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Ricorso proposto il 14 marzo 2008 - Spitzer / UAMI - Homeland Housewares (Magic Butler)

(Causa T-123/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Harald Spitzer (Hörsching, Austria) (rappresentante: avv. T. Schmitz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Homeland Housewares, LLC (Los Angeles, Stati Uniti d'America)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso 7 gennaio 2008, procedimento R 1508/2006-1;

rigettare l'opposizione della Homeland Housewares, LLC contro il marchio denominativo richiesto "Magic Butler" n. 4 109 906;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Magic Butler" per prodotti delle classi 7 e 21 (domanda n. 4 109 906).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Homeland Housewares, LLC.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "MAGIC BULLET" per prodotti della classe 7 (marchio comunitario 4 100 483) e il marchio denominativo "THE MAGIC BULLET" per prodotti della classe 7 (marchio comunitario 3 584 885).

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.    

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/941 in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag.1).