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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 febbraio 2005

(Causa T-59/05)

Lingua processuale: l'inglese

Il 2 febbraio 2005 la European Dynamics SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione che non accoglie l'offerta della ricorrente ed aggiudica l'appalto al vincitore di quest'ultimo;

-    condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese sostenute in relazione al ricorso in esame, quand'anche quest'ultimo fosse respinto.

Motivi e principali argomenti:

La società ricorrente ha presentato un'offerta rispondendo alla gara di appalto della Commissione AGRI-2004-S4FA-I3-01 per la prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della DG Agricoltura 1. La decisione impugnata ha rigettato tale offerta e l'appalto è stato aggiudicato ad un altro offerente.

A sostegno del proprio ricorso di annullamento di tale decisione la ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Commissione ha violato il regolamento finanziario 2 nonché l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 3 in quanto ha usato criteri di valutazioni estremamente vaghi. La ricorrente contesta inoltre che la Commissione, rispondendo alle domande della ricorrente, non ha spiegato chiaramente e oggettivamente cosa fosse precisamente richiesto dai partecipanti alla gara di appalto.

La ricorrente considera inoltre che la Commissione ha commesso errori manifesti nel valutare l'offerta della ricorrente. A tale riguardo, la ricorrente contesta che il comitato di valutazione non ha correttamente valutato le offerte, in quanto non ha preso in considerazione il fatto che, contrariamente alla ricorrente, entrambi i membri del consorzio aggiudicatario avevano un'esperienza molto limitata. La ricorrente ribadisce anche che la propria offerta era più vantaggiosa.

La ricorrente invoca altresì la violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 253 CE nonché la mancata comunicazione delle informazioni pertinenti richieste dalla ricorrente in ordine ai motivi di rigetto della sua candidatura. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e diligenza agendo con consistente ritardo e non rispondendo appropriatamente alle richieste di informazioni della ricorrente prima della presentazione delle offerte.

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1 - GU 2004 S 59-050031.

2 - Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

3 - Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).