmbH

Convenuta: Bundesarbeitskammer

Questioni pregiudiziali

Ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni vertenti sull’articolo 12 («Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto») della direttiva (UE) 2015/2302 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva»):

Se l’esame dell’adeguatezza e, quindi, dell’ammontare delle spese di risoluzione debba essere compiuto con riferimento al momento dell’offerta dell’organizzatore di viaggi, della conclusione del contratto di pacchetto turistico, della dichiarazione di risoluzione da parte del viaggiatore, della prevista fine del viaggio o con riferimento a un momento diverso.

Se l’esame dell’adeguatezza e, quindi, dell’ammontare delle spese di risoluzione debba essere compiuto, quanto all’ammontare, sulla base di un calcolo esatto dal punto di vista economico-aziendale o, invece, sulla base di altri criteri, ad esempio sulla base di una stima forfettaria riferita a una percentuale del prezzo del viaggio.

Se la disposizione di cui trattasi debba essere interpretata nel senso che, in presenza, nel contratto di pacchetto turistico, di clausole che prevedono spese di risoluzione irragionevolmente elevate, l’organizzatore conserva il suo diritto al pagamento di spese di risoluzione adeguate (ai sensi della risposta alla prima e alla seconda questione), oppure che tale diritto deve essere concretamente quantificato sulla base dell’effettivo svantaggio patito dall’organizzatore, oppure che quest’ultimo perde integralmente tale diritto.

4.    Se, nel valutare l’adeguatezza delle spese di risoluzione, in particolare quando queste ultime sono state pattuite in maniera forfettaria, sia possibile ricorrere al diritto nazionale, quando quest’ultimo consente al giudice, in caso di previsti costi procedurali sproporzionati, di determinare discrezionalmente l’ammontare di una somma.

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1 Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).