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Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 - Areva T&D / Commissione

(Causa T-521/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Areva T&D SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Schild e C. Simphal)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata in quanto riguarda la Areva T&D SA; nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame, proposto dalla Areva T&D SAS è diretto all'annullamento della decisione della Commissione europea 7 ottobre 2009, C(2009) 7601 def., relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 81 CE (divenuto ormai art. 101 TFUE) e dell'art. 53 SEE - Caso COMP/39.129 - Trasformatori di potenza.

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento.

Il primo motivo riguarda la violazione dell'obbligo di motivazione previsto all'art. 296 TFUE. La ricorrente afferma che la Commissione non ha motivato la delega del suo potere sanzionatorio conseguente alla condanna in solido della Areva T&D SA, oltre che l'aggiunta di una ulteriore condizione alle condizioni esposte dalla comunicazione 19 febbraio 2002 ai fini del beneficio dell'immunità dall'ammenda.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato l'art. 101, n. 1, TFUE e, in particolare, le norme giuridiche relative all'imputabilità delle violazioni del diritto della concorrenza. Secondo la ricorrente, la Commissione non poteva imputare alla Areva T&D SA la responsabilità di pratiche anticoncorrenziali anteriori alla cessione da parte della Alstom d'Alstom T&D SA. All'epoca dei fatti, la Alstom T&D SA non era infatti una società autonoma, bensì una società controllata dalla casa madre, la Alstom. Conseguentemente, la Commissione avrebbe dovuto ritenere, facendo applicazione dei principi relativi all'imputabilità delle infrazioni in caso di cessione d'impresa, che soltanto la società madre all'epoca dei fatti di cui trattasi, cioè nella fattispecie la Alstom, poteva essere considerata responsabile delle pratiche anticoncorrenziali anteriori alla cessione. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, ammettendo la responsabilità della Areva T&D SA, abbia violato i principi generali della certezza del diritto e della individualità e personalità della pena.

Con il suo terzo motivo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato l'art. 101, n. 1, TFUE e, in particolare, le norme giuridiche applicabili alla solidarietà. La ricorrente sostiene che la Commissione non poteva condannare in solido la Areva T&D SA e la Alstom al pagamento dell'ammenda, in quanto queste ultime non costituivano più, al giorno dell'adozione della decisione, una unità economica. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione, condannando in solido la Alstom e la Areva T&D SA, travisa due principi generali del diritto dell'Unione, cioè il principio della parità di trattamento e il principio della certezza del diritto.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato l'art. 101, n. 1, TFUE e, in particolare, le disposizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione 19 febbraio 2002, relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo 1. La ricorrente sostiene anche che la Commissione, rifiutando di concedere alla Areva T&D SA il beneficio dell'immunità, abbia violato i principi generali del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

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1 - GU C 45, pag. 3.