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Ricorso proposto l'8 agosto 2011 - Gold East Paper (Jiangsu) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) / Consiglio

(Causa T-443/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis, Y. Melin e F. Crespo)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 6 maggio 2011, n. 451, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostengo del loro ricorso le ricorrenti fanno valere otto motivi.

Primo motivo, relativo alla violazione di un requisito procedurale fondamentale ai sensi del secondo comma dell'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento antidumping di base, 1 in quanto la Commissione ha respinto la richiesta delle ricorrenti di ottenere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato tenendo conto dell'effetto di tale diniego sul margine di dumping delle ricorrenti.

Secondo motivo, relativo alla violazione di un secondo requisito procedurale fondamentale ai sensi del secondo comma dell'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento antidumping di base e alla violazione del principio fondamentale del diritto alla difesa e ad un equo processo, poiché la Commissione ha omesso di trasmettere al comitato consultivo antidumping determinate informazioni rilevanti.

Terzo motivo, fondato su manifesti errori di valutazione dei fatti del caso, nonché sull'insufficienza della motivazione, in violazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento antidumping di base, a causa del rigetto della richiesta da parte delle ricorrenti di ottenere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato.

Quarto motivo, fondato sulla violazione del principio della buona amministrazione, nonché degli artt. 18, nn. 1 e 3, e 6, del regolamento antidumping di base, in quanto l'indagine è stata condotta in modo scorretto e parziale, imponendo un onere della prova eccessivo.

Quinto motivo, fondato sulla violazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento antidumping di base e su un difetto di motivazione, in quanto le Istituzioni europee coinvolte hanno condotto l'indagine in modo tale che diventasse più probabile che, in esito al procedimento d'indagine sui fatti o al procedimento di valutazione, esse giungessero alla conclusione che l'industria dell'Unione europea ha subito un pregiudizio.

Sesto motivo, fondato sulla violazione degli artt. 3, n. 1, e 9, n. 4, del regolamento antidumping di base, in quanto il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 451/2011 stabilisce margini di profitto perseguito che l'industria dell'Unione europea nel passato non ha mai raggiunto.

Settimo motivo, attinente al fatto che la decisione di escludere i rotoli di CFP adatti alle macchine alimentate a bobina dal prodotto interessato o dal prodotto simile è fondata su manifesti errori di valutazione dei fatti del caso, con conseguente violazione degli artt. 3 (pregiudizio), 4, n. 1, (industria dell'Unione) e 5, n. 4 (requisiti per agire) del regolamento antidumping di base.

Ottavo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 3, nn. 2 e 7, del regolamento antidumping di base, in quanto nel regolamento impugnato non è stato valutato se il dazio applicato ecceda o meno quanto necessario per compensare il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n.º1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).