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Ricorso proposto il 23 febbraio 2011 - Mizuno / UAMI - Golfino (G)

(Causa T-101/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mizuno Corp. (Osaka, Giappone) (rappresentanti: avv.ti T. Raab e H. Lauf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Golfino AG (Glinde, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2010, nel procedimento R 821/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente la lettera "G" e altri simboli, per prodotti della classe 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Golfino AG.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo contenente la lettera "G" e il simbolo "+", per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di marchio.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e incidentalmente dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/20091, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).