Language of document : ECLI:EU:T:2014:1000

Causa T‑521/09

Alstom Grid SAS

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato dei trasformatori di potenza – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordo di ripartizione del mercato – Comunicazione sulla cooperazione del 2002 – Immunità dalle ammende – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 novembre 2014

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Immunità dalle ammende – Presupposti – Produzione di elementi di prova che consentono alla Commissione di adottare una decisione di svolgere accertamenti – Criteri di valutazione

[Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 20, § 4, e 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 8, a), e 9]

2.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Immunità dalle ammende – Presupposti – Produzione di elementi di prova che consentono alla Commissione di adottare una decisione di svolgere accertamenti – Utilizzo di informazioni raccolte nel corso di un precedente accertamento relativo ad un’altra infrazione – Ammissibilità

[Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 20, § 4, e 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 8, a), e 9]

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Immunità dalle ammende – Presupposti – Produzione di elementi di prova che consentono alla Commissione di adottare una decisione di svolgere accertamenti – Mancanza di elementi sufficienti a disposizione della Commissione al momento della produzione degli elementi di prova – Criteri di valutazione

[Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 8, a), 9 e 11]

4.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Immunità dalle ammende – Presupposti – Carattere cumulativo

[Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 8, a), 9 e 11]

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Immunità dalle ammende – Presupposti – Adozione di una decisione che constata un’infrazione a seguito di una domanda di immunità – Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 8‑11)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende in contropartita della cooperazione delle imprese incriminate – Vincolatività nei confronti della Commissione – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Presupposti

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Distinzione tra una situazione che dà luogo ad un’immunità dall’ammenda e un’altra che dà luogo ad una riduzione del suo importo – Immunità parziale – Presupposti – Adozione di una decisione che constata un’infrazione a seguito di una domanda di immunità – Irrilevanza

[Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 23, b), comma 3]

8.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Obbligo di esaminare tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati – Insussistenza

(Artt. 81 CE e 253 CE)

1.      Nell’ambito di una violazione delle norme in materia di concorrenza, i paragrafi 8, lettera a), e 9 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese esigono, da una parte, che un’impresa sia la prima a presentare alla Commissione elementi di prova che possano consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità europea e, dall’altra, che la Commissione non disponesse, al momento della comunicazione di tali elementi di prova, di elementi sufficienti ad adottare una decisione per svolgere un accertamento in relazione alla presunta intesa.

A tal proposito, al fine di poter adottare una decisione per svolgere accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, la Commissione deve esporre le circostanze di fatto che possano giustificarli. Al fine di giustificare siffatti accertamenti, non è necessario che i documenti sequestrati dalla Commissione siano stati tali da dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio l’esistenza di un’infrazione. Per adottare una decisione di accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, è infatti sufficiente che essa disponga di elementi e di indizi sostanziali gravi che la inducono a sospettare dell’esistenza di un’infrazione. In tale contesto, i diversi indizi non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità, e possono rafforzarsi reciprocamente.

(v. punti 46, 52‑54)

2.      Nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 9 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, non si tratta di esaminare se la Commissione disponesse già di elementi di prova sufficienti per dimostrare l’esistenza di un’intesa illecita in una decisione che constata l’esistenza di un’infrazione e infligge un’ammenda, ma occorre esaminare soltanto se essa disponesse di elementi sufficienti per adottare una decisione che dispone accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003.

A tal riguardo, se le informazioni raccolte durante gli accertamenti non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nella decisione di accertamento, nulla osta a che la Commissione si basi sulla propria conoscenza dei documenti sequestrati nel corso di un accertamento precedente relativo ad un’altra presunta infrazione al fine di adottare una nuova decisione per svolgere accertamenti. Infatti, il fatto che, nell’ambito di un accertamento, la Commissione abbia conoscenza per la prima volta di documenti che indicano l’esistenza di un’infrazione non coperta dall’oggetto della decisione di accertamento non conferisce loro una protezione talmente assoluta che gli stessi non possano essere legalmente richiesti e utilizzati a fini probatori. Diversamente ragionando, le imprese sarebbero indotte, durante l’accertamento in una prima causa, a consegnare tutti i documenti che consentano di dimostrare un’altra infrazione e a premunirsi in tal modo da ogni procedimento al riguardo. Una soluzione del genere oltrepasserebbe i limiti di quanto necessario per la tutela del segreto professionale e dei diritti della difesa e costituirebbe un ostacolo ingiustificato allo svolgimento, da parte della Commissione, del compito di vegliare sul rispetto delle regole sulla concorrenza nel mercato comune.

(v. punti 69‑72)

3.      Dal paragrafo 9 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese risulta che un’immunità, ai sensi del paragrafo 8, lettera a), e del paragrafo 11 di tale comunicazione, può essere concessa solo alla condizione che la Commissione non disponesse ancora di elementi sufficienti per adottare una decisione ai fini di un accertamento. Il paragrafo 9 della comunicazione non fa quindi riferimento alla conoscenza che possa averne un’eventuale équipe incaricata del caso, ma alla conoscenza che possa averne la Commissione in quanto istituzione.

A tale riguardo, un approccio secondo cui il criterio determinante sarebbe il livello delle conoscenze che possano avere i membri di un’eventuale équipe incaricata del caso nel momento in cui viene presentata la domanda di immunità non sarebbe conforme allo spirito della comunicazione sulla cooperazione e agli obiettivi da questa perseguiti. Infatti, un tale approccio avrebbe come conseguenza il fatto che si dovrebbe concedere un’immunità ai sensi del suo paragrafo 8, lettera a), nonché dei suoi paragrafi 9 e 11, anche nel caso in cui gli elementi e gli indizi sostanziali che erano già a disposizione della Commissione al momento della presentazione della domanda di immunità le avessero già consentito di adottare una decisione di accertamento in relazione alla presunta intesa.

Orbene, l’obiettivo del programma di trattamento favorevole della Commissione non è quello di offrire alle imprese che partecipano alle intese segrete la possibilità di sfuggire alle conseguenze finanziarie della loro responsabilità, ma quello di facilitare l’individuazione di tali pratiche e in seguito, nel procedimento amministrativo, di agevolare gli sforzi della Commissione volti alla ricostruzione dei fatti rilevanti nella misura del possibile. Pertanto, i vantaggi che possono essere ottenuti dalle imprese partecipanti a tali pratiche non possono superare il livello necessario a garantire la piena efficacia del programma di trattamento favorevole e del procedimento amministrativo condotto dalla Commissione.

Pertanto, un’immunità dall’ammenda è giustificata soltanto in funzione del valore della collaborazione dell’impresa che chiede l’immunità. Così, come la Commissione ha correttamente considerato al paragrafo 6 della comunicazione sulla cooperazione, la collaborazione di un’impresa che la informi dell’esistenza di un’intesa illecita di cui essa non era ancora a conoscenza ha un valore intrinseco tale da giustificare l’immunità dall’ammenda. Diversamente, la collaborazione di un’impresa che abbia come unico effetto di informarla di un’intesa illecita, di cui essa poteva sospettare l’esistenza sulla base di elementi e indizi di cui già disponeva, non ha un valore intrinseco paragonabile. Al contrario, come risulta dal paragrafo 8, lettera b), di tale comunicazione, in quest’ultimo caso, un’immunità dall’ammenda è giustificata soltanto se l’impresa non si limiti a informarla dell’esistenza dell’intesa, ma le fornisca anche elementi di prova che le consentano di constatare la sua esistenza in una decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE.

(v. punti 78‑82)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 88)

5.      Dai paragrafi da 8 a 11 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese emerge chiaramente che, nel caso in cui la Commissione disponga già di elementi e di indizi sostanziali gravi in grado di giustificare l’adozione di una decisione che dispone accertamenti, un’impresa può ottenere l’immunità dall’ammenda soltanto se presenti elementi di prova che consentano alla Commissione di constatare un’infrazione all’articolo 81 CE.

A tal proposito, il rischio di un effetto «valanga», ossia il rischio che la domanda di immunità di un’impresa in relazione a un’intesa provochi una misura di indagine della Commissione, che, a sua volta, provoca domande di immunità di altre imprese riguardanti il medesimo settore, ma relative a intese illecite distinte da quella oggetto della domanda di immunità iniziale, è un elemento intrinseco al programma di trattamento favorevole della Commissione. Esso incoraggia le imprese che desiderano collaborare con la Commissione a non limitarsi a una cooperazione selettiva riguardante una sola intesa, ma a collaborare pienamente per quanto riguarda tutte le intese di cui abbiano conoscenza.

Pertanto, anche laddove sia dimostrato un nesso di causalità tra la domanda di immunità e la successiva adozione di una decisione che constata un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, ciò non sarebbe sufficiente affinché l’impresa che ha presentato la domanda di immunità ottenga l’immunità dall’ammenda in virtù della comunicazione sulla cooperazione.

(v. punti 91‑93)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 98, 103, 105)

7.      Il paragrafo 23, lettera b), terzo comma, della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese riguarda la specifica situazione in cui può trovarsi un’impresa che non beneficia di un’immunità dall’ammenda, ma soltanto di una riduzione della stessa. Infatti, fornendo ulteriori elementi di prova relativi a un’intesa, una tale impresa rischia di svelare elementi in grado di incidere sulla gravità o la durata dell’infrazione che può essere constatata dalla Commissione, il che può avere la conseguenza di aggravare le sanzioni inflitte per la sua partecipazione a detta intesa. Al fine di incoraggiare tutte le imprese a collaborare pienamente, anche quelle a cui non è concessa l’immunità dall’ammenda, il paragrafo 23, lettera b), terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione prevede una immunità parziale per tali elementi di prova.

A tal riguardo, al fine di valutare se un’impresa ha fornito elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o sulla durata della presunta intesa, un eventuale nesso di causalità tra la domanda di immunità e la successiva adozione di una decisione che constata un’infrazione alle norme in materia di concorrenza non deve essere preso in considerazione. La comunicazione sulla cooperazione, infatti, non ha affatto l’obiettivo di prendere in considerazione un siffatto nesso di causalità.

(v. punti 111, 112, 114)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 118‑120)