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Ricorso proposto il 9 maggio 2008 - infeurope SA / Commissione

(Causa T-176/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: infeurope SA (Lussemburgo) (rappresentante: avv. O. Mader)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione europea erroneamente non ha annullato la decisione di aggiudicazione dei contratti quadro di cui al bando di gara d'appalto AO/042/05 dell'UAMI relativo alla manutenzione di software;

dichiarare che la Commissione europea erroneamente non ha risolto i contratti specifici conclusi nell'ambito dei menzionati contratti quadro;

condannare la Commissione europea a versare alla convenuta l'importo di EUR 37 002 più il 4% di interessi sull'importo di EUR 31 650 dal 29 agosto, inoltre il 4% di interessi sull'importo di EUR 3 650 dal 3 dicembre 2007, più 4% di interessi sull'importo di EUR 1 702 dal 3 maggio 2008, nonché l'8% di interessi sull'importo di EUR 37 002 dalla data della sentenza;

condannare la Commissione europea a versare alla convenuta l'importo di EUR 1 209 037 maggiorato del 4% di interessi a partire dal 3 maggio 2008, nonché l'8% di interessi su detto importo dalla data della sentenza;

ordinare alla Commissione di presentare taluni documenti relativi alla procedura di valutazione delle offerte;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede che si dichiari che la Commissione ha omesso di annullare la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) che aggiudicava una pluralità di contratti quadro per la prestazione di servizi di manutenzione nell'ambito del bando di gara d'appalto AO/042/05 "E-Alicante: Manutenzione di software per i sistemi di core business dell'UAMI (gestione e registrazione dei marchi, dei disegni e dei modelli"1, e che ha omesso di risolvere i corrispondenti contratti specifici conclusi nel contesto del contratto quadro.

La ricorrente sostiene che la procedura di aggiudicazione così come l'esecuzione dei contratti specifici in seguito all'appalto è viziata da una serie di gravi irregolarità quali: criteri di aggiudicazione non conformi, impropria composizione della commissione di valutazione, la circostanza che i contratti siano stati aggiudicati dopo il termine di validità del periodo per le offerte e che l'UAMI abbia approvato varie considerevoli modifiche delle clausole dei contratti specifici.

La ricorrente asserisce che l'UAMI, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha violato i principi di parità di trattamento, di trasparenza e buona amministrazione e ha abusato dello strumento dei contratti quadro, violando altresì numerose disposizioni del regolamento finanziario2.

La ricorrente afferma che la Commissione, in qualità di organo di controllo dell'UAMI3, ha omesso di adottare le misure adeguate nei confronti di dette violazioni. La ricorrente sostiene che la discrezionalità della Commissione quanto a prendere dei provvedimenti o meno rispetto violazioni di legge ed a ripristinare la legittimità è ridotta a zero e di conseguenza era obbligata ad agire.

Inoltre, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni sofferti in seguito alle irregolarità nella procedura di aggiudicazione in parola ed alla sua successiva esecuzione.

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1 - GU S 2006 135-144019.

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

3 - Il punto VI., n. 4.2), del bando di gara d'appalto relativo alla presentazione dei ricorsi fa riferimento all'art. 118 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitari (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1) e prevede che: "L'interessato deve adire la Commissione entro 1 mese, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto in questione".