Language of document : ECLI:EU:T:2014:1000

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

27 novembre 2014 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei trasformatori di potenza – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordo di ripartizione del mercato – Comunicazione sulla cooperazione del 2002 – Immunità dall’ammenda – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑521/09,

Alstom Grid SAS, già Areva T&D SAS, con sede a Parigi (Francia), rappresentata inizialmente da A. Schild, C. Simphal e E. Estellon, successivamente da J. Derenne, A. Müller‑Rappard e M. Domecq, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da A. Bouquet, N. von Lingen e K. Mojzesowicz, successivamente da A. Bouquet, K. Mojzesowicz e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C (2009) 7601 definitivo della Commissione, del 7 ottobre 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.129 – Trasformatori di potenza),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da D. Gratsias, facente funzione di presidente, O. Czúcz (relatore) e I. Labucka, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 maggio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e decisione impugnata

1        Il settore di cui trattasi nel caso di specie è quello dei trasformatori di potenza, degli autotrasformatori e dei reattori tipo «shunt» con una gamma di tensione pari o superiore ai 380 kV. Un trasformatore di potenza è un componente elettrico essenziale che ha la funzione di ridurre o aumentare il voltaggio all’interno di un circuito elettrico. Tali trasformatori sono venduti sia come apparecchiature a sé stanti sia come parte di sottostazioni elettriche chiavi in mano.

2        Durante il periodo rilevante ai fini del presente procedimento, ossia tra il 9 giugno 1999 e il 15 maggio 2003, la ricorrente, allora denominata Alstom T&D SA, era attiva nel campo dei trasformatori di potenza. Per tutto questo periodo, la società holding Alstom deteneva il 100% del capitale della Alstom France SA (rinominata Alstom Holdings nell’agosto 1999), la quale, a sua volta, deteneva il 100% del capitale della ricorrente.

3        Dopo la vendita dell’attività di produzione dei trasformatori di potenza dal gruppo Alstom al gruppo Areva, la ricorrente è stata trasferita nel 2004 al gruppo Areva, controllato dalla Areva SA, ed è stata in seguito rinominata Areva T&D SA.

4        L’11 e il 12 maggio 2004, la Commissione delle Comunità europee ha effettuato ispezioni nell’ambito del caso COMP/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas, segnatamente nei locali della Hitachi Ltd, in cui ha sequestrato copie di documenti.

5        Il 9 settembre 2004, la Hitachi ha presentato una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002») per quanto riguarda le apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «AIG»). In occasione di tale domanda, ha fornito, in particolare, copie dei documenti che la Commissione aveva rinvenuto nei suoi locali durante le predette ispezioni.

6        Il 22 settembre 2004, la Areva ha presentato una prima domanda di immunità. Tale prima domanda di immunità riguardava principalmente pratiche anticoncorrenziali relative a diversi Stati membri dell’Unione europea (in particolare il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e l’Austria). La Areva vi menzionava anche l’«Aero Club», un’intesa internazionale nel settore dei trasformatori di potenza. A tal riguardo, essa ha indicato i nomi delle imprese europee e giapponesi che vi avevano partecipato nonché la modalità di funzionamento di tale intesa. Ha precisato inoltre che dette pratiche erano cessate nel 1998‑1999. Il 7 dicembre 2005, la Commissione ha respinto questa prima domanda di immunità, dichiarando di considerare che la stessa non soddisfaceva le condizioni previste nel paragrafo 8, lettera a) o b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

7        Il 15 gennaio 2005, la Areva ha presentato una seconda domanda di immunità. In essa, ha fornito principalmente informazioni su possibili pratiche anticoncorrenziali riguardanti i mercati tedesco e francese dei trasformatori di potenza, precisando le differenze tra questa prima presunta intesa e l’intesa in relazione alla quale la Commissione aveva condotto indagini nel caso delle AIG. La Areva ha ritirato detta domanda di immunità il 21 settembre 2006.

8        Il 2 maggio 2006, la Areva ha presentato una terza domanda di immunità, relativa a una presunta intesa riguardante la Germania e la Francia. Ha completato le informazioni fornite l’8 settembre 2006 comunicando nuovamente informazioni sulle pratiche anticoncorrenziali riguardanti la Germania e la Francia e precisando che gli altri paesi interessati da dette pratiche erano il Belgio, i Paesi Bassi e l’Austria. In tale contesto, ha menzionato inoltre un «gentlemen’s agreement» che riguardava, a suo avviso, i mercati europei «non domestici», vale a dire i mercati europei in cui i produttori europei non disponevano di un’unità di produzione, come la Spagna o l’Italia. Infine, ha dichiarato che il «gentlemen’s agreement» era cessato nel 1997 o nel 1998. Il 10 ottobre 2006, la Areva ha precisato che tale «gentlemen’s agreement» sembrava essere soltanto un comportamento unilaterale e negava il carattere anticoncorrenziale di dette pratiche. Con lettera del 31 ottobre 2006, la Commissione ha concesso alla Areva un’immunità condizionale riguardante una «presunta intesa nel settore dei trasformatori di potenza in Germania, Austria, Francia e Paesi Bassi».

9        Il 7 e l’8 febbraio 2007, la Commissione ha effettuato ispezioni nei locali di alcune società in Germania, Austria e Francia.

10      Il 7 febbraio 2007, il gruppo Siemens ha presentato una domanda di immunità. Il 15 febbraio 2007, la Siemens ha completato tale domanda fornendo elementi di prova riguardanti un’intesa verbale nel settore dei trasformatori di potenza, denominata «gentlemen’s agreement (GA)», in virtù della quale i produttori europei non dovevano vendere i loro prodotti in Giappone e i produttori giapponesi non dovevano vendere i loro sul mercato europeo. Il 6 dicembre 2007, la Commissione ha concesso alla Siemens l’immunità condizionale in applicazione del paragrafo 8, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per essere stata la prima impresa ad averle fornito prove tali da consentirle di constatare un’infrazione all’articolo 81 CE per quanto riguarda detta intesa.

11      Il 14 marzo 2007, la Commissione ha inviato un questionario alla ricorrente e ad altre imprese. La ricorrente vi ha risposto il 27 marzo 2007.

12      Il 29 marzo 2007 si è tenuta una riunione con i rappresentanti della ricorrente, nel corso della quale la Commissione ha presentato alcuni documenti e ha posto domande a tal riguardo.

13      Il 1° giugno 2007, il gruppo Hitachi ha presentato un’altra domanda di trattamento favorevole, che ha completato il 1° agosto 2007.

14      Il 18 luglio 2007, il gruppo Fuji ha presentato una domanda di trattamento favorevole relativa a un’intesa tra produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza.

15      Il 20 agosto 2007, la Commissione ha informato oralmente la Areva del fatto che intendeva trattare soltanto l’intesa tra i produttori europei e giapponesi, e non le intese riguardanti alcuni Stati membri, per le quali la ricorrente aveva ottenuto l’immunità condizionale. Inoltre, la Commissione l’ha informata del fatto che l’immunità condizionale che le aveva concesso copriva solo le intese riguardanti alcuni mercati nazionali e non quella tra i produttori europei e giapponesi, in relazione alla quale la Areva non aveva presentato alcuna domanda di trattamento favorevole.

16      Il 30 settembre 2008, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento relativo al mercato dei trasformatori di potenza contro i destinatari della decisione impugnata.

17      Il 19 novembre 2008, prima di inviare la comunicazione degli addebiti, la Commissione ha inviato una lettera alla Areva in cui ha esposto dettagliatamente la cronologia delle sue domande di trattamento favorevole e le ha ricordato di averla informata il 20 agosto 2007 di essere giunta alla conclusione che le intese riguardanti alcuni Stati membri (in particolare la Germania), da una parte, e l’intesa tra i produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza, dall’altra, costituivano due infrazioni distinte e che essa intendeva perseguire soltanto la presunta intesa tra i produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza, e non la presunta intesa in Germania. Ha informato inoltre la ricorrente del fatto che gli elementi di prova relativi all’intesa tra i produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza non presentavano un valore aggiunto significativo e che essa non intendeva concederle alcuna riduzione di ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 a tal riguardo.

18      La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 20 novembre 2008. La ricorrente vi ha risposto il 20 gennaio 2009. L’audizione si è svolta il 17 febbraio 2009.

19      Il 7 ottobre 2009, la Commissione ha adottato la decisione C (2009) 7601 definitivo, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.129 – Trasformatori di potenza) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella quale ha constatato che la Alstom e la ricorrente avevano violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») e ha inflitto alla Alstom un’ammenda di EUR 16,5 milioni, per la quale la ricorrente è stata ritenuta solidalmente responsabile per un importo di EUR 13,53 milioni.

20      In tale decisione, la Commissione ha constatato che la ricorrente aveva partecipato, almeno dal 9 giugno 1999 al 15 maggio 2003, al «gentlemen’s agreement (GA)», un’intesa illecita che copriva l’intero territorio dello Spazio economico europeo (SEE), consistente in un accordo concluso oralmente tra i produttori di trasformatori di potenza europei e giapponesi e il cui oggetto consisteva nel rispettare i mercati interni di ciascuno e nell’astenersi dall’effettuarvi vendite.

21      Per quanto riguarda l’organizzazione del gentlemen’s agreement, la Commissione ha ritenuto che le aziende che vi hanno partecipato fossero divise in due gruppi, uno europeo e l’altro giapponese, che ciascun gruppo dovesse nominare un’impresa segretaria e che, per l’intero periodo dell’infrazione, la Siemens avesse svolto il ruolo di segretario del gruppo europeo e la Hitachi quello di segretario del gruppo giapponese. Essa ha constatato inoltre che l’accordo di ripartizione del mercato era stato completato da un accordo finalizzato a comunicare i bandi di gara (progetti) provenienti dal territorio dell’altro gruppo e che tali progetti dovevano essere comunicati al segretario dell’altro gruppo al fine di essere riassegnati.

22      La decisione impugnata riguarda il mercato dei trasformatori di potenza, sia quelli venduti come prodotti a sé stanti, sia quelli compresi nei progetti chiavi in mano, ad esclusione di quelli venduti come parte di AIG, i quali erano già stati oggetto della decisione della Commissione C (2006) 6762 definitivo, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas) (sintesi pubblicata sulla GU 2008, C 5, pag. 7).

23      Nella decisione impugnata, la Commissione ha distinto il gentlemen’s agreement in particolare da altre due intese, vale a dire, da una parte, dalle intese relative a mercati nazionali, segnatamente il mercato tedesco, e, dall’altra, dall’«Aero Club», un’intesa internazionale conclusasi nel 1997 o nel 1998. L’infrazione constatata nella decisione impugnata riguarda soltanto il gentlemen’s agreement, e non le altre due intese.

24      Ai sensi della sua comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione ha concesso l’immunità dall’ammenda alla Siemens AG e alla Siemens Aktiengesellschaft Österreich nonché una riduzione del 40% dell’ammenda alla Fuji Electronics Holdings Co., Ltd.

25      Per contro, la Commissione non ha concesso alcuna immunità o riduzione dell’ammenda alla ricorrente. Tuttavia, al punto 274 della decisione impugnata, le ha concesso una riduzione del 18% in virtù della collaborazione effettiva prestata al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. La differenza tra l’importo dell’ammenda inflitta alla Alstom e l’importo di quella inflitta alla ricorrente si spiega quindi con il fatto che la Alstom non ha beneficiato di una riduzione dell’ammenda.

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2009, la ricorrente, denominata Areva T&D SAS a seguito di una modifica statutaria, ha proposto il presente ricorso.

27      A seguito del suo riacquisto da parte della Alstom nel gennaio 2010, la ricorrente ha deciso di cambiare la propria ragione sociale adottando quella di Alstom Grid SAS.

28      A seguito di un impedimento del giudice relatore, la presente causa è stata assegnata a un nuovo giudice relatore.

29      Su relazione del giudice relatore, il 9 novembre 2012, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, di porre quesiti alle parti e di invitare la Commissione a produrre documenti. Nel termine assegnato, le parti hanno risposto ai quesiti e la Commissione ha parzialmente ottemperato alla richiesta di produzione di documenti. Il 7 marzo 2013, la ricorrente ha presentato osservazioni riguardo ai documenti e alle osservazioni presentati dalla Commissione.

30      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del 9 aprile 2013, il Tribunale ha sospeso il procedimento nella presente causa fino alla decisione della Corte che conclude il giudizio nella causa C‑231/11 P, Commissione/Siemens Österreich e a.

31      In seguito alla modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Nona Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

32      Successivamente alla pronuncia, da parte della Corte, delle sue sentenze del 10 aprile 2014, Commissione/Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, Racc., EU:C:2014:256), e Areva/Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, Racc., EU:C:2014:257), il Tribunale (Nona Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

33      Con lettera del 14 maggio 2014, la ricorrente ha rinunciato ad alcuni dei motivi dedotti a sostegno del proprio ricorso, e il Tribunale ne ha preso atto.

34      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 21 maggio 2014.

35      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda;

–        condannare la Commissione alle spese.

36       La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

37      Le parti non chiedono una modifica dell’importo dell’ammenda inflitta nella decisione impugnata.

 In diritto

38      Nell’atto introduttivo, il presente ricorso era articolato in quattro motivi. Orbene, come è stato ricordato supra al punto 33, la ricorrente ha rinunciato a una parte di tali motivi, vale a dire alla prima parte del primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la delega, da parte della Commissione, del suo potere sanzionatorio, al secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE e, in particolare, delle norme relative all’imputabilità delle infrazioni al diritto della concorrenza, nonché al terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE e, in particolare, delle norme in materia di solidarietà.

39      Occorre pertanto esaminare solo la parte restante del primo motivo, vertente su una motivazione insufficiente dell’aggiunta di una condizione ulteriore alle condizioni stabilite dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002, nonché il quarto motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto nonché sull’inosservanza delle regole stabilite da detta comunicazione.

40      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare il quarto motivo prima della parte restante del primo motivo.

 Sul quarto motivo, vertente sull’inosservanza delle regole stabilite dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002

41      Il quarto motivo si articola in due parti, relative, in primo luogo, all’inosservanza, da parte della Commissione, del paragrafo 8, lettera a), nonché dei paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e, in secondo luogo, a una violazione del principio del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto.

 Sulla prima parte del quarto motivo, relativa all’inosservanza del paragrafo 8, lettera a), nonché dei paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002

42      La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto concederle l’immunità in applicazione del paragrafo 8, lettera a), nonché dei paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. In tale contesto, in via principale, essa sostiene che, contrariamente a quanto ha constatato la Commissione, essa ha soddisfatto i requisiti posti dai suddetti paragrafi. In subordine, afferma che l’immunità dall’ammenda prevista da tali paragrafi deve essere concessa qualora, come nel caso di specie, esista un nesso di causalità chiaro e certo tra una domanda di immunità e l’adozione di una decisione che constata un’infrazione.

–       Sulla censura vertente sull’inosservanza del paragrafo 8, lettera a), nonché dei paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002

43      La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ha constatato la Commissione nella decisione impugnata, essa ha soddisfatto le condizioni stabilite dal paragrafo 8, lettera a), e dai paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto concederle un’immunità dall’ammenda per quanto riguarda la sua partecipazione al gentlemen’s agreement.

44      In via preliminare, va ricordato che, con l’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione ha creato aspettative legittime, come essa ha peraltro riconosciuto al paragrafo 29 di tale comunicazione. In considerazione del legittimo affidamento che le imprese che desiderano collaborare con la Commissione possono trarre da tale comunicazione, la Commissione è tenuta a conformarvisi. Pertanto la Commissione, nel caso in cui non avesse rispettato le linee di condotta stabilite da detta comunicazione, avrebbe violato il principio del legittimo affidamento (sentenze del 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione, T‑410/03, Racc., EU:T:2008:211, punto 510, e del 13 luglio 2011, Kone e a./Commissione, T‑151/07, Racc., EU:T:2011:365, punto 127).

45      Nella presente causa, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto constatato dalla Commissione al punto 314 della decisione impugnata, le condizioni stabilite dal paragrafo 8, lettera a), e dai paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la concessione di una immunità dall’ammenda erano soddisfatte nel caso di specie.

46      Per quanto riguarda il paragrafo 8, lettera a), e il paragrafo 9 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, va ricordato che essi esigono, da una parte, che un’impresa sia la prima a presentare alla Commissione elementi di prova che possano consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità europea e, dall’altra, che la Commissione non disponeva, al momento della comunicazione di tali elementi di prova, di elementi sufficienti ad adottare una decisione per svolgere un accertamento in relazione alla presunta intesa.

47      La ricorrente sostiene di aver fornito alla Commissione informazioni che le avrebbero consentito di adottare una decisione per svolgere un accertamento in un momento in cui essa non avrebbe ancora avuto a disposizione elementi di prova sufficienti riguardo al settore dei trasformatori di potenza. Infatti, sarebbe stato solo grazie alle informazioni che essa avrebbe comunicato alla Commissione che quest’ultima avrebbe potuto effettuare le proprie ispezioni nel febbraio 2007.

48      La Commissione contesta tali argomenti.

49      A tal riguardo, va ricordato che la Commissione ha ricevuto la prima domanda di immunità della ricorrente il 22 settembre 2004. Orbene, l’11 e il 12 maggio 2004, ossia prima della suddetta data, la Commissione aveva già effettuato ispezioni nel caso riguardante le AIG e aveva sequestrato documenti nei locali della Hitachi.

50      La ricorrente sostiene che tali documenti non hanno consentito alla Commissione di svolgere accertamenti. Nessuno di detti documenti le avrebbe consentito di svelare o di dimostrare l’esistenza di un’eventuale intesa tra i produttori europei e giapponesi riguardante i trasformatori di potenza.

51      Occorre pertanto esaminare se i documenti che la Commissione ha sequestrato durante le ispezioni nei locali della Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004, e che la stessa ha presentato al Tribunale su richiesta di quest’ultimo (v. supra, punto 29), le avrebbero consentito di adottare una decisione per svolgere un accertamento in relazione al gentlemen’s agreement, ossia a un’intesa tra i produttori di trasformatori di potenza europei e giapponesi il cui oggetto consisteva nel rispettare i mercati interni di ciascuno e nell’astenersi dall’effettuarvi vendite.

52      In tale contesto, in primo luogo, va ricordato che, al fine di poter adottare una decisione per svolgere accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione deve esporre le circostanze di fatto che possano giustificarli (v., per analogia, sentenza del 26 giugno 1980, National Panasonic/Commissione, 136/79, Racc., EU:C:1980:169, punti 26 e 27).

53      In secondo luogo, occorre considerare che, al fine di giustificare gli accertamenti, non è necessario che i documenti sequestrati dalla Commissione siano stati tali da dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio l’esistenza dell’infrazione constatata nella decisione impugnata. Infatti, tale livello di prova è richiesto per le decisioni della Commissione in cui essa constata l’esistenza di un’infrazione e infligge ammende. Invece, per adottare una decisione di accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, è sufficiente che essa disponga di elementi e di indizi sostanziali gravi che la inducono a sospettare l’esistenza di un’infrazione (v. sentenza dell’8 marzo 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/04, Racc., EU:T:2007:81, punto 53 e giurisprudenza citata).

54      In terzo luogo, va ricordato che, in particolare nel campo delle intese illecite, i diversi indizi non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità, e possono rafforzarsi reciprocamente (v., per analogia, sentenze del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, Racc., EU:C:1972:70, punto 68, e dell’8 luglio 2004, JFE Engineering/Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc., EU:T:2004:221, punto 275).

55      Nel caso di specie, occorre quindi esaminare se, sulla base del contenuto dei documenti che la Commissione aveva sequestrato nei locali della Hitachi, valutati nel loro insieme, essa disponesse di elementi sufficienti per adottare una decisione di svolgere un accertamento in relazione a un’intesa anticoncorrenziale tra produttori europei e produttori giapponesi di trasformatori di potenza in applicazione dei principi sopra richiamati.

56      Per quanto riguarda i documenti che la Commissione ha presentato al Tribunale in risposta alla richiesta di quest’ultimo di presentargli i documenti che essa aveva sequestrato durante l’ispezione presso la Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004, occorre innanzitutto considerare che, nei documenti che la Commissione ha denominato «NB 2», «NB 4», «FP 4» e «FP 5», si fa riferimento a riunioni riguardanti il «AC» e il «GA». Da tali documenti si evince inoltre che erano stati utilizzati codici [ad esempio: «TA», «TB», «TS», «TT» e «TX(B)», «T2», «T3», «T4», «T5» nonché «E» e «J»] per designare imprese o gruppi di imprese partecipanti a dette riunioni. In considerazione delle circostanze che, da una parte, tali acronimi e codici non erano stati utilizzati nell’ambito dell’intesa riguardante le AIG e, dall’altra, che dalla posizione delle persone menzionate nel documento denominato «FP 4» poteva dedursi che le riunioni «AC» e «GA» concernevano i trasformatori di potenza, occorre considerare che la Commissione disponeva di elementi e di indizi che le consentivano di sospettare l’esistenza di riunioni tra produttori di trasformatori di potenza.

57      Inoltre, va constatato che i documenti sequestrati nei locali della Hitachi consentivano alla Commissione di individuare almeno alcune delle imprese e alcuni dei loro rappresentanti che avevano partecipato a tali riunioni. In primo luogo, i nomi di alcune persone che avevano partecipato a dette riunioni sono riportati nel documento denominato «FP 4» e, con l’ausilio di altri documenti, come quello denominato «FPB 200», la Commissione avrebbe potuto determinare, per alcune di esse, le imprese a cui appartenevano e che rappresentavano durante tali riunioni, vale a dire i gruppi ABB, Alstom e VA‑TECH. Per quanto riguarda i nomi di due persone menzionate nel documento denominato «FP 4», che non potevano essere attribuiti alle predette imprese, occorre considerare che, tenuto conto delle circostanze che, da una parte, i documenti denominati «NB 6», «NB 8» e «KC 10» menzionavano una riunione che si era tenuta in una sala conferenze di uno stabilimento delle imprese partecipanti a Norimberga (Germania) e, dall’altra, che un sito importante della Siemens si trovava in tale città, la Commissione disponeva di elementi e di indizi che le consentivano di sospettare che anche rappresentanti della Siemens avessero partecipato a dette riunioni. In secondo luogo, la Commissione osserva giustamente che il fatto di avere sequestrato i documenti nei locali della Hitachi le consentiva di sospettare che anche tale impresa avesse partecipato alle riunioni riguardanti i trasformatori di potenza. In terzo luogo, nel documento intitolato «FP 5», si fa riferimento alla creazione di due imprese comuni tra alcune imprese designate con i codici «T2», «T3», da una parte, e «T4» e «T5», dall’altra. Orbene, come rileva giustamente la Commissione, la stessa avrebbe potuto dedurre, sulla base di informazioni che erano già pubblicamente disponibili al momento delle ispezioni presso la Hitachi, che si trattava della creazione di un’impresa comune tra la Fuji e la Hitachi, da una parte, e la Toshiba e un’altra impresa giapponese, dall’altra. Pertanto, segnatamente sulla base di tale documento, essa avrebbe potuto avere sospetti anche in merito alla partecipazione dei gruppi Hitachi, Fuji e Toshiba alle riunioni.

58      Occorre considerare inoltre che, in particolare, il contenuto del documento denominato «FP 4» forniva indicazioni in merito al carattere anticoncorrenziale dell’accordo e all’organizzazione delle riunioni. Infatti, da tale documento risulta che un «GA» doveva essere rispettato tra imprese situate in «E» o «J» e che si erano tenute due riunioni all’anno. Tale documento forniva anche un’indicazione sul periodo durante il quale si erano tenute le riunioni. Dal documento denominato «KC 10» può desumersi inoltre che le riunioni riguardavano discussioni e scambi di informazioni tra i partecipanti a proposito dei progetti di trasformatori di potenza.

59      Pertanto, valutati nel loro insieme, i documenti sequestrati dalla Commissione durante le ispezioni presso la Hitachi le avrebbero consentito di sospettare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra i produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza e di adottare una decisione per svolgere un accertamento a tal riguardo.

60      Nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente è in grado di rimettere in discussione tale valutazione.

61      In primo luogo, la censura relativa all’illeggibilità del documento denominato «FP 7» deve essere respinta. A tal riguardo, innanzitutto, occorre considerare che, come risulta dalle considerazioni esposte supra ai punti da 56 a 58, anche se tale documento non fosse stato preso in considerazione, la Commissione avrebbe avuto a disposizione elementi sufficienti per sospettare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra i produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza. La censura relativa all’illeggibilità del documento denominato «FP 7» deve pertanto essere respinta in quanto inconferente. Inoltre, va constatato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, benché tale documento sia leggibile con difficoltà, esso non è illeggibile, come conferma peraltro la stessa ricorrente, che espone le ragioni per le quali il suo contenuto non consente al lettore di svelare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale. In ogni caso, va ricordato che il contenuto di tale documento è parzialmente riprodotto nel punto 99 della decisione impugnata.

62      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che alcuni dei documenti che la Commissione ha presentato su richiesta del Tribunale recano la data del 1° giugno 2007 e, pertanto, non possono essere tra quelli che quest’ultima ha sequestrato durante l’ispezione effettuata presso la Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004. In udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, la ricorrente ha precisato di limitarsi a contestare il fatto che i documenti forniti dalla Commissione e recanti la data del 1° giugno 2007, nonché alcune traduzioni, fossero stati sequestrati da quest’ultima nel corso dell’ispezione effettuata presso la Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004, ma di non contestare, invece, il fatto che gli altri documenti forniti dalla Commissione su richiesta del Tribunale fossero stati sequestrati nel corso di detta ispezione.

63      A tal riguardo, va constatato che, in effetti, una parte dei documenti che la Commissione ha presentato al Tribunale reca la data del 1° giugno 2007. Tuttavia, per quanto riguarda i documenti che sono stati presi in considerazione supra ai punti da 56 a 58, occorre constatare che una parte di essi non reca la data del 1° giugno 2007 e che, per il resto, laddove tale data è riportata negli altri documenti, si tratta di documenti che consistono, da una parte, in una versione originale redatta parzialmente o interamente in giapponese e, dall’altra, in una traduzione in inglese di detta versione originale. Orbene, si deve constatare che la data del 1° giugno 2007 è riportata solo nelle traduzioni in inglese.

64      Pertanto, il fatto che la data del 1° giugno 2007 sia riportata nelle traduzioni in inglese non è tale da rimettere in discussione la constatazione secondo cui, a seguito dell’ispezione effettuata presso la Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004, la Commissione disponeva già di elementi e di indizi sostanziali gravi, segnatamente in giapponese, che le consentivano di sospettare la partecipazione della ricorrente a un’intesa anticoncorrenziale tra produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza. Di conseguenza, tale censura deve essere respinta.

65      In terzo luogo, occorre considerare che nulla osta a che documenti redatti in giapponese costituiscano elementi e indizi sostanziali gravi tali da consentire l’adozione di una decisione di accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. In risposta a un quesito del Tribunale in udienza, la ricorrente ha peraltro precisato di non contestare tale punto.

66      In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non era legittimata a utilizzare i documenti esaminati supra ai punti da 56 a 58.

67      In tale contesto, anzitutto, essa sostiene che, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, la Commissione non era legittimata a utilizzare alcuni documenti sequestrati durante le ispezioni presso i locali della Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004. Essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto limitare le proprie ricerche ai settori indicati nella decisione che ordinava l’ispezione, vale a dire le sottostazioni blindate o le apparecchiature di comando con isolamento in gas. Orbene, tali prodotti, da una parte, e i trasformatori di potenza, dall’altra, sarebbero prodotti distinti e non accessori.

68      La Commissione ritiene che dette censure siano irricevibili, in quanto sollevate tardivamente, e, in ogni caso, infondate.

69      A tal riguardo, va ricordato che, certamente, dalla giurisprudenza emerge che le informazioni raccolte durante gli accertamenti non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nella decisione di accertamento (sentenza del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione, 85/87, Racc., EU:C:1989:379, punto 17; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione, T‑135/09, Racc., EU:T:2012:596, punto 64). Detta prescrizione è intesa a tutelare sia il segreto professionale, sia i diritti della difesa delle imprese. Questi diritti sarebbero gravemente compromessi qualora, nell’ambito di una decisione che constata un’infrazione agli articoli 81 CE o 82 CE, la Commissione potesse fondarsi, nei confronti delle imprese, su prove che, conseguite durante un accertamento, siano estranee all’oggetto ed allo scopo di questo (sentenza del 6 settembre 2013, Deutsche Bahn e a./Commissione, T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11, Racc., EU:T:2013:404, punto 124).

70      Tuttavia, come si è esposto supra ai punti da 52 a 55, nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 9 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, non si tratta di esaminare se la Commissione disponesse già di elementi di prova sufficienti per dimostrare l’esistenza di un’intesa illecita in una decisione che constata l’esistenza di un’infrazione e infligge un’ammenda, ma occorre esaminare soltanto se essa disponesse di elementi sufficienti per adottare una decisione di ispezione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003.

71      Orbene, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, anche nell’ipotesi in cui i documenti riguardanti il gentlemen’s agreement non fossero stati coperti dall’oggetto della decisione di ispezione nei locali della Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004 (ipotesi contestata dalla Commissione), la giurisprudenza citata supra al punto 69 non osterebbe a che la Commissione si basi sulla propria conoscenza dei documenti menzionati supra ai punti da 56 a 58 al fine di adottare una nuova decisione per svolgere accertamenti in virtù dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003.

72      Infatti, come il Tribunale ha già avuto l’occasione di constatare, il fatto che, nell’ambito di un’ispezione, la Commissione abbia conoscenza per la prima volta di documenti che indicano l’esistenza di un’infrazione non coperta dall’oggetto della decisione di accertamento non conferisce loro una protezione talmente assoluta che gli stessi non possano essere legalmente richiesti e utilizzati a fini probatori. Diversamente ragionando, le imprese sarebbero indotte, durante l’accertamento in una prima causa, a consegnare tutti i documenti che consentano di dimostrare un’altra infrazione e a premunirsi in tal modo da ogni procedimento al riguardo. Una soluzione del genere oltrepasserebbe i limiti di quanto necessario per la tutela del segreto professionale e dei diritti della difesa e costituirebbe un ostacolo ingiustificato allo svolgimento, da parte della Commissione, del compito di vegliare sul rispetto delle regole sulla concorrenza nel mercato comune (sentenza Deutsche Bahn e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, EU:T:2013:404, punti da 125 a 127).

73      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, a seguito delle ispezioni dell’11 e 12 maggio 2004 nei locali della Hitachi, la Commissione avrebbe potuto basarsi sulla conoscenza dei documenti menzionati supra ai punti da 56 a 58 al fine di adottare una decisione per svolgere accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 in relazione a una presunta intesa anticoncorrenziale tra i produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza.

74      Pertanto, la censura relativa alla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare se il gentlemen’s agreement fosse coperto dall’oggetto della decisione di ispezione dei locali della Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004.

75      In ogni caso, va constatato che i documenti esaminati supra ai punti da 56 a 58 erano stati presentati anche dalla Hitachi nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole del 9 settembre 2004, quindi anteriormente alla domanda di immunità della ricorrente. Certamente, quest’ultima invoca a tal riguardo il fatto che la Hitachi avesse limitato l’uso di detti documenti all’indagine in corso nel caso delle AIG. Tuttavia, anche ammettendo che la Hitachi avesse voluto e potuto limitare l’uso di tali documenti, ciò non avrebbe impedito alla Commissione di adottare una decisione di accertamento in relazione a una presunta intesa anticoncorrenziale tra i produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza, basandosi sulla sua conoscenza di detti documenti.

76      Occorre pertanto respingere la censura relativa al fatto che la Commissione non fosse legittimata a basarsi su tali documenti, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità di detta censura.

77      In quinto luogo, la ricorrente sostiene che, nel momento in cui essa ha presentato la propria domanda di immunità, la équipe della Commissione incaricata del caso non era ancora a conoscenza del contenuto dei documenti sequestrati nei locali della Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004. In tale contesto, essa sostiene che, anche nell’ipotesi in cui, nel momento in cui essa aveva presentato la propria domanda di immunità, la Commissione in quanto istituzione avesse già avuto a disposizione informazioni sufficienti per adottare una decisione di accertamento in relazione a una presunta intesa anticoncorrenziale tra i produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza, la équipe incaricata del presente caso non sembrerebbe essere stata a conoscenza di tali informazioni. Queste ultime sarebbero state contenute in un altro fascicolo, ossia il fascicolo del caso AIG.

78      A tal riguardo, anzitutto, va ricordato che dal paragrafo 9 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 risulta che un’immunità ai sensi di detto paragrafo, del paragrafo 8, lettera a), e del paragrafo 11 di tale comunicazione può essere concessa solo alla condizione che «la Commissione» non disponesse ancora di elementi sufficienti per adottare una decisione ai fini di un accertamento. Il paragrafo 9 della comunicazione non fa quindi riferimento alla conoscenza che possa averne un’eventuale équipe incaricata del caso, ma alla conoscenza che possa averne la Commissione in quanto istituzione. Pertanto, va constatato che, nel caso di specie, la Commissione non ha superato i limiti testuali posti dal paragrafo 9 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

79      Occorre poi considerare che un approccio secondo cui il criterio determinante sarebbe il livello delle conoscenze che possano avere i membri di un’eventuale équipe incaricata del caso nel momento in cui viene presentata la domanda di immunità non sarebbe conforme allo spirito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e agli obiettivi da questa perseguiti.

80      Infatti, un tale approccio avrebbe come conseguenza il fatto che si dovrebbe concedere un’immunità ai sensi del suo paragrafo 8, lettera a), nonché dei suoi paragrafi 9 e 11, anche nel caso in cui gli elementi e gli indizi sostanziali che erano già a disposizione della Commissione al momento della presentazione della domanda di immunità le avessero già consentito di adottare una decisione di accertamento in relazione alla presunta intesa.

81      Orbene, in tale contesto, va ricordato che l’obiettivo del programma di trattamento favorevole della Commissione non è quello di offrire alle imprese che partecipano alle intese segrete la possibilità di sfuggire alle conseguenze finanziarie della loro responsabilità, ma quello di facilitare l’individuazione di tali pratiche e in seguito, nel procedimento amministrativo, di agevolare gli sforzi della Commissione volti alla ricostruzione dei fatti rilevanti nella misura del possibile. Pertanto, i vantaggi che possono essere ottenuti dalle imprese partecipanti a tali pratiche non possono superare il livello necessario a garantire la piena efficacia del programma di trattamento favorevole e del procedimento amministrativo condotto dalla Commissione.

82      Pertanto, un’immunità dall’ammenda è giustificata soltanto in funzione del valore della collaborazione dell’impresa che chiede l’immunità. Così, come la Commissione ha correttamente considerato al paragrafo 6 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la collaborazione di un’impresa che la informi dell’esistenza di un’intesa illecita di cui essa non era ancora a conoscenza ha un valore intrinseco tale da giustificare l’immunità dall’ammenda. Diversamente, la collaborazione di un’impresa che abbia come unico effetto di informarla di un’intesa illecita, di cui essa poteva sospettare l’esistenza sulla base di elementi e indizi di cui già disponeva, non ha un valore intrinseco paragonabile. Al contrario, come risulta dal paragrafo 8, lettera b), di tale comunicazione, in quest’ultimo caso, un’immunità dall’ammenda è giustificata soltanto se l’impresa non si limiti a informarla dell’esistenza dell’intesa, ma le fornisca anche elementi di prova che le consentano di constatare la sua esistenza in una decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE.

83      Pertanto, la censura relativa all’asserita mancanza di conoscenza dell’esistenza del gentlemen’s agreement da parte di un’eventuale équipe della Commissione incaricata del caso deve essere respinta.

84      In sesto luogo, la ricorrente sostiene che gli elementi sui quali la Commissione avrebbe potuto basarsi si trovavano nel fascicolo del caso AIG. A tal riguardo, è sufficiente ricordare, innanzitutto, che, come si è esposto supra ai punti 70 e 73, anche nel caso in cui l’oggetto della decisione di ispezione nei locali della Hitachi l’11 e il 12 maggio 2004 non avesse coperto il gentlemen’s agreement, nulla avrebbe impedito alla Commissione di basarsi su tali documenti per adottare una nuova decisione di ispezione. Inoltre, come risulta dai precedenti punti 78 e 79, sapere in quale fascicolo si trovassero tali elementi non è pertinente ai fini dell’applicazione del paragrafo 9 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

85      In settimo luogo, la ricorrente sostiene che il fatto che la Commissione non disponesse ancora di elementi gravi sufficienti al momento della presentazione della sua domanda di immunità è dimostrato da indizi. Anzitutto, la Commissione avrebbe effettuato ispezioni nel settore dei trasformatori di potenza soltanto nel gennaio 2007. Tali ispezioni sarebbero avvenute quindi soltanto tre anni dopo le ispezioni effettuate nel caso delle AIG e solamente dopo che essa le aveva comunicato, nell’ambito della sua cooperazione continua, informazioni sul settore dei trasformatori di potenza. Poi, durante il periodo che intercorre dalle ispezioni relative alle AIG alle ispezioni riguardanti i trasformatori di potenza, solo un’altra impresa, la ABB, avrebbe presentato domande di immunità. Orbene, tali domande, che peraltro sarebbero state respinte dalla Commissione, sarebbero intervenute dopo il 22 dicembre 2004, ossia dopo la sua prima domanda di immunità. Inoltre, nonostante il fatto che la Hitachi avesse presentato una domanda di trattamento favorevole, la Commissione non avrebbe richiesto alcuna traduzione dal giapponese all’inglese dei documenti in questione al fine di conoscerne il significato e non avrebbe ripreso contatto con la Hitachi per chiedere spiegazioni sul significato esatto di tali documenti nonché la comunicazione di ulteriori prove documentali o per chiederle di presentare altre dichiarazioni orali e ulteriori prove documentali. Infine, il 6 dicembre 2007, la Commissione avrebbe respinto la domanda di trattamento favorevole della Hitachi del 1° giugno 2007.

86      Per quanto riguarda tali argomenti, è sufficiente constatare che, come risulta dai precedenti punti da 56 a 58, la Commissione disponeva già di elementi e di indizi sostanziali gravi che le consentivano di sospettare l’esistenza di un’intesa tra produttori europei e giapponesi di trasformatori di potenza, e che nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente è in grado di rimettere in discussione tale constatazione. Anche tale censura va quindi respinta.

87      Pertanto, occorre constatare che nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente è in grado di rimettere in discussione la constatazione della Commissione secondo cui la condizione prevista al paragrafo 9 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non era soddisfatta. Si deve pertanto respingere la presente censura nella parte in cui riguarda l’inosservanza del paragrafo 9 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

88      Anche gli argomenti relativi all’inosservanza del paragrafo 8, lettera a), e del paragrafo 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 devono essere respinti. Infatti, un’immunità dall’ammenda ai sensi del paragrafo 8, lettera a), nonché dei paragrafi 9 e 11 può essere concessa solo se siano soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni ivi previste. Poiché la condizione prevista al paragrafo 9 di detta comunicazione non è soddisfatta, gli argomenti relativi alle altre condizioni devono essere considerati inconferenti.

89      Occorre pertanto respingere integralmente la censura vertente sull’inosservanza del paragrafo 8, lettera a), nonché dei paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002

–       Sulla censura vertente sull’esistenza di un nesso di causalità

90      In subordine, la ricorrente sostiene che le si sarebbe dovuta concedere l’immunità in virtù del paragrafo 8, lettera a), nonché dei paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 in quanto esiste un nesso di causalità chiaro e certo tra la sua domanda di immunità, le ispezioni condotte dalla Commissione il 7 e l’8 febbraio 2007, la domanda di immunità della Siemens del 7, 12 e 15 febbraio 2007 nonché quella della Fuji del 18 luglio 2007 e l’adozione della decisione impugnata.

91      A tal riguardo, innanzitutto, è sufficiente constatare che dai paragrafi da 8 a 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 emerge chiaramente che, nel caso in cui la Commissione disponga già di elementi e di indizi sostanziali gravi in grado di giustificare l’adozione di una decisione di ispezione, un’impresa può ottenere l’immunità dall’ammenda soltanto se presenti elementi di prova che consentano alla Commissione di constatare un’infrazione all’articolo 81 CE.

92      Va sottolineato inoltre che il rischio di un effetto «valanga», ossia il rischio che la domanda di immunità di un’impresa in relazione a un’intesa provochi una misura di indagine della Commissione, che, a sua volta, provoca domande di immunità di altre imprese riguardanti il medesimo settore, ma relative a intese illecite distinte da quella oggetto della domanda di immunità iniziale, è un elemento intrinseco al programma di trattamento favorevole della Commissione. Esso incoraggia le imprese che desiderano collaborare con la Commissione a non limitarsi a una cooperazione selettiva riguardante una sola intesa, ma a collaborare pienamente per quanto riguarda tutte le intese di cui abbiano conoscenza.

93      Pertanto, anche ammettendo che il nesso di causalità tra la domanda di immunità della ricorrente e l’adozione della decisione impugnata sia dimostrato, ciò non sarebbe sufficiente affinché quest’ultima ottenga l’immunità dall’ammenda in virtù della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

94      Occorre pertanto respingere integralmente la presente censura e, di conseguenza, la parte del quarto motivo vertente sull’inosservanza del paragrafo 8, lettera a), nonché dei paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

 Sulla seconda parte del quarto motivo

95      La seconda parte del quarto motivo verte, da una parte, sulla violazione del principio del legittimo affidamento e, dall’altra, sulla violazione del principio della certezza del diritto derivante dall’inosservanza del paragrafo 23, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

–       Sulla censura vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento

96      La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento. Il comportamento della Commissione durante una gran parte del procedimento amministrativo l’avrebbe indotta a ritenere legittimamente che avrebbe beneficiato dell’immunità dall’ammenda se avesse continuato a collaborare con essa. In tale contesto, la ricorrente invoca la lettera della Commissione del 31 ottobre 2006, nonché le circostanze che, da una parte, il 7 e l’8 febbraio 2007 la Commissione non ha effettuato ispezioni nei suoi locali e, dall’altra, le ha inviato il questionario del 14 marzo 2007 a titolo puramente informativo. Trattandola così in modo diverso rispetto alle altre imprese, la Commissione avrebbe ingenerato in essa la speranza fondata di beneficiare di un’immunità dall’ammenda.

97       La Commissione contesta tali argomenti.

98      Come si è esposto supra al punto 44, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 può creare legittime aspettative nelle imprese che desiderano collaborare con la Commissione. Occorre pertanto esaminare se le circostanze invocate dalla ricorrente fossero sufficienti per ingenerare in essa un legittimo affidamento sull’immunità dall’ammenda per la sua partecipazione al gentlemen’s agreement.

99      In tale contesto, in primo luogo, la ricorrente invoca la lettera della Commissione del 31 ottobre 2006. In detta lettera, la Commissione si è limitata a concederle un’immunità condizionale per una «presunta intesa nel settore dei trasformatori di potenza in Germania, [in] Austria e [nei] Paesi Bassi». Invece, nella decisione impugnata, la Commissione ha sanzionato la ricorrente per la sua partecipazione al gentlemen’s agreement, e quindi per la sua partecipazione a un’intesa tra produttori europei e produttori giapponesi di trasformatori di potenza il cui oggetto consisteva nel rispettare i mercati interni di ciascuno e nell’astenersi dall’effettuarvi vendite.

100    Per quanto riguarda il rapporto tra il gentlemen’s agreement, da una parte, e le intese relative ai mercati nazionali, per le quali la ricorrente ha ottenuto l’immunità condizionale, dall’altra, va rilevato che, ai punti da 155 a 161 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che si trattava di infrazioni distinte. Orbene, va constatato che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non deduce alcun argomento volto specificamente a rimettere in discussione tale distinzione operata dalla Commissione. Certamente, in tale contesto, la ricorrente afferma nuovamente che esisteva un nesso di causalità tra la propria domanda di immunità, le ispezioni ordinate dalla Commissione, le domande di trattamento favorevole della Siemens e della Fuji e l’adozione della decisione impugnata. Tuttavia, va constatato che tale argomento, che è già stato respinto al precedente punto 91, non è in grado di rimettere in discussione la distinzione tra le intese operata dalla Commissione.

101    Pertanto, la lettera della Commissione del 31 ottobre 2006, con la quale alla ricorrente è stata concessa l’immunità condizionale per le intese relative ai mercati nazionali, non è in grado di ingenerare un legittimo affidamento in essa riguardo all’immunità dall’ammenda per la sua partecipazione al gentlemen’s agreement, che costituiva un’intesa distinta.

102    In secondo luogo, la ricorrente invoca il fatto che, il 7 e l’8 febbraio 2007, la Commissione non ha effettuato ispezioni nei suoi locali, mentre ne ha effettuate nei locali di altre imprese.

103    A tal riguardo, innanzitutto, va ricordato che la Commissione è legittimata a scegliere, in ciascun caso, i mezzi di indagine a sua disposizione che le sembrano più adatti per ottenere informazioni dalle imprese coinvolte in una presunta intesa, e che essa dispone a tal fine di un’ ampia discrezionalità.

104    Inoltre, per quanto riguarda la censura relativa a una differenza di trattamento tra la ricorrente e altre imprese, va constatato che le ispezioni del 7 e dell’8 febbraio 2007 riguardavano certamente intese concernenti i trasformatori di potenza, ma si trattava di intese relative a mercati nazionali. Orbene, poiché si trattava di ispezioni riguardanti intese rispetto alle quali la ricorrente collaborava già con la Commissione, non si può rimproverare a quest’ultima di non aver effettuato un’ispezione nei locali della ricorrente.

105    Occorre considerare inoltre che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il solo fatto che quest’ultima abbia ottenuto la concessione dell’immunità condizionale per quanto riguarda la sua partecipazione alle intese relative ai mercati nazionali non comporta la conseguenza di conferirle un’immunità per tutte le infrazioni che possano essere scoperte in seguito nel settore dei trasformatori di potenza. Infatti, come si è esposto supra al punto 92, il rischio di un effetto «valanga» è un elemento intrinseco al programma di trattamento favorevole della Commissione. Il fatto che la ricorrente abbia collaborato con la Commissione in relazione a un’intesa riguardante il settore dei trasformatori di potenza non ha comportato quindi la conseguenza di ingenerare in essa un legittimo affidamento riguardo a un’immunità dall’ammenda per tutte le intese relative a tale settore.

106    Pertanto, la censura vertente sull’assenza di ispezioni nei locali della ricorrente deve essere respinta.

107    In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dai documenti che essa ha presentato al Tribunale non può dedursi che il questionario della Commissione del 14 marzo 2007 le è stato inviato a titolo puramente informativo. Al contrario, ne risulta che tale questionario conteneva domande rivolte direttamente alla Areva.

108    In quarto luogo, e in ogni caso, occorre constatare che, segnatamente dal punto 315 della decisione impugnata, risulta che la Commissione ha regolarmente informato la ricorrente sulla sua posizione in materia di immunità, e che la ricorrente non ha dedotto argomenti volti a rimettere in discussione tale constatazione.

109    Ne consegue che anche la censura vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento deve essere respinta.

–       Sulla censura vertente sulla violazione del paragrafo 23, lettera b), terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulla violazione del principio della certezza del diritto

110    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato il paragrafo 23, lettera b), terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e ha così violato il principio della certezza del diritto. Tale punto di detta comunicazione vieterebbe alla Commissione di utilizzare le informazioni fornite da un’impresa nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole contro l’impresa stessa. Nel caso di specie, essa avrebbe deciso di fornire alla Commissione informazioni su pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasformatori di potenza proprio perché si riteneva coperta da tale garanzia.

111    A tal riguardo, va ricordato che, a norma del paragrafo 23, lettera b), terzo comma, di detta comunicazione, «[s]e un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

112    Il paragrafo 23, lettera b), terzo comma, riguarda la specifica situazione in cui può trovarsi un’impresa che non beneficia di un’immunità dall’ammenda, ma soltanto di una riduzione della stessa. Infatti, fornendo ulteriori elementi di prova relativi a un’intesa, una tale impresa rischia di svelare elementi in grado di incidere sulla gravità o la durata dell’infrazione che può essere constatata dalla Commissione, il che può avere la conseguenza di aggravare le sanzioni inflitte per la sua partecipazione a detta intesa. Al fine di incoraggiare tutte le imprese a collaborare pienamente, anche quelle a cui non è concessa l’immunità dall’ammenda, il paragrafo 23, lettera b), terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede una «immunità parziale» per tali elementi di prova.

113    Orbene, nel caso di specie la ricorrente non ha affatto spiegato in che modo avesse fornito, riguardo al gentlemen’s agreement, elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa.

114    Poiché, invocando il paragrafo 23, lettera b), terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la ricorrente intende sostenere nuovamente che esiste un nesso di causalità tra la sua domanda di immunità, le ispezioni ordinate dalla Commissione il 7 e l’8 febbraio 2007, la domanda di immunità della Siemens del 7, 12 e 15 febbraio 2007 nonché quella della Fuji del 18 luglio 2007 e l’adozione della decisione impugnata, è sufficiente osservare che il suddetto paragrafo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non ha affatto l’obiettivo di prendere in considerazione un siffatto nesso di causalità. Al contrario, come si è esposto supra al punto 92, il rischio che una domanda di trattamento favorevole provochi un effetto «valanga» è un elemento intrinseco alla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

115    Ne consegue che occorre respingere anche la censura vertente sulla violazione del paragrafo 23, lettera b), terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulla violazione del principio della certezza del diritto.

116    Pertanto, occorre respingere anche la seconda parte del quarto motivo e, di conseguenza, il quarto motivo nella sua interezza.

 Sulla parte restante del primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

117    La parte restante del primo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha sufficientemente motivato la sua scelta di aggiungere una condizione ulteriore, ai fini del beneficio dell’immunità dall’ammenda, rispetto a quelle poste dal paragrafo 8, lettera a), nonché dai paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

118    A tal riguardo, va ricordato che, benché a norma dell’articolo 253 CE la Commissione sia obbligata a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione legale della decisione e le considerazioni che l’hanno indotta ad adottarla, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati sollevati nel corso del procedimento amministrativo (sentenza dell’11 luglio 1985, Remia e a./Commissione, 42/84, Racc., EU:C:1985:327, punto 26).

119    La Commissione ha al massimo l’obbligo, in forza dell’articolo 253 CE, di rispondere in modo specifico alle sole asserzioni essenziali formulate dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo (sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, Racc., EU:T:2003:245, punto 575).

120    L’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenze del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, Racc., EU:C:2003:531, punto 145, e del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc., EU:C:2005:408, punto 462).

121    Nella fattispecie, occorre sottolineare innanzitutto che la presente parte del primo motivo si basa su una premessa errata. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non ha aggiunto una condizione ulteriore alle condizioni poste dal paragrafo 8, lettera a), e dai paragrafi 9 e 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, dal suo paragrafo 9 risulta chiaramente che la Commissione non concede l’immunità dall’ammenda per una presunta intesa se, al momento della domanda di immunità, essa disponga già di elementi sufficienti per adottare una decisione di accertamento.

122    Va constatato inoltre che, ai punti da 312 a 322 e da 269 a 274 della decisione impugnata, la Commissione ha sufficientemente esposto le ragioni per le quali aveva deciso di non concedere alla ricorrente l’immunità dall’ammenda in relazione al gentlemen’s agreement. Risulta peraltro chiaramente dagli argomenti che la ricorrente ha addotto dinanzi al Tribunale che essa ha potuto comprendere pienamente le ragioni per le quali la Commissione non le aveva concesso l’immunità dall’ammenda per quanto riguarda il gentlemen’s agreement, il che le ha consentito di contestarne la validità.

123     Pertanto, occorre respingere la parte restante del primo motivo.

124    Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente è fondato, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

125    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)     Il ricorso è respinto.

2)     L’Alstom Grid SAS è condannata alle spese.

Gratsias

Czúcz

Labucka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2014.

Firme


* Lingua processuale: il francese.