Language of document :

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 - UFEX e altri/Commissione

(Causa T-60/05) 1

("Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato della posta rapida internazionale - Decisione di rigetto della denuncia - Annullamento della decisione di rigetto della denuncia da parte del giudice comunitario - Riesame e nuovo rigetto della denuncia - Impresa pubblica")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union française de l'express (UFEX) (Roissy-en-France, Francia); DHL Express (Francia) SAS, già DHL International SA (Roissy-en-France); Federal express international (Francia) SNC (Gennevilliers, Francia); e CRIE SA (Asnières, Francia) (rappresentati: É. Morgan de Rivery e J. Derenne, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e O. Beynet, successivamente A. Bouquet e V. Di Bucci, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Chronopost SA (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentante: D. Berlin, avocat); e La Poste (Parigi, Francia) (rappresentante: H. Lehman, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 novembre 2004 SG-Greffe (2004) D/205294 con cui viene respinta la denuncia presentata dalle ricorrenti contro le poste francesi e il governo francese, concernente il mercato francese della posta rapida internazionale.

Dispositivo

CRIE SA è cancellata dall'elenco dei ricorrenti.

Il ricorso è respinto.

L'Union française de l'express (UFEX), DHL Express (Francia) SAS e Federal express international (Francia) SNC sopporteranno, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese di Chronopost SA e di La Poste. Chronopost e La Poste sopporteranno un quarto delle loro spese. CRIE sopporterà oltre alle proprie spese un quarto delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese.

____________

1 - GU C 93 del 16.4.2005.