Language of document : ECLI:EU:T:2008:326





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 10 settembre 2008 – Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑59/05)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto comunitaria – Prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della direzione generale “Agricoltura” – Criteri di selezione e di aggiudicazione – Rigetto di un’offerta – Obbligo di motivazione – Assenza di manifesto errore di valutazione – Principi di diligenza e di buona amministrazione»

1.                     Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto – Criteri di selezione e di aggiudicazione (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89 e 97, n. 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 135‑138) (v. punti 48-51)

2.                     Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di aggiudicazione (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 97, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138) (v. punti 56-59)

3.                     Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 70-71, 82)

4.                     Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Aggiudicazione degli appalti (v. punti 101, 104-105)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 120-122)

6.                     Diritto comunitario – Principi – Principio di buona amministrazione –Obbligo di diligenza (v. punti 152-153)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 novembre 2004 di non accogliere l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto per la prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della direzione generale «Agricoltura» e di aggiudicare l’appalto all’offerente prescelto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese e un quinto di quelle sostenute dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

3)

La Evropaïki Dynamiki sopporterà quattro quinti delle proprie spese.