Language of document : ECLI:EU:C:2010:583

Causa C‑222/08

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Art. 12 — Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale — Componente sociale del servizio universale — Art. 13 — Finanziamento degli obblighi di servizio universale — Determinazione dell’onere eccessivo»

Massime della sentenza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Obblighi di servizio universale, ivi compresi gli obblighi di servizio sociale — Calcolo del costo — Onere eccessivo

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 12, n. 1, e allegato IV)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Obblighi di servizio universale, ivi compresi gli obblighi di servizio sociale — Calcolo del costo — Onere eccessivo

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, ventunesimo ‘considerando’)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Obblighi di servizio universale, ivi compresi gli obblighi di servizio sociale — Calcolo del costo — Onere eccessivo

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 13, n. 1)

4.        Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Obblighi di servizio universale, ivi compresi gli obblighi di servizio sociale — Calcolo del costo — Onere eccessivo

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 12, n. 1, e allegato IV)

1.        Le disposizioni del secondo comma dell’art. 12, n. 1, così come quelle dell’allegato IV della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, stabiliscono le norme secondo le quali dev’essere calcolato il costo netto della fornitura del servizio universale allorché le autorità nazionali di regolamentazione hanno ritenuto che essa possa rappresentare un onere eccessivo. Tuttavia, non discende né da detto art. 12, n. 1, né da nessun’altra disposizione di tale direttiva che il legislatore comunitario abbia inteso fissare lui stesso i requisiti in presenza dei quali dette autorità sono tenute a considerare, in via preventiva, che detta fornitura possa rappresentare un siffatto onere eccessivo. Ciò premesso, uno Stato membro non viene meno agli obblighi ad esso imposti dall’art. 12 di tale direttiva se decide i requisiti in base ai quali dev’essere stabilito se detto onere sia o meno eccessivo.

(v. punti 44, 45)

2.        Emerge dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che il legislatore comunitario ha inteso collegare i meccanismi di recupero dei costi netti che la fornitura del servizio universale può comportare per un’impresa all’esistenza di un onere eccessivo in capo a detta impresa. In tale contesto, ritenendo che il costo netto del servizio universale non rappresenti necessariamente un onere eccessivo per tutte le imprese coinvolte, esso ha inteso escludere che qualsiasi costo netto di fornitura del servizio universale dia automaticamente diritto all’indennizzo. Ciò premesso, l’onere eccessivo di cui l’autorità nazionale di regolamentazione deve constatare l’esistenza prima di qualsiasi indennizzo è l’onere che, per ciascuna impresa coinvolta, presenta un carattere eccessivo con riferimento alla sua capacità a sopportarlo tenuto conto di tutte le sue caratteristiche specifiche, segnatamente del livello delle sue apparecchiature, della sua situazione economica e finanziaria nonché della sua quota di mercato.

(v. punto 49)

3.        Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione constati che una o più imprese designate come fornitrici di servizio universale sono sottoposte a un onere eccessivo e qualora tale o tali imprese chiedano di esserne indennizzate, spetta allora allo Stato membro mettere in atto i meccanismi necessari a tal fine, conformemente all’art. 13, n. 1, lett. a), della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da cui risulta inoltre che tale indennizzo dev’essere in rapporto con i costi netti quali sono stati calcolati in applicazione dell’art. 12 di detta direttiva.

Di conseguenza, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 13, n. 1, della direttiva 2002/22 uno Stato membro che constata in maniera generica e sulla base del calcolo dei costi netti del fornitore del servizio universale, che in precedenza era l’unico fornitore di tale servizio, che tutte le imprese alle quali spetta adesso la fornitura di detto servizio sono effettivamente soggette ad un onere eccessivo in conseguenza di tale fornitura, e senza aver effettuato un esame specifico al contempo del costo netto rappresentato dalla fornitura del servizio universale per ciascun operatore interessato e dell’insieme delle caratteristiche ad esso proprie, quali il livello delle sue attrezzature o la sua situazione economica e finanziaria.

(v. punti 51, 86, dispositivo 1)

4.        Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, uno Stato membro che omette di prevedere nel calcolo del costo netto della fornitura della componente sociale del servizio universale i vantaggi commerciali ricavati dalle imprese alle quali spetta tale fornitura, compresi i vantaggi intangibili.

Difatti, risulta dal combinato disposto dell’art. 12, n. 1, secondo comma, lett. a), e dell’allegato IV della direttiva 2002/22 che il calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale deve comprendere la valutazione dei vantaggi, compresi i vantaggi intangibili, che l’operatore interessato ricava dalla stessa. Poiché tali disposizioni rientrano nel quadro normativo armonizzato che detta direttiva intende istituire, spetta agli Stati membri tener conto di detti vantaggi allorché stabiliscono le modalità secondo le quali dev’essere calcolato il costo netto della fornitura del servizio universale.

(v. punti 84, 86, dispositivo 1)