Ricorso proposto il 14 marzo 2008 - Spitzer / UAMI - Homeland Housewares (Magic Butler)
(Causa T-123/08)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Harald Spitzer (Hörsching, Austria) (rappresentante: avv. T. Schmitz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Homeland Housewares, LLC (Los Angeles, Stati Uniti d'America)
Conclusioni del ricorrente
annullare la decisione della prima commissione di ricorso 7 gennaio 2008, procedimento R 1508/2006-1;
rigettare l'opposizione della Homeland Housewares, LLC contro il marchio denominativo richiesto "Magic Butler" n. 4 109 906;
condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Magic Butler" per prodotti delle classi 7 e 21 (domanda n. 4 109 906).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Homeland Housewares, LLC.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "MAGIC BULLET" per prodotti della classe 7 (marchio comunitario 4 100 483) e il marchio denominativo "THE MAGIC BULLET" per prodotti della classe 7 (marchio comunitario 3 584 885).
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94
1 in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag.1).